CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34239/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35818/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Tortona n. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA], dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino in virtù di procura speciale a margine del ricorso, -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della C [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n.4494/10/2018, depositata l’11 maggio 2018 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 luglio2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] – IRPEF 2012. R.G. N.35818/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di lavoro autonomo di dottore commercialista, l’avviso di accertamento n. TF7010700805, con il quale l’Ufficio accertava, nell’àmbito di una verifica di coerenza esterna della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., maggiori componenti reddituali in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’anno 2012, per l’importo di € 165.070,00, sul quale recuperava a tassazione gli importi indicati a titolo di IRPEF e relative addizionali, IRAP ed I.V.A. 2. Avverso tale avviso di accertamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria p rovinciale di [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 2541/06/2017,depositata il 26 aprile 2017, lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamentoin questione. 3. Interposto gravame dall’Ufficio , la Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 4494/10/2018, pronunciata il 23 aprile 2018 e depositata in segreteria l’11 maggio 2018 , accoglieva l’appello, rigettando il ricorso proposto in primo grado dal contribuente e compensando integralmente le spese di giudizio. 4. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattromotivi. Resiste con controricorsol’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorso è stat a quindi fissat a per la c amera di consiglio del 14 luglio2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dald.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. -Considerato che: 6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 16-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere, la C.T.R., ritenuto ammissibile l’appello, nonostante che il relativo atto fosse in formato cartaceo ed il giudizio di primo grado si R.G. N.35818/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fosse svolto in modalità cartacea, il che escludeva che esso potesse esserenotificato a mezzo posta elettronica certificata. Con il secondo motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 4) dello stesso codice, per avere la C.T.R. omesso di pronunciarsi sulla eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa del contribuente in secondo grado. Con il terzo motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 41-bisdel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., in quanto l’accertamento operato nei suoi confronti, pur fondato sulla presunta distribuzione di utili societari extra-contabili, presupponeva necessariamente un accertamento societario di maggiori utili occulti in capo alla società partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, nella specie, era stato omesso. Con il quarto motivo di ricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973, e dell’art. 36 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3) e 5), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. erroneamente escluso che le somme confluite dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ai conti correnti del contribuente rappresentassero restituzione di finanziamenti effettuati in precedenza. 7. Procedendo quindi ad esaminare i singoli motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue. 7.1. Il primo motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che erroneamente la C.T.R. avrebbe rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello avverso la sentenza di primo grado, in quanto, poiché il procedimento di primo grado si era svolto con modalità cartacea, la notifica degli attinei gradi successivi avrebbe dovuto svolgersi con le modalità ordinarie previste dall’art. 16 d.lgs. n. 546/1992, senza R.G. N.35818/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] possibilità di utilizzare la notifica via p.e.c.prevista dall’art. 16-bis dello stesso d.lgs. Orbene, in base all’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. 546/1992, inserito dall'articolo 9, comma 1, lettera h), del d.lgs. 24 settembre 2015, n.156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le notifiche degli atti sono effettuate con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, n. 163.Nel caso di specie, la notifica dell’appello è avvenuta con modalità telematica, mediante l’utilizzo di posta elettronica certificata che i difensori sono obbligati ad avere. Ora, il D.M. n. 163/2013 prevede, tra l’altro, all’art. 2, comma 2, che la parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche, è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio, nonché per l’appello. L’obbligo di seguire una determinata modalità nello svolgimento del giudizio sussiste, quindi, soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda anche l’ipotesi dell’utilizzo iniziale della modalità cartacea, che ben può essere limitata al primo grado digiudizio. Peraltro, non è contestato che la notificazione a mezzo p.e.c. sia avvenuta all’indirizzo di posta elettronica dei difensori della parte privata, e come tale essa ha pacificamente raggiunto il suo scopo ex art. 156 cod. proc. civ., trattandosi di modalità comunque idonea a far entrare l’atto di appello nella sfera di conoscenza della parte suddetta. Ne consegue che, in ogni caso, l’eccezione di nullità della notificazione dell’appello era da considerare infondata. 7.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono anch’essi infondati. Il contribuente censura la sentenza impugnata, per non avere questa considerato formata la cosa giudicata sulla indicazione della propria R.G. N.35818/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] percentuale di partecipazione nella società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, nella sentenza di primo grado, era indicata nel 43%, e non già nell’83%, come invece ritenuto dall’Ufficio, nonché sulla parte della sentenza di primo grado in cui la C.T.P. aveva favorevolmente valutato la documentazione offerta dal contribuente, consistente in delibere di autorizzazione alla restituzione di finanziamenti, oltre che documentazione contabile.Tali parti della sentenza di primo grado, ad avviso del ricorrente, non erano state specificamente contestate con l’atto d’appello, e su di esse quindi si sarebbe formata la cosa giudicata. In secondo luogo, secondo il ricorrente l’accertamento impugnato sarebbe illegittimo, in quanto non preceduto da un avviso di accertamento di redditi extra-contabili in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] punto, mette conto tuttavia rilevare, innanzitutto, che l’indicazione della percentuale di partecipazione del sig. [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è elemento del tutto irrilevante ai fini del giudizio, in quanto l’accertamento operato nei confronti del contribuente non è un accertamento di redditi da partecipazione societaria conseguenti ad un accertamento di utili extra-contabili nei confronti della società partecipata dal contribuente, ma si tratta di un accertamento effettuato ai sensi dell’art. 32, primo comma, num. 7), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e fondato sulla verifica di movimenti in entrata sui conti correnti bancari intestati al contribuente, non annotati in contabilità e non dichiarati. Peraltro, la ristrettezza della base azionaria comporta una presunzione semplice di distribuzione degli utili in base all’entità della partecipazione, ma non una presunzione assoluta, per cui è perfettamente possibile una distribuzione di utili extra-contabili in percentuali differenti, come è stato accertato nella specie, sulla base R.G. N.35818/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del dato oggettivo delle movimentazioni bancarie intercorse tra la società ed il contribuente. Per quanto attiene, invece, alla questione della valutazione della documentazione prodotta in primo grado dal contribuente, va osservato che con l’atto di appello l’Ufficio ha contestato integralmente le conclusioni cui era giunta la C.T.P., e quindi, evidentemente, anche la valutazione delle prove documentali che questa aveva effettuato. 7.4. Il quarto motivo è inammissibile. Invero, il ricorrente censura, con tale motivo, la valutazione in fatto operata dalla C.T.R., con riferimento all’inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente ai fini della dimostrazione della sussistenza di un pregresso finanziamento alla società, e della natura di restituzione di tali finanziamenti delle somme trasferite dalla società ai conti correnti del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Trattasi tuttavia di valutazione di merito, insindacabile in questa sede. 8. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P. Q. M. La Corte rigettail ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato R.G. N.35818/2018 Cons. est. V