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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 42290/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 08/07/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili obbligatori, e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ivli sospensione condizionale della pena, ed applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000.

Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima ditta individuale, con condotta accertata in epoca anteriore al 20 giugno 2018, avrebbe occultato o distrutto le fatture emesse relative ad operazioni effettuate riconducibili all'anno di imposta 2014 in modo da impedire la ricostruzione del volume di affari al fine di evadere le imposte sui redditi e

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10, d.lgs. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato.

Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, sulla base della produzione degli estratti conto da parte dell'imputato, era comunque possibile accertare il risultato economico delle operazioni in relazione alle quali erano state prodotte fatture errate per difetto.

Si premette che la sussistenza del delitto di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato (si citano Sez. 3, n. 22126 del 09/02/2016 e Sez. 3, n. 9061 del 04/02/2020).

Si segnala, poi, che non appare corretta l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la ricostruzione del reddito. effettivo è stata possibile, da parte dell'Agenzia delle entrate, avvalendosi delle fatture reali reperite presso i clienti, quando la stessa Amministrazione finanziaria riconosce la corrispondenza di queste con le risultanze desumibili dagli estratti conto bancari prodotti dall'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 592 e 605 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla condanna alle spese processuali.

Si deduce che la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, ha quantificato nel minimo la misura delle sanzioni accessorie e che, conseguentemente, è illegittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2.

Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, deducendo la possibilità, nella specie, di ricostruire il reddito effettivo mediante la verifica della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture rinvenute presso i clienti e gli estratti conto prodotti dall'imputato.

2.1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01, e Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365-01).

E nello stesso senso, anche precedenti decisioni avevano affermato che, per l'integrazione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sub specie di occultamento "parziale" di scritture contabili), deve sussistere non l'assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda, e che il reato non è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire aliunde (così Sez. 3, n. 5791 del 18/12/2007, dep. 2008, Matta, Rv. 238989-01).

2.2. La sentenza impugnata ricostruisce i fatti, indicando le modalità attraverso le quali ritiene avvenuto l'occultamento delle scritture contabili.

La Corte d'appello premette che le indagini sono iniziate a seguito del rilievo di una discrasia tra i dati comunicati nello spesometro e il volume d'affari dichiarato per l'anno 2014.

Rappresenta, poi, che i successivi accertamenti hanno consentito di constatare che le fatture prodotte dall'imputato recavano importi di entità inferiore a quelli indicati nelle fatture reperite presso i clienti, e che gli estratti conto esibiti dall'imputato esponevano dati corrispondenti alle somme appostate nelle fatture acquisite presso i clienti. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado conclude che il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili è stato integrato perché l'imputato: -) non ha conservato o distrutto le fatture originali; -) ha prodotto fatture diverse da quelle originali, artificiosamente create in modo da far risultare la corrispondenza del loro importo complessivo al volume d'affari dichiarato; -) gli estratti conto prodotti dall'imputato esponevano sì dati corrispondenti alle somme appostate nelle fatture acquisite presso i clienti, ma per accertare la situazione è stato necessario esaminare le fatture reperite presso i clienti, le quali hanno quindi assunto «una rilevanza decisiva ai fini della definitiva verifica».

2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi.

Invero, posto che l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché, ai fini della ricostruzione del volume di affari dell'impresa del ricorrente, è stato necessario acquisire documenti presso terzi, le fatture detenute dai clienti, anche in ragione della oggettiva non veridicità degli importi recati dalle fatture esibite dal medesimo ricorrente agli organi accertatori.

3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la condanna al pagamento delle spese processuali, deducendo che la Corte d'appello ha quantificato nel minimo le sanzioni accessorie accogliendo le richieste contenuto nell'atto di appello dell'imputato.

Invero, la sentenza di primo grado ha indicato espressamente in motivazione che le pene accessorie sono «determinate nella misura minima di legge» e nel dispositivo non contiene statuizioni di contenuto contrario, limitandosi a disporre l'applicazione delle pene accessorie.

La sentenza della Corte d'appello, a sua volta, ha precisato, sempre in motivazione e non anche nel dispositivo, che le pene accessorie devono essere quantificate nel minimo di legge.

Di conseguenza, deve escludersi che la sentenza impugnata abbia accolto, sia pure limitatamente, l'appello dell'imputato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 08/07/2021 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 8 luglio 2021, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di occultamento o distruzione dei documenti contabili obbligatori, e lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, della ivli sospensione condizionale della pena, ed applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della omonima ditta individuale, con condotta accertata in epoca anteriore al 20 giugno 2018, avrebbe occultato o distrutto le fatture emesse relative ad operazioni effettuate riconducibili all'anno di imposta 2014 in modo da impedire la ricostruzione del volume di affari al fine di evadere le imposte sui redditi e 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 10, d.lgs. 74 del 2000, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato. Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che, sulla base della produzione degli estratti conto da parte dell'imputato, era comunque possibile accertare il risultato economico delle operazioni in relazione alle quali erano state prodotte fatture errate per difetto. Si premette che la sussistenza del delitto di distruzione od occultamento di documenti contabili non è configurabile quando il risultato economico delle operazioni prive della documentazione obbligatoria può essere ugualmente accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore interessato (si citano Sez. 3, n. 22126 del 09/02/2016 e Sez. 3, n. 9061 del 04/02/2020). Si segnala, poi, che non appare corretta l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui la ricostruzione del reddito. effettivo è stata possibile, da parte dell'Agenzia delle entrate, avvalendosi delle fatture reali reperite presso i clienti, quando la stessa Amministrazione finanziaria riconosce la corrispondenza di queste con le risultanze desumibili dagli estratti conto bancari prodotti dall'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 592 e 605 cod. proc. pen., a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla condanna alle spese processuali. Si deduce che la Corte territoriale, in accoglimento del motivo di appello, ha quantificato nel minimo la misura delle sanzioni accessorie e che, conseguentemente, è illegittima la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l'affermazione di sussistenza del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, deducendo la possibilità, nella specie, di ricostruire il reddito effettivo mediante la verifica della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture rinvenute presso i clienti e gli estratti conto prodotti dall'imputato. 2.1. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (cfr., tra le tante, Sez. 3, n. 7051 del 15/01/2019, Ferrigni, Rv. 275005-01, e Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365-01). E nello stesso senso, anche precedenti decisioni avevano affermato che, per l'integrazione del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (sub specie di occultamento "parziale" di scritture contabili), deve sussistere non l'assoluta impossibilità ma un elevato grado di difficoltà di ricostruire il reale volume degli affari o dei redditi, avuto riguardo esclusivamente alla situazione interna dell'azienda, e che il reato non è escluso dalla circostanza che alla determinazione dei redditi si sia potuti addivenire aliunde (così Sez. 3, n. 5791 del 18/12/2007, dep. 2008, Matta, Rv. 238989-01). 2.2. La sentenza impugnata ricostruisce i fatti, indicando le modalità attraverso le quali ritiene avvenuto l'occultamento delle scritture contabili. La Corte d'appello premette che le indagini sono iniziate a seguito del rilievo di una discrasia tra i dati comunicati nello spesometro e il volume d'affari dichiarato per l'anno 2014. Rappresenta, poi, che i successivi accertamenti hanno consentito di constatare che le fatture prodotte dall'imputato recavano importi di entità inferiore a quelli indicati nelle fatture reperite presso i clienti, e che gli estratti conto esibiti dall'imputato esponevano dati corrispondenti alle somme appostate nelle fatture acquisite presso i clienti. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado conclude che il reato di occultamento o distruzione delle scritture contabili è stato integrato perché l'imputato: -) non ha conservato o distrutto le fatture originali; -) ha prodotto fatture diverse da quelle originali, artificiosamente create in modo da far risultare la corrispondenza del loro importo complessivo al volume d'affari dichiarato; -) gli estratti conto prodotti dall'imputato esponevano sì dati corrispondenti alle somme appostate nelle fatture acquisite presso i clienti, ma per accertare la situazione è stato necessario esaminare le fatture reperite presso i clienti, le quali hanno quindi assunto «una rilevanza decisiva ai fini della definitiva verifica». 2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata sono immuni da vizi. Invero, posto che l'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili sussiste anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante, la sentenza impugnata ha spiegato in modo puntuale e congruo perché, ai fini della ricostruzione del volume di affari dell'impresa del ricorrente, è stato necessario acquisire documenti presso terzi, le fatture detenute dai clienti, anche in ragione della oggettiva non veridicità degli importi recati dalle fatture esibite dal medesimo ricorrente agli organi accertatori. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la condanna al pagamento delle spese processuali, deducendo che la Corte d'appello ha quantificato nel minimo le sanzioni accessorie accogliendo le richieste contenuto nell'atto di appello dell'imputato. Invero, la sentenza di primo grado ha indicato espressamente in motivazione che le pene accessorie sono «determinate nella misura minima di legge» e nel dispositivo non contiene statuizioni di contenuto contrario, limitandosi a disporre l'applicazione delle pene accessorie. La sentenza della Corte d'appello, a sua volta, ha precisato, sempre in motivazione e non anche nel dispositivo, che le pene accessorie devono essere quantificate nel minimo di legge. Di conseguenza, deve escludersi che la sentenza impugnata abbia accolto, sia pure limitatamente, l'appello dell'imputato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc
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