CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 25041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.UNALE di NAPOLI, Sezione riesame misure cautelari. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette, per l'indagata ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto non accogliersi il ricorso. 6- [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe (con il quale il Tribunale di Napoli, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha annullato il decreto di sequestro preventivo di una somma derivante dal disinvestimento di una polizza vita del controvalore di euro 2.500.000, per carenza del fumus del reato di cui all'art. 648 cod. pen.), deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta non configurabilità del fumus del reato provvisoriamente ipotizzato nei confronti dell'indagata [OSCURATO:PERSONA]. Nella memoria di replica alla requisitoria scritta del sostituto Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, la difesa dell'indagata ha chiesto non accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Può ritenersi pacifico che la polizza-vita della quale si discorre sia stata "accesa" dal coniuge dell'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con i proventi del reato di usura aggravata continuata ascritto al medesimo; la polizza conteneva l'indicazione, come beneficiaria, della predetta [OSCURATO:PERSONA]. Ciò comporta, in diritto, la possibilità di contestare alla Gaeta, non concorrente nella predetta usura, il delitto di ricettazione della somma proveniente dal disinvestimento della predetta polizza-vita, a lei pervenuta a seguito del suicidio del coniuge, ove si assuma, in ipotesi, la consapevolezza della provenienza della somma in oggetto dalle attività delittuose che si ipotizzava commesse dal coniuge. Di qui, l'erroneità del riferimento del Tribunale alla non perseguibilità ratione temporis dell'indagata per il delitto di autoriciclaggio 1.1. Nel provvedimento impugnato, come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente, è dato rilevare una carenza assoluta di motivazione su tale profilo. 1.2. L'ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti cautelar', che colmerà l'evidenziata carenza motivazionale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 3-24L-c.o. 5, cod. pro