CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 38559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/05/2022 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 14 aprile 2022 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui al capo A (artt. 81,110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione a stupefacente del tipo marijuana e cocaina). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo mancanza della motivazione in ordine alla dedotta assenza di autonoma motivazione. 2.2. Con il secondo motivo violazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria, nella specie insussistente, segnatamente con riguardo all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non risultando la consegna dello stupefacente da parte del ricorrente e non essendo stato sentito il consegnatario Pesimena; in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non potendosi condividere l'assunto della individuazione del ricorrente da parte della polizia giudiziaria in ragione della sua lunga detenzione e della indicazione dei coindagati [OSCURATO:PERSONA] e Sono circa il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]; in relazione all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in quanto dalle captazioni non emerge alcuna cessione operata dal ricorrente. 2.3. Con il terzo motivo vizio cumulativo della motivazione in ordine alla ritenuta attualità e concretezza del pericolo di recidiva in relazione al limitatissimo contesto temporale delle ipotizzate condotte, verificatesi nel solo mese di settembre 2020. 3. Il procedimento si è svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è genericamente proposto senza alcun riferimento specifico idoneo a superare le ragioni espresse dal provvedimento impugnato in ordine all'effettiva esistenza di una diversa ed autonoma impostazione della ordinanza genetica rispetto alla richiesta del pubblico ministero e del vaglio critico operato dal Giudice del materiale offerto dall'accusa. 6. Il secondo motivo è proposto per inammissibili questioni in fatto correlate alla reiterpretazione del compendio captativo. Generica è la censura in ordine all'episodio del 22 settembre 2020 che omette di considerare il rilievo dato al contenuto della captazíone n. 271 in cui è coinvolto il ricorrente al momento del prelievo dello stupefacente poco prima della cessione al Pesimena; in fatto è la censura sulla identificazione del ricorrente in relazione all'episodio del 5 ottobre 2020, incensurabilmente fondata sulla conoscenza della voce del ricorrente da parte degli operanti; generica è la censura in ordine all'episodio del 12 settembre rispetto al motivato coinvolgimento del ricorrente nella trattativa relativa alla fornitura di cocaina richiesta. 7. Il terzo motivo è manifestamente infondato in relazione alla specifica incensurabile valutazione a riguardo che ha considerato i gravissimi precedenti anche specifici del ricorrente e le modalità dei fatti sistematicamente posti in essere nel recente periodo monitorato attraverso una ramificata clientela, commessi anche mantenendo i contatti per il traffico illecito con il fratello agli arresti domiciliari. 8. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 9. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter dis