CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 37249/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della Corte d'appello di Bologna. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 26.11 .2024 , la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma dell’appellata sentenza, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo B) per insussistenza del fatto e, previa rideterminazione della pena, ha confermato la condanna dell’imputato per i reati contestati ai capi C) e D) di rubrica. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso per cassazione l’ imputat o , a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui l’imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo C), consistente nell’illecita detenzione di gr. 9,1 di marijuana rinvenuti nella cantina di pertinenza dell’abitazione dell’imputato. Deduce l’assenza di prove in ordine ad una attività di spaccio da parte del ricorrente, nella cui abitazione non è stato rinvenuto alcun oggetto che potesse consentire di inferire lo svolgimento di tale attività. Inoltre, dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] si evince che nelle cantine dell’abitazione vi erano già stati vari furti e che “chiunque può accedere alle nostre cantine”. Anche il maresciallo Albero, in sede di perquisizione, aveva confermato che la porta del locale non era chiusa a chiave. Elementi che non consentono di affermare con certezza che la sostanza stupefacente in questione fosse ascrivibile al ricorrente. II) Intervenuta remissione di querela con riferimento al reato di furto di cui al capo D), trattandosi di reato divenuto nelle more procedibile a querela. III) In subordine, insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 7), cod. pen., trattandosi di furto di un computer portatile non costituente parte integrante del veicolo dal quale era stato prelevato. IV) Vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il furto, atteso che le prove a carico consistono in avvistamenti repentini ove il soggetto autore del furto si trovava di spalle ed incappucciato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso come segue: annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato contestato alcapo D)è estinto per remissione di querela; annullarsi la sentenza impugnata con riferimento al capo C) con rinvio ad altra s ezione della Corte di appello di Bolognaper nuovo giudizio su tale capo . 4. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 5. Quanto al delitto di furto di cui al capo D), non resta che constatare l’intervenuta remissione di querela della persona offesa, debitamente accettata dall’imputato. Trattandosi di reato divenuto nelle more procedibile a querela, la sentenza impugnata vaannullata senza rinvio , in relazione a tale capo, perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. 6. Con riferimento al motivo di ricorso concernente il delitto di cui al capo C), si deve ritenere fondata la dedotta censura di carenza e illogicità motivazionale della sentenza, nella parte in cui la Corte territoriale, a fronte della doglianza dell’appellantebasata sul fatto che la cantina ove era stata rinvenuta la sostanza stupefacenteera accessibile da parte di un numero indeterminato di persone, non solo ha argomentato con riferimento esclusivo ai congiunti dell’imputato ma ha poiricondotto a quest’ultimo la disponibilità della sostanza stupefacente, sul presupposto che “ no n è emerso in alcun modo che i due familiari avessero contatti con il mondo dello spaccio, come invece risulta per l’imputato”. Tale argomentazione, in larga parte apodittic a , appare anche contraddittoria alla luce della assoluzione dell’imputato , pronunciata dalla stessa Corte distrettuale, in ordine al reato di cessione di sostanza stupefacente originariamentecontestatogli al capo B). Trattasi di vizio motivazionale che impone l’annullamento della sentenza impugnata per tale capo, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo C) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al reato di cui al capo D) perché estinto per remissione di querela. Così deciso il 22 o