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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 07243/2026

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[OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19771-2025 nei procedimenti riuniti R.G.N.3470/2024 e 7469/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRANDISLORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];559 - ricorrenti per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -Numero registro generale 19771/2025per la correzione della ordinanza n. 13882/2025 della CORTEN umero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2025Data pubblicazione 26/03/2026R.G.N. 3470/2024 e 7469/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanzadi questa Corte n. 13882/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c.,avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenzadella Corte d’Appello che aveva condannato il Comune alrisarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che permero errore materiale non si sia provveduto su tali spese,essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorsoprincipale e su quello incidentale (con compensazioneintegrale delle spese del giudizio di cassazione giustificata dareciproca soccombenza);- i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.[OSCURATO:PERSONA]- il ricorso non è fondato;- la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto ilgiudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimitàe quindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello);Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026- come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emNuemserso adi, r accolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensionedell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenerela liquidazione delle spese, trattandosi di una pronunciasoltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esitodel giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste unaparte definitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito diquella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplinadelle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informataal principio della soccombenza, riferito all'esito finale delgiudizio (v.

Cass. n. 20893/2025);- nel caso di specie, deve evincersi dal compendiomotivazionale complessivo che la disposta compensazionedelle spese in ragione della reciproca soccombenzacomprendeva implicitamente anche quelle della faseincidentale, in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass.

S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt.287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcuncaso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 19771/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19771-2025 nei procedimenti riuniti R.G.N.3470/2024 e 7469/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRANDISLORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];559 - ricorrenti per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -Numero registro generale 19771/2025per la correzione della ordinanza n. 13882/2025 della CORTEN umero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2025Data pubblicazione 26/03/2026R.G.N. 3470/2024 e 7469/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanzadi questa Corte n. 13882/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c.,avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenzadella Corte d’Appello che aveva condannato il Comune alrisarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che permero errore materiale non si sia provveduto su tali spese,essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorsoprincipale e su quello incidentale (con compensazioneintegrale delle spese del giudizio di cassazione giustificata dareciproca soccombenza);- i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.[OSCURATO:PERSONA]- il ricorso non è fondato;- la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto ilgiudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimitàe quindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello);Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026- come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emNuemserso adi, r accolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensionedell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenerela liquidazione delle spese, trattandosi di una pronunciasoltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esitodel giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste unaparte definitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito diquella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplinadelle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informataal principio della soccombenza, riferito all'esito finale delgiudizio (v.

Cass. n. 20893/2025);- nel caso di specie, deve evincersi dal compendiomotivazionale complessivo che la disposta compensazionedelle spese in ragione della reciproca soccombenzacomprendeva implicitamente anche quelle della faseincidentale, in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass.

S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt.287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcuncaso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026 P.Q.MData pubblicazione 26/03/2026La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MData pubblicazione 26/03/2026La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19771-2025 nei procedimenti riuniti R.G.N.3470/2024 e 7469/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRANDISLORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026    tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];559 - ricorrenti per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -Numero registro generale 19771/2025per la correzione della ordinanza n. 13882/2025 della CORTEN umero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2025Data pubblicazione 26/03/2026R.G.N. 3470/2024 e 7469/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanzadi questa Corte n.  13882/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c.,avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenzadella Corte d’Appello che aveva condannato il Comune alrisarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che permero errore materiale non si sia provveduto su tali spese,essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorsoprincipale e su quello incidentale (con compensazioneintegrale delle spese del giudizio di cassazione giustificata dareciproca soccombenza);- i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.[OSCURATO:PERSONA]- il ricorso non è fondato;- la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto ilgiudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimitàe quindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello);Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026- come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emNuemserso adi, r accolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensionedell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenerela liquidazione delle spese, trattandosi di una pronunciasoltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esitodel giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste unaparte definitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito diquella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplinadelle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informataal principio della soccombenza, riferito all'esito finale delgiudizio (v. Cass. n. 20893/2025);- nel caso di specie, deve evincersi dal compendiomotivazionale complessivo che la disposta compensazionedelle spese in ragione della reciproca soccombenzacomprendeva implicitamente anche quelle della faseincidentale, in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt.287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcuncaso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026AULA 'B'OggettoL A  C O R T E  S U P R E M A  D I  C A S S A Z I O N E   CorrezioneerroreSEZIONE LAVOROmaterialeComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:R.G.N. 19771/2025Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Cron.Rep.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]Dott. [OSCURATO:PERSONA]  - Rel. Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] MATERIALEsul ricorso 19771-2025 nei procedimenti riuniti R.G.N.3470/2024 e 7469/2024 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BRANDISLORENZO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2026    tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];559 - ricorrenti per correzione -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente per correzione -Numero registro generale 19771/2025per la correzione della ordinanza n. 13882/2025 della CORTEN umero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/05/2025Data pubblicazione 26/03/2026R.G.N. 3470/2024 e 7469/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del04/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]- i ricorrenti in epigrafe chiedono la correzione dell’ordinanzadi questa Corte n.  13882/2025 in causa contro il Comune diSassari, nella parte in cui non ha espressamente provvedutosulle spese per il giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c.,avente ad oggetto la richiesta di sospensione della sentenzadella Corte d’Appello che aveva condannato il Comune alrisarcimento del danno, richiesta respinta dalla medesimaCorte nel contraddittorio con i lavoratori; sostengono che permero errore materiale non si sia provveduto su tali spese,essendosi questa Corte pronunciata solo sul ricorsoprincipale e su quello incidentale (con compensazioneintegrale delle spese del giudizio di cassazione giustificata dareciproca soccombenza);- i ricorrenti e l’amministrazione comunale hanno depositatomemoria per l’odierna adunanza.[OSCURATO:PERSONA]- il ricorso non è fondato;- la regolamentazione delle spese di lite riguarda tutto ilgiudizio come pervenuto all’esame della Corte di legittimitàe quindi anche l’eventuale fase incidentale, sicché la dispostacompensazione è da intendersi relativa, appunto, a tutto ilgiudizio e quindi anche a tale fase incidentale (ancorchésvoltasi innanzi alla Corte d’Appello);Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026- come chiarito da Cass. n. 25283/2025, l'ordinanza emNuemserso adi, r accolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026ex art. 373 c.p.c., nel procedimento di sospensionedell'esecuzione della sentenza di appello non deve contenerela liquidazione delle spese, trattandosi di una pronunciasoltanto provvisoria, la cui efficacia è condizionata all'esitodel giudizio di cassazione e di fronte alla quale non esiste unaparte definitivamente soccombente, sicché la relativaliquidazione spetta alla Corte di cassazione, nell'ambito diquella delle spese del giudizio di legittimità; e la disciplinadelle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. è informataal principio della soccombenza, riferito all'esito finale delgiudizio (v. Cass. n. 20893/2025);- nel caso di specie, deve evincersi dal compendiomotivazionale complessivo che la disposta compensazionedelle spese in ragione della reciproca soccombenzacomprendeva implicitamente anche quelle della faseincidentale, in quanto l’esito di tale fase è rimasto provvisorioe manca un espresso riferimento alla stessa;- non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento, in quanto (Cass. S.U. n. 29432/2024) nelprocedimento di correzione degli errori materiali, ex artt.287-288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmenteamministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull’assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi allaliquidazione delle spese, non essendo configurabile in alcuncaso una situazione di soccombenza, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 91 c.p.c., neppure nell’ipotesi in cui la parte nonrichiedente, partecipando al contraddittorio, oppongaresistenza all’istanza.Numero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026 P.Q.MData pubblicazione 26/03/2026La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026P.Q.MData pubblicazione 26/03/2026La Corte rigetta il ricorso per correzione di errore materiale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4.2.2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 19771/2025Numero sezionale 559/2026Numero di raccolta generale 7243/2026Data pubblicazione 26/03/2026
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