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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31055/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 3 aprile 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di furto aggravato da destrezza, condannandoli, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per Azozi e la recidiva reiterata e specifica per Youss, alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, chiedendone l'annullamento.

Articolando un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell' applicazione della legge penale, e vizi della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pe. e della commisurazione della pena oltre il minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA], invece, sì duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla carente, contraddittoria ed illogica motivazione afferente la quantificazione della pena comminata.

3. I ricorsi sono inammissibili.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto generico.

Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato che a pg. 5 ha molto puntualmente argomentato le ragioni delle proprie scelte, senza incorrere in manifeste illogicità.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).È altresì inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto non specifico, ossia non sorretto da una necessaria analisi critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata, e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito.

Trascura la Difesa ricorrente di considerare che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

Nel caso di specie, la pena inflitta si colloca al di sotto della media edittale, anche tenendo conto della riduzione per il tentativo, e comunque la Corte di appello ha adeguatamente motivato in relazione agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 3 aprile 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il tentativo di furto aggravato da destrezza, condannandoli, ritenuta la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale per Azozi e la recidiva reiterata e specifica per Youss, alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei loro difensori, chiedendone l'annullamento. Articolando un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell' applicazione della legge penale, e vizi della motivazione per mancanza e manifesta illogicità, con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pe. e della commisurazione della pena oltre il minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA], invece, sì duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla carente, contraddittoria ed illogica motivazione afferente la quantificazione della pena comminata. 3. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto generico. Invero, i motivi proposti sono manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato che a pg. 5 ha molto puntualmente argomentato le ragioni delle proprie scelte, senza incorrere in manifeste illogicità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).È altresì inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in quanto non specifico, ossia non sorretto da una necessaria analisi critica delle ragioni poste a base della decisione impugnata, e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Trascura la Difesa ricorrente di considerare che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932), mentre per una pena base contenuta entro tale limite è sufficiente un generico rinvio all'adeguatezza della pena (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283) e quindi agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Nel caso di specie, la pena inflitta si colloca al di sotto della media edittale, anche tenendo conto della riduzione per il tentativo, e comunque la Corte di appello ha adeguatamente motivato in relazione agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca
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