CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33436/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - r icorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via S. [OSCURATO:PERSONA]Aquino n. 116, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – avverso la sentenza n. 10271/4/2021 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, seziona staccata di Siracusa, depositata i l 18 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF –ILOR - RIMBORSORilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata diSiracusa, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il silenzio rifiuto formatosisull’istanza di rimborso della quota pari al 90 per cento delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dal contribuente, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002. Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere omesso la CTR di pronunciarsi sulla circostanza, dedotta in primo grado e ribadita con la memoria depositata in appello, che il contribuente, negli anni 1991 e 1992,era titolare di partita IVA e svolgeva attività di impresa. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, l. n. 190 del 2014,degli art t. 107 e 108 del T.F.U.E. , dei principi stabiliti nella decisione 5549 final del 14 agosto 2015 della Commissione europea. Sostienela ricorrente che la CTR aveva errato nel riconoscere il diritto al rimborso, essendo il contribuente titolare di redditi di lavoro autonomo e di partecipazione. 3. I due motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati. 3.1. L’art. 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 individua i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ammessi ai benefici ivi previsti facendo riferimento all'art. 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.2057. Quest’ultima, a propria volta, contempla tra i beneficiari delle agevolazioni i soggetti residenti nei Comuni interessati dal sisma (primo comma) ma anche i soggetti che svolgono nell’area di detti comuni la loro attività industriale, commerciale, artigiana ed agricola (secondo comma). [OSCURATO:PERSONA] della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopracitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamit̀ naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.). Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attivit̀̀̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può̀ considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti,Cass. 10/10/2022, n. 29503) In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamit̀ naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamit̀ naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.). Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamit̀ naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.). Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. 3.2. Emerge dal ricorso per cassazione e relativi allegati che l’Agenzia delle entrate hadedotto nelle controdeduzioni in primo grado e nella memoria in appelloche il contribuente era titolare di redditi di impresa. Alla stregua dei principi sopra richiamati, l a CTR ha dunque errato nel riconoscere il chiesto rimborso senzaverificare i presupposti di applicazione dell’agevolazione el’eventuale superamento della soglia prevista dal regolamento de minimis. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché provveda in conformità dei principi innanzi enunciati, oltre alla regolamentazione dellespese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere a