CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 45456/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MASSAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03940R1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Giudice di Pace di Massa, ravvisata la connessione con un procedimento pendente avanti il Tribunale di Massa ha disposto, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 274/2000 e 12 cod. proc. pen., la trasmissione al Tribunale degli atti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs 286/1998; Rilevato che con il ricorso il pubblico ministero -dato atto che in data 10/5/2023 il Presidente del Tribunale di Massa, vista la sentenza e ritenuta l'erroneità della trasmissione degli atti al Tribunale anziché al pm competente, ha disposto de plano la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica- deduce la violazione di legge in quanto tra i due reati non sussisterebbe alcun concorso formale e, pertanto, il giudice di pace avrebbe erroneamente applicato la legge e che la trasmissione degli atti all'ufficio della Procura sarebbe irrituale; Rilevato che il provvedimento avverso il quale ha proposto ricorso il pubblico ministero non è abnorme (Sez. 5, n. 1276 del 31/10/2018, dep. 2019, Rv. 274387 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 54016 del 30/10/2017, Rv. 271887 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 44600 del 15/09/2015, Rv. 265562 - 01) e che avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace che ha ritenuto la connessione con un procedimento pendente avanti il Tribunale non è previsto alcun mezzo di impugnazione in quanto, in caso, sarà questo a dover sollevare conflitto di competenza; Rilevato che anche il provvedimento con cui il Presidente ha disposto la trasmissione all'ufficio della Procura della Repubblica non è impugnabile e, comunque, non è quello oggetto dell'attuale ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de