CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 25512/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha fatto riferimento alla non scarsa offensività della violazione rilevando che, nonostante il ricorrente fosse autorizzato ad allontanarsi dalla abitazione nella ampia fascia oraria tra le 10 e le 12, veniva trovato in auto in possesso di sostanza stupefacente al di fuori del Comune ricompreso nell'autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. fosse Così deciso il 05/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente