Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45107/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di Cosenza.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 giugno 2021 il Tribunale di Cosenza ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato nell'ambito di un procedimento penale ove erano state disposte intercettazioni ambientali per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 319 -quater cod. pen. - avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola il 14 maggio 2021 nell'ambito di un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., avente ad oggetto i documenti e i beni indicati nel relativo verbale del 20 maggio 2021 (cellulare, pen drive, tablet e personal computer), disponendone la restituzione in favore dell'avente diritto.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, deducendo con unico motivo la mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta esclusione del vincolo di pertinenzialità, al controllo di compatibilità rispetto alla fattispecie di reato ipotizzata e alle finalità probatorie alle quali il vincolo era preordinato.

Nel richiamare il contenuto degli atti investigativi il ricorrente pone in rilievo come le condotte ivi descritte integrino il fumus del reato ipotizzato e il sequestro del telefono risulti essenziale per la ricostruzione dei fatti, al fine di identificare la persona che verosimilmente ha chiamato o inviato un messaggio telefonico al Bastardi, che subito dopo, all'interno del suo ufficio, iniziava una ricerca avvalendosi di un arnese per aprire le cassette delle prese elettriche ed effettivamente ritrovava inserito un dispositivo di intercettazione ambientale relativo al procedimento penale nel quale egli era indagato.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 ottobre 2021 il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781), secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare.

Anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve essere contenuta nel provvedimento una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).

Rettamente uniformandosi a tale quadro di principi, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, con argomentazioni congruamente esposte ed immuni da vizi in questa Sede deducibili, la totale assenza, nella motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, di elementi indicativi della necessaria esistenza del vincolo di pertinenzialità fra l'oggetto del sequestro e l'ipotizzata fattispecie di reato.

Vincolo, quello testé indicato, il cui accertamento non può costituire l'oggetto di una verifica di merito sollecitata al Giudice di legittimità sulla base di un non consentito richiamo al contenuto di atti investigativi le cui risultanze avrebbero dovuto costituire la ragione giustificativa del provvedimento impugnato in sede di riesame.

Sotto tale ulteriore profilo, invero, giova richiamare il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): evenienza procedimentale, questa, dei cui presupposti di configurabilità non v'è traccia nell'ordinanza impugnata.

2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 10/06/2021 del Tribunale di Cosenza. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ovvero il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021 il Tribunale di Cosenza ha accolto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - indagato nell'ambito di un procedimento penale ove erano state disposte intercettazioni ambientali per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis e 319 -quater cod. pen. - avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola il 14 maggio 2021 nell'ambito di un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 326 cod. pen., avente ad oggetto i documenti e i beni indicati nel relativo verbale del 20 maggio 2021 (cellulare, pen drive, tablet e personal computer), disponendone la restituzione in favore dell'avente diritto. 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, deducendo con unico motivo la mancanza di motivazione relativamente alla ritenuta esclusione del vincolo di pertinenzialità, al controllo di compatibilità rispetto alla fattispecie di reato ipotizzata e alle finalità probatorie alle quali il vincolo era preordinato. Nel richiamare il contenuto degli atti investigativi il ricorrente pone in rilievo come le condotte ivi descritte integrino il fumus del reato ipotizzato e il sequestro del telefono risulti essenziale per la ricostruzione dei fatti, al fine di identificare la persona che verosimilmente ha chiamato o inviato un messaggio telefonico al Bastardi, che subito dopo, all'interno del suo ufficio, iniziava una ricerca avvalendosi di un arnese per aprire le cassette delle prese elettriche ed effettivamente ritrovava inserito un dispositivo di intercettazione ambientale relativo al procedimento penale nel quale egli era indagato. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 18 ottobre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 ottobre 2021 il difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781), secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare. Anche nell'ipotesi in cui il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve essere contenuta nel provvedimento una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Rettamente uniformandosi a tale quadro di principi, l'ordinanza impugnata ha posto in rilievo, con argomentazioni congruamente esposte ed immuni da vizi in questa Sede deducibili, la totale assenza, nella motivazione del decreto di perquisizione e sequestro, di elementi indicativi della necessaria esistenza del vincolo di pertinenzialità fra l'oggetto del sequestro e l'ipotizzata fattispecie di reato. Vincolo, quello testé indicato, il cui accertamento non può costituire l'oggetto di una verifica di merito sollecitata al Giudice di legittimità sulla base di un non consentito richiamo al contenuto di atti investigativi le cui risultanze avrebbero dovuto costituire la ragione giustificativa del provvedimento impugnato in sede di riesame. Sotto tale ulteriore profilo, invero, giova richiamare il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): evenienza procedimentale, questa, dei cui presupposti di configurabilità non v'è traccia nell'ordinanza impugnata. 2. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]