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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20077/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia penitenziaria addetto alla scorta per ottenere che si dirigesse e fermasse presso un ospedale diverso da quello indicato come luogo di ricovero; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condka del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] Gkrdà1no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],LERii 23 1i01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volte a contestare il collegamento tra le frasi minatorie proferite e l'attività istituzionale posta in essere dall'agente di polizia penitenziaria addetto alla scorta per ottenere che si dirigesse e fermasse presso un ospedale diverso da quello indicato come luogo di ricovero; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condka del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] Gkrdà1no [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],LERii 23 1i01
Sentenza Cassazione n. 20077/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris