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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21163/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia con la ordinanza impugnata ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in relazione al periodo in cui era rimasto ristretto agli arresti domiciliari in relazione a plurime contestazioni concernenti la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, estorsione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona, contestazioni da cui veniva in parte prosciolto, in sede di udienza preliminare, per intervenuta prescrizione e in parte assolto all'esito del giudizio perchè il fatto non sussiste.

2. Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art.314, comma 1 cod.proc.pen., atteso che il ricorrente con la propria condotta aveva concorso a fornire una apparenza di reità quantomeno in relazione alle ipotesi di sfruttamento della prostituzione in ragione dell'impiego di giovani donne per l'intrattenimento dei clienti e alla violazione della disciplina sull'immigrazione con riferimento alle ragazze provenienti dalla Russia. 2.1 Sotto diverso profilo era a richiamare giurisprudenza del S.C. la quale ha affermato che, qualora in relazione a talune delle contestazioni cumulativamente ascritte sia stato disposto il proscioglimento dell'imputato per prescrizione, la riparazione della ingiusta detenzione andava esclusa, ovvero poteva essere riconosciuta soltanto per quella parte di detenzione in custodia cautelare superiore al limite di pena irrogabile.

In presenza di reati (629 cod.pen. e art. 3 e 4 L.75/58) che contemplavano trattamenti sanzionatori tali da consentire la cautela applicata la quale, al contempo, non aveva superato i limiti di durata massima previsti per la fase delle indagini preliminari, la corte territoriale riteneva di escludere il diritto alla riparazione.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe denunciando violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. e motivazione illogica e contraddittoria in ordine al riconoscimento della colpa grave.

Quanto al riconoscimento di una colpa in capo al [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe concorso a creare una situazione di apparenza di una sua contiguità con gli illeciti traffici concernenti l'immigrazione clandestina di giovani ragazze russe e il loro sfruttamento della prostituzione, anche attraverso condotte violente e privative della libertà personale, evidenziava che il coinvolgimento del ricorrente era ricondotto a accuse calunniose e false che erano risultate smentite nel giudizio di merito e non solo per la inutilizzabilità patologica delle intercettazioni telefoniche sulle quali si era inizialmente fondata la prospettazione accusatoria.

Quanto al fatto che, in relazione a talune delle contestazioni era intervenuto il proscioglimento dell'imputato in sede di udienza preliminare per il compimento del termine prescrizionale, pur non ignorando la giurisprudenza del giudice di legittimità sul punto, rilevava che l'impostazione accusatoria prospettava una serie di contestazioni intimamente connesse che si erano palesate infondate nella loro globalità, come era pertanto risultato all'esito del giudizio assolutorio in ragione della genericità e inattendibilità della fonte probatoria da cui promanavano tutte le accuse.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito.

Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc.pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen., l'art. 646 c.p.p. stabilisce che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte).

2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie.

Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. sez.3, n.2451 del 9/10/2014, [OSCURATO:PERSONA].262396; sez.4, n.43729 del 10/6/2010, Maugeri, Rv.248976). 2.1 Va poi evidenziato che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare, sez.4,n.5621 del 16/10/2013, Colucci, Rv.258607; n.29623 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279713). 2.2 Né nella specie può fondatamente sostenersi, come assume la parte ricorrente che si sia in presenza di una contestazione cumulativa in relazione alla quale vi sia stata una sostanziale assoluzione da parte del giudice penale in relazione a tutte le contestazioni sollevate laddove, con particolare riferimento ai reati concernenti lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione, le stesse dichiarazioni difensive rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia lasciavano intatti gli elementi indiziari concernenti l'impiego di giovani ragazze russe all'interno del locale dallo stesso gestito e un suo diretto interessamento al reclutamento delle stesse, alla loro sistemazione e al successivo rimpatrio, di talchè la pronuncia del non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli art.3 e 4 TU sulla prostituzione, esclude il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla riparazione in assenza di una specifica rinuncia alla prescrizione (vedi sul punto, sez.6, n.26289 del 24/04/2018 Palazzesi, Rv.273559). 2.3 In sostanza il ricorrente non ha mai formalmente inteso rinunciare alla causa di non punibilità il cui riconoscimento, per espressa previsione normativa e per costante interpretazione del giudice di legittimità, gli avrebbe precluso la riparazione per la ingiustizia della detenzione sofferta, se non per ipotesi di ingiustizia formale (da ultimo sul punto sez.4, n.22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv.273264). 2.4 Né il ricorrente lamenta, nel motivo di ricorso, profili di ingiustizia formale della custodia sofferta laddove lo stesso titolo dei reati ritenuti nella sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (art. 3 e 4 L.75/58 e 629 cod.pen.) consentiva, alla data di commissione dei fatti, l'applicazione della misura custodiale come disposta nei confronti del prevenuto, né i termini di custodia cautelare previsti per tale titolo risultavano incompatibili con la durata della custodia sofferta (inferiore a sei mesi).

4. Ne consegue pertanto una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Perugia con la ordinanza impugnata ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ai sensi dell'art.314 cod.proc.pen. da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in relazione al periodo in cui era rimasto ristretto agli arresti domiciliari in relazione a plurime contestazioni concernenti la partecipazione ad associazione di stampo mafioso, estorsione, agevolazione e sfruttamento della prostituzione e sequestro di persona, contestazioni da cui veniva in parte prosciolto, in sede di udienza preliminare, per intervenuta prescrizione e in parte assolto all'esito del giudizio perchè il fatto non sussiste. 2. Il giudice distrettuale ha escluso che ricorressero i presupposti di cui all'art.314, comma 1 cod.proc.pen., atteso che il ricorrente con la propria condotta aveva concorso a fornire una apparenza di reità quantomeno in relazione alle ipotesi di sfruttamento della prostituzione in ragione dell'impiego di giovani donne per l'intrattenimento dei clienti e alla violazione della disciplina sull'immigrazione con riferimento alle ragazze provenienti dalla Russia. 2.1 Sotto diverso profilo era a richiamare giurisprudenza del S.C. la quale ha affermato che, qualora in relazione a talune delle contestazioni cumulativamente ascritte sia stato disposto il proscioglimento dell'imputato per prescrizione, la riparazione della ingiusta detenzione andava esclusa, ovvero poteva essere riconosciuta soltanto per quella parte di detenzione in custodia cautelare superiore al limite di pena irrogabile. In presenza di reati (629 cod.pen. e art. 3 e 4 L.75/58) che contemplavano trattamenti sanzionatori tali da consentire la cautela applicata la quale, al contempo, non aveva superato i limiti di durata massima previsti per la fase delle indagini preliminari, la corte territoriale riteneva di escludere il diritto alla riparazione. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe denunciando violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art.314 cod.proc.pen. e motivazione illogica e contraddittoria in ordine al riconoscimento della colpa grave. Quanto al riconoscimento di una colpa in capo al [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe concorso a creare una situazione di apparenza di una sua contiguità con gli illeciti traffici concernenti l'immigrazione clandestina di giovani ragazze russe e il loro sfruttamento della prostituzione, anche attraverso condotte violente e privative della libertà personale, evidenziava che il coinvolgimento del ricorrente era ricondotto a accuse calunniose e false che erano risultate smentite nel giudizio di merito e non solo per la inutilizzabilità patologica delle intercettazioni telefoniche sulle quali si era inizialmente fondata la prospettazione accusatoria. Quanto al fatto che, in relazione a talune delle contestazioni era intervenuto il proscioglimento dell'imputato in sede di udienza preliminare per il compimento del termine prescrizionale, pur non ignorando la giurisprudenza del giudice di legittimità sul punto, rilevava che l'impostazione accusatoria prospettava una serie di contestazioni intimamente connesse che si erano palesate infondate nella loro globalità, come era pertanto risultato all'esito del giudizio assolutorio in ragione della genericità e inattendibilità della fonte probatoria da cui promanavano tutte le accuse. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale concludeva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc.pen., da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen., l'art. 646 c.p.p. stabilisce che avverso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro tracciato dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, sez. 4, n. 542 del 21.4.1994, Bollato, rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva violazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 2. La detenzione per essere ingiusta presuppone la adozione della custodia cautelare per titoli di reato per cui sia stata accertata la ingiustizia sostanziale tramite l'applicazione di determinate formule assolutorie. Se la custodia cautelare subita dall'indagato è stata disposta per titoli di reato solo in parte riconosciuti come infondati non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità del diritto all'indennizzo nell'ipotesi di contestazione di una pluralità di reati dichiarati estinti per prescrizione in grado di appello, in relazione ai quali erano stati applicati gli arresti domiciliari e successivamente, per uno soltanto di essi, era stata disposta l'archiviazione per prescrizione del reato all'esito della trasmissione degli atti al P.M. sez.3, n.2451 del 9/10/2014, [OSCURATO:PERSONA].262396; sez.4, n.43729 del 10/6/2010, Maugeri, Rv.248976). 2.1 Va poi evidenziato che se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà - impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni (fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso, giacché l'interessato, pur assolto nel merito da alcune imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare, sez.4,n.5621 del 16/10/2013, Colucci, Rv.258607; n.29623 del 14/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.279713). 2.2 Né nella specie può fondatamente sostenersi, come assume la parte ricorrente che si sia in presenza di una contestazione cumulativa in relazione alla quale vi sia stata una sostanziale assoluzione da parte del giudice penale in relazione a tutte le contestazioni sollevate laddove, con particolare riferimento ai reati concernenti lo sfruttamento ed il favoreggiamento della prostituzione, le stesse dichiarazioni difensive rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'interrogatorio di garanzia lasciavano intatti gli elementi indiziari concernenti l'impiego di giovani ragazze russe all'interno del locale dallo stesso gestito e un suo diretto interessamento al reclutamento delle stesse, alla loro sistemazione e al successivo rimpatrio, di talchè la pronuncia del non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per i reati di cui agli art.3 e 4 TU sulla prostituzione, esclude il diritto del [OSCURATO:PERSONA] alla riparazione in assenza di una specifica rinuncia alla prescrizione (vedi sul punto, sez.6, n.26289 del 24/04/2018 Palazzesi, Rv.273559). 2.3 In sostanza il ricorrente non ha mai formalmente inteso rinunciare alla causa di non punibilità il cui riconoscimento, per espressa previsione normativa e per costante interpretazione del giudice di legittimità, gli avrebbe precluso la riparazione per la ingiustizia della detenzione sofferta, se non per ipotesi di ingiustizia formale (da ultimo sul punto sez.4, n.22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv.273264). 2.4 Né il ricorrente lamenta, nel motivo di ricorso, profili di ingiustizia formale della custodia sofferta laddove lo stesso titolo dei reati ritenuti nella sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione (art. 3 e 4 L.75/58 e 629 cod.pen.) consentiva, alla data di commissione dei fatti, l'applicazione della misura custodiale come disposta nei confronti del prevenuto, né i termini di custodia cautelare previsti per tale titolo risultavano incompatibili con la durata della custodia sofferta (inferiore a sei mesi). 4. Ne consegue pertanto una declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione, di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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