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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01495/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per un tentativo di furto all'interno di un furgone parcheggiato lungo la via pubblica, reato aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 , cod. pen. con la recidiva reiterata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: manifesta illogicità della motivazione sulla riconducibilità del fatto all'imputato; inosservanza dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., perché gli attrezzi custoditi nell'abitacolo di un furgone non possono qualificarsi come beni esposti per necessità a pubblica fede.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo, sotto l'apparente denuncia di un vizio di motivazione (pacificamente insussistente), devolve al giudice di legittimità il compito di rivalutare il quadro probatorio raccolto a suo carico, sollevando le medesime perplessità già disattese dalla Corte di appello.

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si fonda su tesi giuridiche contrastanti con il dato normativo e i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità.

L'art. 625, comma primo. n. 7, cod. pen. prevede un aggravamento di pena per il fatto commesso, tra l'altro, su cose esposte "per necessità o consuetudine" alla pubblica fede; in tale categoria vanno ricomprese anche le cose ingombranti o pesanti (come l'attrezzatura da lavoro) che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2017 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per un tentativo di furto all'interno di un furgone parcheggiato lungo la via pubblica, reato aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 , cod. pen. con la recidiva reiterata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: manifesta illogicità della motivazione sulla riconducibilità del fatto all'imputato; inosservanza dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., perché gli attrezzi custoditi nell'abitacolo di un furgone non possono qualificarsi come beni esposti per necessità a pubblica fede. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, sotto l'apparente denuncia di un vizio di motivazione (pacificamente insussistente), devolve al giudice di legittimità il compito di rivalutare il quadro probatorio raccolto a suo carico, sollevando le medesime perplessità già disattese dalla Corte di appello. 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché si fonda su tesi giuridiche contrastanti con il dato normativo e i consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità. L'art. 625, comma primo. n. 7, cod. pen. prevede un aggravamento di pena per il fatto commesso, tra l'altro, su cose esposte "per necessità o consuetudine" alla pubblica fede; in tale categoria vanno ricomprese anche le cose ingombranti o pesanti (come l'attrezzatura da lavoro) che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore Il P esidente [OSCURATO:PERSONA] s
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