CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32555/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna alla pena di E] mesi otto di reclusione pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Bologna il 6/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 13 D.L. 286/1998; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato con riferimento all'elemento psicologico e la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella di primo grado, ha dato una risposta adeguata e coerente alle analoghe censure già esposte nell'atto di appello evidenziando che il ricorrente parlava e comprendeva perfettamente la lingua italiana e che, considerata la precedente condanna per il medesimo reato, aveva anche piena conoscenza della normativa vigente; Rilevato che le doglianze oggetto del secondo motivo è manifestamente infondata in quanto, con il riferimento alle precedenti condanne (una per lo stesso reato e due per furto) il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto in ordine all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen