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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 32276/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Chieti in data 15 giugno 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica (violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, commessa il 10 luglio 2013) in quanto estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena, nei confronti del medesimo, per il reato di cui al capo di imputazione sub A) (danneggiamento seguito da incendio in concorso, commesso il 10 luglio 2013) in mesi otto di reclusione.

2. Avverso la citata sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

2.1. In particolare, censura la decisione della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. per omessa motivazione sul motivo di appello con il quale egli aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen. nonché agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., ed aveva chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per un nuovo giudizio.

2.2. Il ricorrente, inoltre, chiede di valutare l'eventuale intervenuta prescrizione del reato sub A), tenuto conto della data di commissione (10 luglio 2013) e della sospensione dei termini disposta a seguito della pandemia da Sars 2 - Covid

19. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, avuto riguardo alla dedotta assenza di qualsiasi accenno nella sentenza impugnata al motivo di appello riguardante la nullità della decisione di primo grado per violazione di legge con riferimento agli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen. nonché agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., e con il quale l'imputato appellante, segnalando alcune «aporie procedurali» («afferenti la richiesta di messa alla prova; la dichiarazione di astensione del primo giudice; l'apertura del dibattimento ad opera del giudice astenutosi; la mancata dichiarazione concernente se ed in quale parte "gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia"»), aveva chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio.

Né sussiste, alla luce degli accertamenti in fatto valorizzati nel giudizio di merito, alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. per un proscioglimento nel merito, neppure dedotte dal ricorrente.

2. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato sub A), commesso il giorno 10 luglio 2013, per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen., in assenza di cause di sospensione dello stesso, fatta eccezione per la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - prevista dall'art. 83 dl. n. 18 del 2020 e dall'art. 36 d.l. n. 23 del 2020.

3. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al reato sub A).

Inoltre, considerata la costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva ottenuto il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede con la decisione di primo grado), la sentenza impugnata deve altresì essere annullata limitatamente agli effetti civili con riguardo al medesimo reato sub A, con rinvio per nuovo giudizio al competente giudice civile in grado di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali per essere il reato di cui agli artt. 110, 424 cod. pen. (sub A) estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con riguardo allo stesso reato e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 ottobre 2020 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Chieti in data 15 giugno 2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui al capo B) della rubrica (violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, commessa il 10 luglio 2013) in quanto estinto per prescrizione, e ha rideterminato la pena, nei confronti del medesimo, per il reato di cui al capo di imputazione sub A) (danneggiamento seguito da incendio in concorso, commesso il 10 luglio 2013) in mesi otto di reclusione. 2. Avverso la citata sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. 2.1. In particolare, censura la decisione della Corte territoriale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost. per omessa motivazione sul motivo di appello con il quale egli aveva dedotto la nullità della sentenza di primo grado per violazione di legge, con riferimento agli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen. nonché agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., ed aveva chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per un nuovo giudizio. 2.2. Il ricorrente, inoltre, chiede di valutare l'eventuale intervenuta prescrizione del reato sub A), tenuto conto della data di commissione (10 luglio 2013) e della sospensione dei termini disposta a seguito della pandemia da Sars 2 - Covid 19. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, né per altro verso inammissibile, avuto riguardo alla dedotta assenza di qualsiasi accenno nella sentenza impugnata al motivo di appello riguardante la nullità della decisione di primo grado per violazione di legge con riferimento agli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen. nonché agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., e con il quale l'imputato appellante, segnalando alcune «aporie procedurali» («afferenti la richiesta di messa alla prova; la dichiarazione di astensione del primo giudice; l'apertura del dibattimento ad opera del giudice astenutosi; la mancata dichiarazione concernente se ed in quale parte "gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia"»), aveva chiesto la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per nuovo giudizio. Né sussiste, alla luce degli accertamenti in fatto valorizzati nel giudizio di merito, alcuna delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen. per un proscioglimento nel merito, neppure dedotte dal ricorrente. 2. Per l'effetto, va dichiarata - a norma dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. - l'intervenuta prescrizione del reato sub A), commesso il giorno 10 luglio 2013, per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei previsto dagli artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen., in assenza di cause di sospensione dello stesso, fatta eccezione per la sospensione - dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020 - prevista dall'art. 83 dl. n. 18 del 2020 e dall'art. 36 d.l. n. 23 del 2020. 3. Segue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo al reato sub A). Inoltre, considerata la costituzione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (che aveva ottenuto il risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede con la decisione di primo grado), la sentenza impugnata deve altresì essere annullata limitatamente agli effetti civili con riguardo al medesimo reato sub A, con rinvio per nuovo giudizio al competente giudice civile in grado di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali per essere il reato di cui agli artt. 110, 424 cod. pen. (sub A) estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con riguardo allo stesso reato e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 2
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