CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08846/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroTransport Line soc.coop.p.a., in persona del legale rappresentante protempore, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettodom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1472/2021 pubblicatain data 14/01/2022, n.r.g. 366/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 21/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 17/10/2017alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.p.a. con mansioni di autista,Numero registro generale 11873/2022Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8846/2026Data pubblicazione 08/04/2026inquadrate nel III livello super CCNL autotrasporto merci e logistica.Deduceva di essere rimasto creditore di differenze retributive a titolo di lavorostraordinario e festivo, oltre le ore di lavoro ordinario previste in 39 oresettimanali dall’art. 11 CCNL citato.Pertanto adìva il Tribunale di Milano per ottenere la condanna della suadatrice di lavoro, nonché della [OSCURATO:SOCIETA] ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n.276/(2003 ovvero 83 bis d.l. n. 112/2008, in qualità di committentedell’appalto del servizio di trasporto, al pagamento della complessiva sommadi euro 137.166,42 o, in subordine, di euro 80.272,37.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal lavoratore.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) il Tribunale ha esattamente ricondotto la fattispecie all’art. 11 bis(piuttosto che all’art. 11) del CCNL, che prevede l’orario di 47 oresettimanali per i dipendenti viaggianti che svolgono la prestazione conmodalità discontinue, come l’appellante, che infatti era inquadrato nel3^ livello super, percepiva l’indennità di trasferta ed effettuava percorsiextraurbani, con conseguente non coincidenza dell’orario di lavoroeffettivo con i tempi di presenza assicurati per ragioni organizzative;b) l’onere della prova del lavoro straordinario deve essere adempiuto dallavoratore con particolare rigore;c) va condivisa la valutazione di insufficienza probatoria espressa dalTribunale, posto che le dichiarazioni dei testimoni non sono univoche,concordanti e convergenti;d) alla lacuna probatoria non è consentito supplire con valutazionipresuntive ed equitative, come insegna Cass. n. 12434/2006;e) l’accertamento del preteso lavoro straordinario non può fondarsi solosui dischi cronotachigrafi, come insegna Cass. n. 10366/2014;f) in ogni caso la datrice di lavoro ha disconosciuto le registrazioni di queidischi in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, indicandone le ragioni;Numero registro generale 11873/2022Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8846/2026Data pubblicazione 08/04/2026g) quanto alla asserita predeterminazione convenzionale dell’orario dilavoro, difetta ogni allegazione specifica e comunque l’assunto èsmentito dal teste Clapon, secondo cui “ognuno gestisce i suoi orari”;h) quanto all’istanza di esibizione dei fogli orari e delle schede di trasporto,l’esibizione non può supplire al mancato assolvimento dell’onereprobatorio ed è un mezzo istruttorio solo residuale, che può essereutilizzato solo se la prova del fatto non sia possibile aliunde e dunquecorrettamente il Tribunale ha rigettato la predetta istanza;i) neppure la domanda subordinata – per un minor lavoro straordinario –è fondata, atteso che non vi è prova di alcuna eccedenza oraria rispettoalle 47 ore settimanali.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] soc.coop.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito ciascunacon controricorso e poi hanno depositato memoria.6.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 112 e 416c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziare sul motivo diappello, con cui egli si era doluto che il Tribunale avesse ritenuto d’ufficioapplicabile il regime dell’orario di lavoro dettato dall’art. 11 bis CCNL pur inmancanza di un’eccezione o allegazione della datrice di lavoro, invecenecessaria, trattandosi di una deroga alla disciplina generale dell’orario dilavoro dettata dall’art. 11 CCNL.Il motivo è infondato.L’art. 11 bis CCNL rappresenta il regime orario normale per il personaleviaggiante inquadrato nel livello 3^ super, come il ricorrente. Dunque perdecidere la controversia, ossia stabilire se ed in quale misura sia stato svoltolavoro straordinario, il giudice è chiamato a individuare in primo luogo qualesia il regime dell’orario di lavoro del ricorrente, poiché proprio in relazione atale regime deve poi verificare l’adempimento o l’inadempimento del rigorosoonere probatorio ex art. 2697 c.c. In tal senso, dunque, il regime orarionormale rappresenta un “segmento necessario”, quindi da accertare, del fattoNumero registro generale 11873/2022Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8846/2026Data pubblicazione 08/04/2026costitutivo del diritto vantato, sicché non appartiene ai fatti impeditivi omodificativi (i cui oneri di allegazione e di prova incombono sul convenuto).Quindi era onere del ricorrente allegarlo e prospettarne il superamentomediante svolgimento di un orario di lavoro ulteriore rispetto a quello normaleper dipendenti svolgenti mansioni come le sue.Nel caso in esame il ricorrente, in primo grado, aveva invocato il regimeorario dettato dall’art. 11 (e non dall’art. 11 bis) CCNL; rispetto a talededuzione per il datore di lavoro era sufficiente la contestazione, nel caso dispecie integrata appunto dall’allegazione di una prestazione lavorativadiscontinua con conseguente inapplicabilità dell’art. 11 CCNL (come ammettelo stesso ricorrente: v. ricorso per cassazione, p. 7, terzult.cpv.).Ne consegue che il silenzio della Corte territoriale su quello specifico motivodi appello va inteso come rigetto implicito, desumibile univocamente dal fattodi avere i Giudici d’appello condiviso il convincimento del Tribunale circal’individuazione del regime dell’orario normale di lavoro applicabile alricorrente ai sensi dell’art. 11 bis (e non dell’art. 11) CCNL.Il rigetto, sia pure implicito, del motivo di appello esclude la denunziataomissione di pronunzia. Va infatti ribadito che non ricorre il viziodi omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita dirigetto della domanda o dell’eccezione, da ritenersi ravvisabile quando lapretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, purnon espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altraquestione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. ord. n. 25710/2024; Cass.ord. n. 20718/2018; Cass. ord. n. 29191/2017).2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 11 bis CCNL,112 e 115 c.p.c., 2697 c.c. per avere la Corte territoriale trascurato diconsiderare i due presupposti per l’applicabilità dell’art. 11 bis CCNL, ossiaassenze giornaliere continuate per le quali spetti l’indennità di trasferta,nonché l’utilizzo di veicoli che rientrano nel campo di applicazione deiregolamenti CE 561/06, 3821/85 e 165/2014.Il motivo è a tratti infondato, a tratti inammissibile.Numero registro generale 11873/2022Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8846/2026Data pubblicazione 08/04/2026La Corte territoriale ha espressamente accertato in fatto che il lavoratorepercepiva l’indennità di trasferta ed effettuava percorsi extraurbani (v.sentenza impugnata, p. 6, ult.cpv). Secondo il ricorrente, tuttavia, è mancatol’accertamento che l’indennità di trasferta da lui percepita compensasse“assenze giornaliere continuate”. Orbene, dal momento che il Tribunale avevagià ritenuto applicabile l’art. 11 bis CCNL, questa ora prospettata era unaquestione che avrebbe dovuto essere fatta valere già come motivo di appello.Dunque, ai fini dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, il lavoratoreavrebbe dovuto specificare con quale motivo di gravame avesse propostoquella questione dinanzi alla Corte territoriale. Tale onere è rimastoinadempiuto, sicché la questione in questa sede prospettata deve reputarsinuova e quindi inammissibile.Identica ragione induce a dichiarare inammissibile anche l’ulteriore censuradel medesimo motivo, riferita al mancato accertamento dell’utilizzo dideterminati veicoli rientranti nel campo di applicazione di regolamenticomunitari.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2712 e 2719c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto inutilizzabili le copie dei dischicronotachigrafi a lui prodotti in primo grado, in considerazione deldisconoscimento operato dalle società convenute, del tutto insufficiente inquanto generico.Il motivo è infondato.La Corte territoriale – con apprezzamento di fatto adeguatamente motivato– ha ritenuto che il disconoscimento da parte della datrice di lavoro fosse“adeguatamente chiaro, circostanziato ed esplicito, risultandone bendettagliate le ragioni”, poi testualmente riportare fra virgolette (v. sentenzaimpugnata, p. 9). La motivazione di tale convincimento è conforme al principiodi diritto affermato da questa Corte, secondo cui in tema di efficaciaprobatoria delle riproduzioni di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneoa farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deveessere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali,ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendo concretizzarsinell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattualeNumero registro generale 11873/2022Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8846/2026Data pubblicazione 08/04/2026e realtà riprodotta (Cass. ord. n. 12794/2021; Cass. n. 17526/2016). Alriguardo la Corte territoriale ha espressamente riportato le specifiche econcrete contestazioni in fatto sollevate dalla datrice di lavoro per ildisconoscimento (v. sentenza impugnata, p. 9), che soddisfano l’onereprescritto dalla norma.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4) o, insubordine, 3) e 5), c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza pertravisamento della prova, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.Il motivo – espressamente proposto “in ragione dell’accoglimento deimotivi di cui sopra” (v. ricorso per cassazione, p. 14) – risulta infondato inconseguenza del rigetto o della declaratoria d’inammissibilità dei motivi cheprecedono.Per il resto le censure sono inammissibili, perché, lungi dal denunziare untravisamento della prova in termini di “errore di percezione” (Cass. sez. un.n. 5792/2024), evidenziano asseriti “errori di valutazione” delle deposizionitestimoniali, insindacabili in sede di legittimità, in quanto attività riservata algiudice di merito.5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 210, 421 e437 c.p.c. per avere la Corte territoriale respinto la sua richiesta di ordine diesibizione di tutti i dischi cronotachigrafi relativi all’intero rapporto di lavoro edei contratti di appalto intercorsi con la committente.Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: nel silenzio deiGiudici d’appello sull’asserita istanza di esibizione, era onere del ricorrenteindicare e riportare esattamente l’atto processuale – integralmente o almenonel suo passaggio essenziale – nel quale aveva avanzato l’istanza diesibizione. Tale onere è rimasto inadempiuto.6.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare a ciascunacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Numero registro generale 11873/2022Numero sezionale 267/2026Numero di raccolta generale 8846/2026Data pubblicazione 08/04/2026Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data21/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]