CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l'11 giugno 2021 dalla Corte di appello di Salerno, che ha riformato la decisione del Tribunale di Vallo della Lucania che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], tra l'altro, per furto di 4000 m. di cavo elettrico di rame che serviva l'impianto di illuminazione della monorotaia Molpa, furto aggravato dalla violenza sulle cose e dall'aver agito su cose esposte per necessità alla pubblica fede. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione dalla contravvenzione di cui all'art. 256 d.lgs 152 del 2006, pure contestata, e nella conseguente rimodulazione in mitius della pena. 2. Contro la sentenza di cui sopra l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192 e 533 cod. proc. pen., nonché agli artt. 624 e 625 cod. pen. Il ricorso esordisce riportando a) uno stralcio della requisitoria scritta del Procuratore generale presso la Corte di appello, che aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, b) una sintesi degli elementi emersi c) una rassegna teorica sui principi che regolano la valutazione della prova indiziaria. Osserva, quindi, il ricorrente che non vi sarebbe stato il tempo, tra l'asportazione dei fili ed il controllo presso la discarica del Veneri, per liberare i fili dalla guaina in plastica. Sarebbe assurdo pensare — prosegue il ricorso — che l'asportazione di ben 4000 metri di cavi sia avvenuta ad opera del solo operaio [OSCURATO:PERSONA], dato che Veneri, quando fu controllato la notte del furto dai Carabinieri, indossava un pigiama; l'operazione — si legge nel ricorso — avrebbe richiesto il coinvolgimento di più persone, oltre che l'utilizzo di attrezzature consone e di veicoli adeguati per il trasporto della refurtiva, mentre nulla di tutto questo fu trovato dai Carabinieri che attuarono il controllo. Osserva altresì il ricorrente che la sigla apposta alla guaina di rivestimento dei fili — da cui si è preteso di trarre un collegamento con gli spezzoni trovati nella discarica dell'imputato — non è una matricola o un codice identificativo univoco del prodotto, ma solo una sequenza alfanumerica che sintetizza le sue caratteristiche, la sua resistenza, il grado di conducibilità e la conformità alla normativa CE, comune, quindi, a tutti i fili commercializzati da quella fabbrica. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto alla circostanza aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625, comma 1, cod. pen., che — a detta del ricorrente — andrebbe riqualificata in quella di cui al n. 7-bis del medesimo comma, considerato che il materiale asportato era funzionale all'illuminazione di un impianto pubblico e tenuto conto del principio di specialità. Tale riqualificazione imporrebbe di escludere la circostanza aggravante della violenza sulle cose, essendo difficile immaginare un'ipotesi in cui l'interruzione del nesso funzionale tra il maltolto e l'erogazione del servizio avvenga senza esercitare alcuna azione sulla res. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per varie, concorrenti ragioni. 1.1. In primo luogo, l'inammissibilità viene in rilievo fin dall'impostazione della censura, laddove il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 192, 125, 533 cod. proc. pen. Come più volte osservato da questa Corte — e ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) — non è consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza. Aggiunge il Collegio che la teorizzazione di questo principio ben si attaglia anche alla denunzia della violazione delle altre norme processuali agitate nel ricorso, quelle, cioè, di cui agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. 1.2. In secondo luogo, l'impugnativa non è ammissibile in quanto reiterativa delle doglianze formulate con l'appello, ma senza che il ricorrente si sia realmente confrontato con la risposta fornita dalla Corte di appello. Quest'ultima, infatti, aveva offerto una risposta alle perplessità manifestate con il gravame di merito, evidenziando l'anomalia della presenza di Veneri e dell'operaio Pintea (la cui sentenza di condanna è passata in giudicato) nella zona del furto nelle ore notturne immediatamente successive ad esso; la circostanza che Pintea indossasse abiti da lavoro; il falso alibi fornito circa il soccorso in atto all'operaio, smentito dal controllo dei Carabinieri presso il 118; la mancanza di una perquisizione veicolare che potesse lasciar escludere che in auto vi fosse il materiale utile per il furto; l'irrilevanza della dedotta incompatibilità dei tempi di esecuzione del furto e di lavorazione della refurtiva, giacché il trafugamento avrebbe potuto essere compiuto anche da prima che il Maresciallo dei Carabinieri si rendesse conto che l'impianto di illuminazione non funzionava. Il tutto accompagnato dalla constatazione che la sigla apposta alle guaine trovate presso la discarica era la stessa di quella impressa sui rivestimenti dei fili presenti presso l'impianto. Tale dato — di indubbia portata individualizzante, soprattutto se valutato in uno agli esiti del controllo notturno di Veneri e Pintea — è stato smentito dal ricorrente sviluppando delle considerazioni in fatto circa il significato delle sigle, considerazioni che questa Corte non può verificare; peraltro, quand'anche quelle sequenze alfanumeriche identificassero non univocamente una specifica partita di prodotti, ma tutti i prodotti di quel tipo realizzati da un determinato produttore, tale dato non perderebbe la sua portata indiziaria. 2. Il secondo motivo di ricorso — che pretende la riqualificazione della circostanza aggravante di cui al n. 7 del comma 1 dell'art. 625 cod. pen. in quella di cui al n. 7-bis della medesima disposizione, con conseguente assorbimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose — è inammissibile anch'esso per diverse ragioni. 2.1. Innanzitutto il motivo di ricorso è inedito, non essendo stata formulata analoga censura con l'atto di appello, sicché ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. La seconda ragione di inammissibilità è legata al fatto che la norma nella quale si pretenderebbe di riqualificare l'aggravante — quella contenuta nel n. 7-bis del comma 1 dell'art. 625 cod. pen. — è stata inserita nel codice penale dall'art. 8, comma 1, lett. a d.l. 14 agosto 2013 n. 93 conv. con mod dalla I. 15 ottobre 2013 n. 119, mentre il fatto è avvenuto tra il 25 ed il 26 gennaio 2013. Né vi è materia per applicare l'art. 2, comma 4, cod. pen., dal momento che la valenza pro reo del n. 7-bis cit. (in luogo del n. 7) non discende immediatamente ed automaticamente dall'applicazione della nuova previsione rispetto alla precedente, ma è legata ad una tesi del ricorrente, la cui fondatezza peraltro sarebbe tutta da verificare, secondo cui, dopo la riconduzione del fatto alla circostanza aggravante di nuovo conio, in quest'ultima dovrebbe ritenersi assorbita l'ulteriore aggravante della violenza sulle cose. 2.3. Solo per completare il ragionamento sull'inammissibilità della doglianza, si segnala altresì una condivisibile pronunzia di questa sezione che lascia escludere che, per fatti come quelli sub iudice (in cui l'aggravante del n. 7 è contestata per essere i beni trafugati esposti alla pubblica fede), possa procedersi ad una riqualificazione in applicazione del principio di specialità. Si è, infatti, sostenuto che la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7-bis, cod. pen può concorrere con quella della esposizione del bene alla pubblica fede, non ricorrendo un rapporto di necessaria implicazione tra le due fattispecie, ma non con la diversa ipotesi prevista dall'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., della destinazione del bene a pubblico servizio o pubblica utilità, rispetto alla quale si pone in rapporto di specialità (Sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Livera, Rv. 280744). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament