CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03281/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], disattesa dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento impugnato, è diretta ad un risultato non consentito, non essendo ammesso, a fini esecutivi, il frazionamento della pena nelle sue componenti interne; tanto, in forza di un canone affermato, sia pure nella diversa materia dell'indulto, dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 6622 del 23/01/2008, Corradini, Rv. 239368 - 01; Sez. 1, n. 20508 del 18/04/2013, Vallelunga, Rv. 255948 - 01), che distingue tale caso — la cui regolamentazione è orientata al rispetto del principio di unitarietà del reato e della pena— da quello di cumulo di pene concorrenti, relative, dunque, ad una pluralità di reati; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il