CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024
Cassazione n. 25363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di ammissione alla messa alla prova di cui all'art. 464quater cod. proc. pen., sono privi di specificità poiché non si confrontano con quanto correttamente affermato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata ove, con corretti argomenti logici e giuridici, è individuato il motivo del diniego del suddetto beneficio nella mancata attivazione del richiedente rispetto all'onere di formalizzazione della domanda oltre che nel negativo giudizio prognostico circa il rispetto di eventuali prescrizioni imposte con tale beneficio; tali doglianze, pertanto, devono considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]