CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22377/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o il 27/09/2000 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila del 27 novembre 2025 di conferma della condanna del Tribunale di Pescara in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione e euro 800 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile in quanto generico e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con dettagliata motivazione nella quale sono stati valorizzati i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente. Occorre ricordare che in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). Peraltro il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01). .ed anche solo sulla base dei precedenti penali (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01) Ritenuto, pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M