CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 10999/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 15793/2020proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata , nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso. - controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d e lla LIGURIA, n. 1190, depositata il 10 ottobre 2019, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 febbraio 2023, tenutasi in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. aveva presentato tre distinti ricorsi aventi ad oggetto i suoi rapporti , non solo esclusivamente commerciali, con la società [OSCURATO:PERSONA], che aveva acquistato, negli anni 2009,2010 e 2011, gasolio per autotrazione, società quest’ultima che era stata oggetto di attività d'indagine e di successive verifiche, da cui eranoscaturiti accertamenti anche a carico della società [OSCURATO:PERSONA], di cui la [OSCURATO:PERSONA] erasocia fin dal 24 luglio 2008 , oltre che il maggior cliente. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Genova aveva accolto i tre ricorsi proposti con motivazioni sostanzialmente identiche. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale , adita sia dalla società contribuente che ha insistito , in via incidentale, sul l'eccezion e preliminare circa l'invalida sottoscrizione dell'atto impositivo e degli atti con cui erano disposti gli accessi, in base ai dettami dell'art. 33 del d.P.R. n.600/1973 e 52 del d.P.R. n. 633/ 19 72, sia dall'Agenzia delle Entrate,dopo avere riunito i tre gravami, ha rigettato gli appelli , sulla base delle seguenti considerazioni: -) era fondamentale il fatto che il giudizio penale avesse escluso qualsiasi coinvolgimento del titolare della [OSCURATO:PERSONA], che di per sé valeva ad inficiare l'intero operato de ll’Ufficio, travolgendone i presupposti;-) non solo, ma dallo stesso pvc del 7ottobre 2014, che in premessa riportavatutti i riferimenti normativi circa la facoltà di acquistare beni (nel caso di specie-carburante per autotrazione in esenzione IVA per i c.d. esportatori abituali e nel rispetto del plafond disponibile) e circa gli obblighi del cessionario e del suo fornitore, erano stati contestati specifici fatti, rispetto ai quali emergeva la sola chiara responsabilità del primo per la palese violazione di regole di rigida applicazione, visto che esse,contenute nell'art. 8 del d.P.R. n. 633/ 19 72 , deroga va no al principio generale delineato dai successivi artt. 17 e 19; -) alla luce di ciò non si configuravaalcuna responsabilità del fornitore, proprio perché in sede penale, oltretutto, era stato escluso un qualsiasi coinvolgimento del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] , come del resto aveva chiarito anche la stessa Agenzia Entrate Dir ezione [OSCURATO:PERSONA] con la Circolaren. 35/E del 17 dicembre 20 13 e comeinterpretato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sent enza n. 558del 2016 di cui i giudici di primo grado avevano riportato ampio ed esaustivo stralcio a pag.10 della sentenzaimpugnata, nella quale, alle successive pagine 11 e 12, si spiega va no le ragioni in forza delle quali tutti i residui motivi del ricorso erano da accogliersi, anche sotto il conseguente profilo dell'illegittimità delle sanzioni comminate; -) l'appello dell'Ufficio doveva, pertanto, ritenersi infondato e tutte le questioni sollevate nel giudizio di primo grado e non specificatamente ripropostedovevano ritenersi assorbite. 4. L 'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi. 5.[OSCURATO:PERSONA] r.l. resiste con controricorso. 6. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta , in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell'art. 8 del d.P.R. n. 633/1972 e la violazione dell'art. 20 del decreto legislativo n. 74/2000 sotto il profilo del principio del «doppio binario», nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.. La decisione della Commissione tributaria regionale era errata sotto due differenti profili. Un primo profilo concerneva la non corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 8 del d.P.R. n. 633/1972. In tal senso, l'errore compiuto dalla Commissione tributaria regionale era consistito nel non aver accertato, secondo criteri di ragionevole certezza, la circostanza che la contribuente, cedente nei rapporti commerciali con la [OSCURATO:PERSONA], fosse stata effettivamente inconsapevole della falsità delle dichiarazioni d'intento. Il secondo profilo di illegittimità era connesso alla ravvisata prevalenza del citato provvedimento di archiviazione rispetto agli ulteriori elementi indiziari prodotti dall'Ufficio, ciò in violazione delle disposizioni del codice civile che disciplinavano le presunzioni.Se da un lato, era ind ubitabile che delle falsità o delle inesattezze contenute nella lettera d'intento doveva rispondere solo il soggetto cessionario, dall'altro la Commissione tributaria regionale non aveva, in alcun modo, verificato se la società contribuente fosse, o potess e essere a conoscenza, della falsità delle dichiarazioni d'intento ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ciò nonostante tale consapevolezza era emersa da inequivoci indici presuntivi chiaramente esposti dai verificatori nel PVC e dall'Ufficio nell'atto impositivo e nelle proprie difese in sede contenziosa.Innanzi tutto, eraemersa la connessione tra le due società non solo all'epoca dell'accesso, ma fin dagli anni oggetto di verifica, in quanto la società [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della compagine sociale della contribuente, essendo socia di [OSCURATO:PERSONA] sin dal 24 Luglio 2008, dunque poco tempo dopo la costituzione della società stessa ed era divenuta, in brevissimo tempo,il maggiore cliente di [OSCURATO:PERSONA] dati i volumi di vendita realizzati; dall'esame dei registri I.V.A. vendite, infatti, era risulta to che gli altri clienti di [OSCURATO:PERSONA], sebbene numerosissimi, erano tuttavia piccoli autotrasportatori che effettuavano rifornimenti trascurabili rispetto a quelli effettuati da [OSCURATO:PERSONA].Dall'esame a campione delle fatture attive, emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei propri clienti e, in particolare , dal confronto dei prezzi praticati, a parità di giorno di rifornimento, emergeva che, a [OSCURATO:PERSONA] era stato applicato, nella maggior parte dei casi, un prezzo al litro più elevato, ciò rappresentando, intuitivamente, un comportamento contrario alle logiche di imprenditoria. L'operazione svolta senza applicazione in rivalsa dell'I.V.A. consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di operare sul mercato a condizioni di favore, nonostante la corresponsione di un prezzo al litro più alto di un cliente normale.Tale circostanza, all'apparenza legittima, evocava il dubbio di una preordinata collaborazione tra le due società (unite, tra l'altro da vincoli di partecipazione essendo, come visto, [OSCURATO:PERSONA] socio di [OSCURATO:PERSONA]) volto a massimizzare ai danni del Fisco il profitto: per [OSCURATO:PERSONA] attraverso l'applicazione di un prezzo non in linea con quello praticato ai migliori clienti; per [OSCURATO:PERSONA] attraverso il risparmio d'imposta. Con riferimento al secondo profilo di illegittimità della decisione impugnata, ossia quello relativ o alla prevalenza del provvedimento di archiviazione nei confronti del legale rappresentante della società nel procedimento per dichiarazione infedele per omessa indicazione di elementi attivi a fini I.V.A., la Commissione tributaria regionale non aveva f atto buon governo delle norme sulle presunzioni, dal momento che il provvedimento di archiviazione era stato posto dalla Commissione come unico elemento probatorio fondante la decisione relativa alla non consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] della falsità della dichiarazione d'intento. L'errore della C ommissione tributaria regionale era consistito nel non aver considerato il provvedimento congiuntamente agli altri elementi probatori di valore presuntivo forniti dall'Ufficio. 2.Con il secondo motivo si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva esaminato le seguenti circostanze, tutte evidenziate nel PVC (cfr. fogli da 14 a 20), nell'avviso di accertamento (cfr. pagine 3 e 4) e nelle difese dell'Ufficio (cfr. atto d'appello pagine da 6 a 8): 1) la connessione tra le due società non solo all'epoca dell'accesso, ma fin dagli anni oggetto di verifica: [OSCURATO:PERSONA], infatti, faceva parte della compagine sociale della contribuente, essendo sociadi [OSCURATO:PERSONA] dal 24 Luglio 2008, dunque poco tempo dopo la costituzione della società stessa; 2) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il maggiore cliente di [OSCURATO:PERSONA] e, nonostante ciò, dal confronto dei prezzi praticati, a parità di giorno di rifornimento, fosse emerso che, a [OSCURATO:PERSONA] venisse applicato, nella maggior parte dei casi, un prezzo al litro più elevato rispetto agli altri clienti; il fatto che la scarsa affidabilità fiscale di [OSCURATO:PERSONA] emergesse dalle notizie pubblicate sulla stampa nazionale in base alle quali risultava coinvolta, proprio in relazione alle annualità oggetto delle verifiche, nella frode fiscale e bancarotta del settore dei trasporti relativamente all'effettuazione di diverse operazioni di cessione e/o prestazioni infragruppo che rappresentano passaggi meramente fittizi di beni e/o servizi, ossia operazioni inesistenti finalizzati alla creazione, a favore della società cessionaria, di consistenti crediti IVA da utilizzare per il pagamento di ritenute fiscali e contributi previdenziali.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, esaminando congiuntamente le presunzioni evidenziate dall'Ufficio unitamente al provvedimento di archiviazione, non avrebbe che potuto concludere che la differente regola della valutazione della prova tra processo tributario e quello penale, comportava la ragionevole probabilità che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della falsità delle dichiarazioni d'intento emesse da [OSCURATO:PERSONA]. 3.In via preliminare va dato atto che la società [OSCURATO:PERSONA] a responsabilità limitata, in data 31 gennaio 2023, ha depositato, con modalità telematiche, istanza di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), in vigore dall'1 gennaio 2023. 3.1 L'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546». 3.2A norma, poi, dell'art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022, «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». 3.3 L'art. 1, commi 198 e 200, legge citata, recitano, inoltre, che: «Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese delprocesso restano a carico della parte che le ha anticipate » e che «L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». 4.La controversia va, dunque, sospesa fino alla scadenza del termine di cui all'art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (10 luglio 2023). P.Q.M.