CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1113/10/1977 avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di Appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 gennaio 2021 la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del 9 aprile 2019 del Tribunale di Genova, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni due mesi uno di reclusione ed euro novemila di multa per i reati di cui agli artt. 292, 293 e 295, comma 2, lett. c) d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (capo A); agli artt. 1, 67, 69 e 70 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (capo B); agli artt. 61 n. 2 e 483 cod. pen. (capo C). 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente ha lamentato manifesta illogicità della motivazione, attesa la palese inoffensività della condotta stante il pagamento in garanzia del dovuto. 2.2. Col secondo motivo, quanto all'elemento soggettivo del reato di falso, la mancata consapevolezza circa la provenienza della merce era stata contrastata da argomentazioni incongrue. 2.3. Col terzo motivo è stata eccepita l'inutilizzabilità, a norma dell'art. 729, comma 1 cod. proc. pen., della prova documentale concernente la dichiarazione proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA], ente bangladese deputato alla verifica di autenticità dei prodotti, illegittimamente acquisita in difetto di rogatoria internazionale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. Osserva anzitutto la Corte che i motivi di ricorso possono essere esaminati prendendo in considerazione sia la motivazione della sentenza impugnata sia quella della sentenza di primo grado, e ciò in quanto i giudici di merito hanno adottato decisioni e percorsi motivazionali comuni, che possono essere valutati congiuntamente ai fini di una efficace ricostruzione della vicenda processuale e di una migliore comprensione delle censure del ricorrente. Allorché infatti le sentenze di primo e secondo grado concordino, come in specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argonnentativo (ex plurimis, Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; cfr. da ult. Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303). 4.2. Ciò posto, ed in relazione al primo motivo di censura, la sentenza impugnata ha correttamente evidenziato l'avvenuta contestazione del reato doganale nelle forme del delitto tentato (sulla materialità del fatto non è stata mai formulata questione di sorta), laddove l'offensività del fatto non era in ogni caso venuta meno in esito al pagamento dei diritti di confine, pagamento non avvenuto a titolo solutorio ma solo nelle forme della trattenuta in garanzia del dovuto, che doveva restituirsi all'interessato nell'ipotesi di positivo superamento dei controlli di confine (atteso il favorevole trattamento per i beni in importazione dal Bangladesh). 4.2.1. In proposito, infatti, ai fini della sussistenza del delitto di contrabbando doganale è sufficiente qualsiasi condotta idonea a produrre la sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine (Sez. 5, n. 4950 del 30/11/2006, dep. 2007, Prudenziati, Rv. 235784). Ed è stato appunto correttamente sottolineato che, nell'ipotesi di mancata scoperta del falso, la somma sì depositata, ma a titolo di garanzia, sarebbe stata restituita, con la conseguente sottrazione indebita dei beni ai diritti di dogana, una volta verificata la falsità della provenienza. 4.3. In relazione al secondo profilo di doglianza il percorso argomentativo dei Giudici del merito, contrariamente ai rilievi del ricorrente che ha ritenuto ravvisarvi un preteso vizio motivazionale, non può considerarsi manifestamente illogico. Sulla premessa che le false attestazioni fatte nella dichiarazione doganale realizzano la figura criminosa prevista dall'art. 483 cod. pen., poiché sia il registro delle operazioni doganali che le bollette doganali, in cui vengono riportate le attestazioni del dichiarante, sono documenti pubblici, per la qualità dei soggetti che li formano e per il loro contenuto (Sez. 5, n. 12484 del 30/09/1980, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 146825), è stato invero dato conto degli elementi concreti idonei a rappresentare l'elemento psicologico del reato. Ciò tanto in relazione all'interesse dell'odierno ricorrente all'esenzione dal pagamento dei diritti, quanto in ordine all'utilizzo della falsa attestazione e al possibile commercio di beni così introdotti nel territorio dello Stato, avuto riguardo all'assenza di giustificazioni di sorta da parte del diretto interessato, tra l'altro gravato da precedenti specifici e rimasto volutamente estraneo al processo. Tanto più che è stato osservato che l'imputato, cittadino bangladese (e all'evidenza importatore professionale), ben doveva conoscere la normativa e gli uffici di riferimento nel Paese di origine, e non aveva peraltro ritenuto - comunque legittimamente - di fornire direttamente la propria spiegazione dell'accaduto. 4.4. In relazione infine al terzo motivo di impugnazione, i rilievi del ricorrente (il quale ha comunque insistito sulla necessità di rogatoria internazionale per l'acquisizione formale del documento proveniente dall'[OSCURATO:PERSONA], ufficio competente ad accertare l'effettiva provenienza delle merci dal Bangladesh), non hanno tenuto in conto la giurisprudenza invocata dalla stessa Corte territoriale, quanto alla legittimità di detta acquisizione nel difetto di attività materiale invasiva della territorialità dello Stato straniero. Oltre a ciò, in ogni caso, va ricordato quanto è stato più volte ribadito da questa Corte di legittimità, nel senso che deve considerarsi legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di una specifica indagine penale, che in quanto tali non possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali (Sez. 6, n. 30068 del 02/07/2012, Pinori e altro, Rv. 253273). Invero, in fattispecie pressoché sovrapponibile, itzazz=eseì-eerrste l. è stata ritenuta legittima l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazionali (in specie si trattava di nota dell'Ambasciata del Senegal in Italia, acquisita ex art. 507 cod. proc. pen., contenente informazioni sulla originalità della patente di guida in sequestro)(Sez. 2, n. 2471 del 10/10/2014, dep. 2015, Saliou, Rv. 261822). In specie il Tribunale genovese ha così dato conto dell'acquisizione dibattimentale del documento amministrativo bangladese, in esito e a mera conferma della deposizione testimoniale del dirigente dell'ufficio doganale, il quale già aveva dato conto nel corso dell'incombente istruttorio delle verifiche compiute per accertare l'effettiva provenienza delle merci, ivi compresa l'interlocuzione col competente Ufficio del Bangladesh, altresì spontaneamente consegnando in giudizio proprio il documento cui lo stesso teste si era riferito. 4.4.1. Alcun vizio può quindi essere ravvisato anche in relazione all'ultimo motivo di censura. 5. La complessiva infondatezza dei motivi d'impugnazione non può che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricor