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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 14 maggio 2020

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:368
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0276_INF

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2020 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (IVA – Regime applicabile ai contratti a termine) (causa C‑276/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Deroghe – Misure di semplificazione e prevenzione delle frodi o delle evasioni fiscali – Articolo 395, paragrafo 2 – Obbligo incombente agli Stati membri di notificare alla Commissione europea le misure specifiche destinate a semplificare la riscossione dell’IVA – Modifica sostanziale della misura inizialmente notificata»

1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti (Art. 258 TFUE) (v. punto 39)

2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Provvedimenti nazionali in deroga – Misura di semplificazione della riscossione di tale imposta – Modifica sostanziale di una misura inizialmente notificata – Modifica che costituisce una nuova misura specifica derogatoria – Obbligo di notifica alla Commissione per ottenere l’autorizzazione del Consiglio – Inosservanza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 395, § 2) (v. punti 50‑53, 57 e dispositivo 1) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, introducendo nuove misure di semplificazione che estendono l’applicazione dell’aliquota zero e l’eccezione all’obbligo normale di tenere registri d’imposta sul valore aggiunto, come previsti nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Order 1973 [decreto relativo all’imposta sul valore aggiunto (contratti a termine) del 1973], come modificato dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Amendment) Order 1975 [decreto (recante modifica) relativo all’imposta sul valore aggiunto (contratti a termine) del 1975], senza notificare la relativa domanda alla Commissione europea per ottenere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 206 del 17.6.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0276_INF Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 maggio 2020 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (IVA – Regime applicabile ai contratti a termine) (causa C‑276/19) ( 1 ) «Inadempimento di uno Stato – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Deroghe – Misure di semplificazione e prevenzione delle frodi o delle evasioni fiscali – Articolo 395, paragrafo 2 – Obbligo incombente agli Stati membri di notificare alla Commissione europea le misure specifiche destinate a semplificare la riscossione dell’IVA – Modifica sostanziale della misura inizialmente notificata» 1. Ricorso per inadempimento – Oggetto della lite – Determinazione durante il procedimento precontenzioso – Adattamento in ragione di un cambiamento nel diritto dell’Unione – Ammissibilità – Presupposti (Art. 258 TFUE) (v. punto 39) 2. Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Base imponibile – Provvedimenti nazionali in deroga – Misura di semplificazione della riscossione di tale imposta – Modifica sostanziale di una misura inizialmente notificata – Modifica che costituisce una nuova misura specifica derogatoria – Obbligo di notifica alla Commissione per ottenere l’autorizzazione del Consiglio – Inosservanza – Inadempimento (Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 395, § 2) (v. punti 50‑53, 57 e dispositivo 1) Dispositivo 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, introducendo nuove misure di semplificazione che estendono l’applicazione dell’aliquota zero e l’eccezione all’obbligo normale di tenere registri d’imposta sul valore aggiunto, come previsti nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) Order 1973 [decreto relativo all’imposta sul valore aggiunto (contratti a termine) del 1973], come modificato dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (Amendment) Order 1975 [decreto (recante modifica) relativo all’imposta sul valore aggiunto (contratti a termine) del 1975], senza notificare la relativa domanda alla Commissione europea per ottenere l’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. 2) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 206 del 17.6.2019 .
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