CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 16433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio alla Corte appello di Milano. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei motivi e chiede l'annullamento senza rinvio.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa in data 21 ottobre 2025 dalla Corte di appello di Milano, di parziale conferma (previa declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in relazione al capo a) delle imputazioni) della statuizione di condanna emessa dal Tribunale con riferimento al capo b), relativo al delitto di cui all'art. 11 d. Igs. n. 74/00 al medesimo ascritto perché, quale persona fisica gravata da numerose iscrizioni a ruolo e destinatario di molteplici avvisi di accertamento - per oltre 1,5 milioni di euro- al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e delle relative sanzioni, e di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del Fisco, in data 1 aprile 2019 alienava simulatamente alla società [OSCURATO:PERSONA] ITALIA r.l. l'imbarcazione di proprietà, per il prezzo di euro 393.000,00, senza tuttavia percepire corrispettivo (compensato, come si legge nella motivazione di entrambe le sentenze di merito, con un debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]). La medesima imbarcazione veniva a breve distanza di tempo ceduta dalla predetta [OSCURATO:PERSONA] il successivo 24 aprile 2019, ad altra società, con l'intervento di un mediatore. Il ricorso è affidato a quattro motivi di censura. 1. Il primo motivo deduce contraddittorietà della motivazione, sul punto relativo alla natura simulata della vendita dell'imbarcazione correlata alla mancata percezione di corrispettivi, senza considerare, quindi, il pregresso sottostante debito, di importo pressocché corrispondente al valore del natante ceduto, corrente tra l'imputato e la società cessionaria dell'imbarcazione, circostanza dalla quale, piuttosto, si doveva desumere che il pagamento del corrispettivo della cessione fosse avvenuta con compensazione del debito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'imputato. 2. Il secondo motivo deduce errata applicazione della norma penale incriminatrice di cui all'art. 11 del d. Igs. n. 74/00, nella parte in cui la Corte di appello di Milano ha ritenuto che il preesistente debito del [OSCURATO:PERSONA] fosse viziato da un'anomalia genetica, correlata alla circostanza che l'imputato avesse utilizzato risorse della società per sostenere spese estranee all'oggetto sociale e del tutto personali, rinviando sul punto alla sentenza di primo grado che, tuttavia, non contiene una dettagliata descrizione dei prelievi originanti il credito della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], neppure per il tramite del rinvio all'allegato 11 della produzione del Pubblico Ministero, sicché, poiché la motivazione della sentenza di appello rinvierebbe a motivazione non contenuta nella sentenza di primo grado, la stessa sarebbe apparente. Conclusivamente, si deduce che l'atto di vendita non poteva ritenersi simulato poiché il debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società era invece realmente esistente, procedendosi a dettagliata ricostru one della relativa 2trasposizione contabile e si contesta la possibilità di ritenere l'atto di cessione dell'imbarcazione come atto simulato e comunque di valutarlo anche alla stregua di atto fraudolento. Il ricorrente evidenzia che le Sezioni Unite della Corte hanno escluso che la natura simulata o fraudolenta dell'atto possa identificarsi con la semplice idoneità dell'atto medesimo a consentire la sottrazione al pagamento, dovendosi comunque verificare che esso sia connotato da elementi di inganno, raggiro menzogna o artificio e, conclusivamente, concreti una immutazione della realtà esterna, non ravvisabile nel caso di specie. 3. Il terzo motivo deduce la nullità della sentenza impugnata in quanto, mentre il giudice di primo grado avrebbe affermato la penale responsabilità dell'imputato negando ogni rilievo alla preesistente posizione debitoria del [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo solo apparente la compensazione, e simulata la vendita dell'imbarcazione, il giudice di appello avrebbe invece affermato l'esistenza del debito tra persona fisica e giuridica, ricostruendo il fatto nei termini di una vendita reale e non simulata: sicché i due giudici di merito avrebbero ciascuno condannato per fatto storico diverso. Si evidenzia che il giudice di appello riconduce al [OSCURATO:PERSONA] anche la disponibilità della provvista rinveniente dalla cessione del natante, benché entrata nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA], provvista utilizzata per sostenere spese personali. 4. Il quarto motivo deduce vizio della motivazione sotto un profilo diverso da quello di cui al primo motivo di ricorso, correlato alla impropria interpretazione della clausola negoziale di cui all'art. 5 del contratto di cessione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] srl, erroneamente interpretata dal giudice di appello come riferita ad un pagamento in contanti, anziché come semplice previsione valevole a determinare il prezzo della cessione. All'udienza fissata per la trattazione orale del ricorso, la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, fondato ed assorbente. Il difensore presente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, per le ragioni che verranno di seguito illustrate con riferimento a ciascuno dei motivi di ricorso. Preliminarmente, si ritiene comunque opportuno ripercorrere sinteticamente la ricostruzione in fatto operata da entrambe le sentenze di merito, partendo da quelli che, in primo grado, vengono espressamente qualificati quali elementi non contestati tra le parti. Dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che il presente procedimento origina da altro filone investigativo, relativo a plurime società riconducibili all'imputato, nel cui ambito veniva sottoposta a sequestro docurnentazi ne contabile, di poi 3concentrandosi sull'esposizione debitoria dell'imputato nei confronti del Fisco alla data di cessione della barca al medesimo intestata, denominata "Unica", con analisi dei relativi riscontri contabili e finanziari (attraverso l'esame del C/C acceso presso Banca generali n. 80006352261). Come riportato a pagina 4 della sentenza di primo grado, l'analisi delle movimentazioni del citato c/c non forniva utili riscontri, mentre l'esame della contabilità della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] consentiva di rinvenire traccia di un "pagamento" in data 25 aprile 2019 per un importo di euro 393.000,00 e di successivi esborsi, disposti dalla segretaria dell'imputato (con delega di firma per operare sui conti della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]), per spese riconducibili direttamente al [OSCURATO:PERSONA], ovvero a società collegate al medesimo o alla ex coniuge (pagina 4 della sentenza di primo grado). Tornando alle circostanze oggettive relative al capo di imputazione sub b) della rubrica (delitto p. e p. dall'art. 11 d.lgs. n. 74/00 in relazione alla cessione dell'imbarcazione) sulle quali, come riferito in sentenza, "le parti concordano", le stesse possono riepilogarsi come segue (cfr. pagina 7 della sentenza di primo grado): - con contratto in data 1 aprile 2019 l'imputato cedeva alla [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] la proprietà dell'imbarcazione "Unica" per euro 393.000,00, somma non corrisposta in quanto compensata tra le parti in ragione del debito vantato dalla società nei confronti dell'imputato per importo di poco inferiore; in data 24 aprile 2019 la [OSCURATO:PERSONA] ITALIA suddetta cedeva la medesima imbarcazione ad altra società ([OSCURATO:PERSONA] LTD) per il corrispettivo di euro 330.000,00, con riconoscimento di una provvigione di euro 30.000,00 al mediatore [OSCURATO:PERSONA]; - la [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] aveva come oggetto sociale "l'acquisizione di partecipazioni nel settore bioalimentare e farmaceutico"; - l'imputato, alla data della cessione (1 aprile 2019), era procuratore generale per la gestione della società [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] sino all'importo di euro 100.000,00; - alla medesima data (1 aprile 2019) l'imputato risultava destinatario di n. 4 avvisi di accertamento per un importo complessivo di euro 1.287.178,93. Posta tale premessa in fatto, occorre ulteriormente considerare il tenore dell'art. 11, comma 1, d. Igs. n. 74/00 (nel testo vigente ed applicabile ai fatti per cui si procede), rubricato "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte", che si trascrive: "1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l' ontare delle im oa-9, 4sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione daun anno a sei anni.". Alla luce di tale tenore testuale della norma, la prima considerazione, necessaria al fine di fornire adeguata risposta alle censure formulate in ricorso, non può che prendere le mosse dalla rubrica della disposizione incriminatrice, incentrata sul rilievo penale delle condotte di "sottrazione fraudolenta" al pagamento di imposte, laddove, poi, la concreta descrizione delle condotte incriminate viene declinata dalla disposizione normativa, in primo luogo, attraverso il ricorso ad istituti di natura prettamente civilistica, quale quello della alienazione simulata, di poi descrivendosi le condotte, alternative ed equivalenti (come dimostra l'utilizzo dell'avverbio "ovvero"), attraverso l'inciso "altri atti fraudolenti" (sintagma parzialmente mutuato dalla fattispecie di reato dedicata alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all'art. 388 cod. pen.), per poi declinare l'effetto di tali condotte penalmente rilevanti, ovvero quello di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. In relazione alla condotta incriminata consistente nel compimento di una alienazione simulata, si è al cospetto di una ipotesi di migrazione di istituti civilistici nella materia penale, operata allo scopo di individuare (nel rispetto del principio di tassatività in materia penale) quali condotte di alienazione non corrispondente al vero (e perciò simulata), tra le molte possibili, siano concretamente sussumibili nell'ipotesi della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: istituti, quindi, la cui comprensione effettiva non può prescindere dalla relativa declinazione civilistica. Quanto alla simulazione, il codice civile, per quanto qui interessa, disciplina, nel titolo V, la simulazione del contratto (artt. 1414-1418), senza, tuttavia, fornirne una nozione normativa, che, pur nelle molteplici ricostruzioni dottrinarie, viene ad essere incentrata sulla particolare circostanza che tra le parti si dia luogo ad un regolamento negoziale solo apparente, posto che gli interessi e le complessive pattuizioni convenute tra le stesse o risultano del tutto inesistenti o comunque sono diversi rispetto a quelli a quelli che le stesse intendono realmente perseguire e realizzare, con ciò distinguendosi, per l'effetto, casi di simulazione assoluta o relativa. La norma penale incriminatrice di cui all'art. 11 d. lgs. n. 74/00, richiamando la categoria degli atti simulati, compie rinvio proprio all'elemento della diversità tra il voluto e il dichiarato, ritenendo meritevole di sanzione penale la condotta di alienazione simulata solo ove essa risulti strumentalmente (e fraudolentemente) finalizzata ed idonea alla sottrazione, anch'essa per l'effetto fraudolenta, al pagamento delle imposte: del resto, questa esegesi risulta pienamente in linea sia con la lettera della disposizione (contenente un'endiadi normativa che accomuna l'alienazione simulata agli altri atti fraudolenti), che con il tenore della rubrica del citato art. 11 d. Igs. n. 74/00. Tale interpretazione 5inoltre, risulta già svolta da questa Corte che ha chiaramene affermato che il delitto previsto dall'art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ante" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria. (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066 - 01). Poste tali premesse, in fatto e in diritto, si procede all'esame dei singoli motivi di ricorso. 1.1. e 2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso verranno esaminati congiuntamente, poiché entrambi censurano la sentenza impugnata in relazione alla configurabilità dell'ipotesi di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, sia sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione che della violazione di legge. Entrambi i motivi non possono trovare accoglimento, atteso che la natura simulatoria della vendita dell'imbarcazione dall'imputato alla società [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] risulta ampiamente motivata da entrambi i giudici di merito che, sul punto, con argomentazione scevra di lamentati profili di contraddittorietà hanno entrambi valorizzato (pagina 8 della sentenza di primo grado, oggetto di espresso richiamo ad opera della sentenza di appello sia nel riepilogo di pagg. 4 e 5, che a pagina 25, secondo capoverso, in ragione dell'espresso richiamo operato): - la stretta correlazione esistente tra l'imputato e la società prima cessionaria del bene, posto che il [OSCURATO:PERSONA] ne era procuratore generale per importi sino a euro 100.000,00 per singola operazione, che amministratore formale della stessa fosse la ex coniuge (dal 29.02.215 al 27.11.2019), che a quest'ultima l'imputato sia poi subentrato come amministratore, che, infine, l'oggetto della società fosse lo svolgimento di acquisizione di partecipazioni nei settori bioalimentare e farmaceutico; - la circostanza che la prima cessione sia avvenuta senza esborso di denaro da parte della società acquirente, bensì con pagamento mediante compensazione di preesistente debito del [OSCURATO:PERSONA] persona fisica nei conforti della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], la cui genesi viene ricondotta, anche dalla sentenza di appello, a prelievi e spese personali estranee all'oggetto sociale (senza, peraltro, che la difesa sul punto abbia fornito né dinanzi alla Corte territoriale, come ritenuto in sede di appello a pagina 25, quarto capoverso e neppure allegato in sede di ricorso, elementi sui quali fondare una diversa imputazione causale, e comprovare la dedotta censura motivazionale limitandosi ad indicarne la effettività in ragione delle risultanze riassuntive della scheda contabile prodotta dal Pubblico Ministero, che sul punto nulla specifica); - l'ulteriore elemento costituito dal fatto che dopo soli venti giorni dalla prima cessione, questa volta con l'intervento di un mediatore, l'imbarcazione, costituente 6unico "asset" nella disponibilità dell'imputato (come riportato a pagina 26 della sentenza impugnata), sia stata ceduta ad altra società, la quale versava il relativo corrispettivo alla [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], cedente, la cui provvista veniva poi movimentata per il pagamento di spese personali dello stesso imputato (circostanza riportata a pagina 3 della sentenza di appello, nel riepilogo della sentenza di primo grado, e ribadita a pagina 27) . Da tali elementi, il giudice di appello, come già il giudice del primo grado (pagina 17 della sentenza del Tribunale) trae argomentata conferma della circostanza che la società [OSCURATO:PERSONA] ITALIA r.l. fosse in realtà utilizzata dall'imputato quale schermo della propria persona, sicché la situazione apparente, (cessione e imputazione dell'imbarcazione alla società [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]) celava la situazione reale della riferibilità della vendita effettiva dell'imbarcazione alla terza società, con conseguente pagamento del prezzo da parte della terza società a [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], quale operazione eseguita a vantaggio del primo proprietario [OSCURATO:PERSONA] (che, poi, beneficiava della relativa provvista come sopra detto, utilizzandola per pagamenti di spese personali e in favor di altre società del gruppo) il quale otteneva sia l'estinzione del debito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti che la sottrazione dell'imbarcazione (e del relativo corrispettivo di vendita), dal proprio patrimonio costituente garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 cod. civ. per tutti i debiti sullo stesso gravanti, inclusi, quindi, quelli nascenti dalle pretese erariali. I plurimi passaggi del bene, pur comportando l'estinzione del debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], privavano tutti i suoi potenziali o effettivi creditori, dell'unico cespite aggredibile, di fatto consentendogli, altresì, di disporre della relativa provvista che, una volta entrata nelle casse della società schermo, attraverso le plurime disposizioni eseguite dalla segretaria abilitata, veniva utilizzata per pagamento di spese personali e in favore di altre società a lui riconducibili. Sotto tale profilo, la circostanza che il pagamento della prima cessione in favore della [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta a mezzo compensazione, oltre a non risultare incompatibile con la natura simulata dell'atto (laddove la situazione reale era quella di una riferibilità del bene al [OSCURATO:PERSONA] per il tramite della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] pur dopo la cessione alla [OSCURATO:PERSONA] medesima), non ne elide l'effetto concretamente depauperatorio delle ragioni dell'Erario. Quest'ultimo, infatti, alla data della prima cessione aveva già avviato la propria azione recuperatoria ed avrebbe avuto maggiori difficoltà ad esercitare azioni di simulazione o revocatorie nei confronti rispettivamente della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] (nel cui patrimonio, in virtù dei successivi atti di disposizione, peraltro, non avrebbe neppure rinvenuto la provvista pari al corrispettivo ricevuto dalla terza acquirente) e della società terza acquirente del bene. Ne discende che non può trovare sul punto accoglimento la censura argomentata dalla difesa, invocando 7l'applicazione del principio interpretativo sancito dalla sentenza n. 8643 del 2024, posto che entrambi i giudici di merito nel caso di specie hanno mostrato di averne, invece, compreso la portata, individuando i profili della alienazione simulata idonei a concretare la nozione di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, proprio in ragione dell'utilizzo dello schermo societario, schermo reso palese dalla ricostruzione del flusso economico sottostante. Conclusivamente, la vendita dell'imbarcazione oggetto della contestazione e della statuizione di condanna operata da entrambe le sentenze di merito, e stata ricondotta da entrambi i giudici di merito all'ipotesi di una alienazione simulata mediante interposizione della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], società schermo del [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con lo scopo, fraudolento, di rendere maggiormente difficoltosa l'azione recuperatoria del fisco e più semplice per l'imputato la concreta disposizione del corrispondente valore, in effetti distolto dai conti correnti della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] con atti di pagamento di spese personali (pagina 27 della sentenza impugnata). 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Con esso, come sopra sinteticamente riepilogato, si assume che il giudice di primo grado abbia negato ogni rilevanza al debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] e che abbia emesso condanna per aver simulato la vendita del natante senza alcuna contropartita, mentre il Giudice di appello abbia accertato l'esistenza del suddetto debito e che la vendita sia avvenuta con ricezione del corrispettivo. In primo luogo, anche alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto 1, si osserva che le due sentenze di merito sono conformi sia nella ricostruzione del fatto, che nella valutazione delle prove che, infine, nella statuizione di condanna in relazione al reato di cui al capo b) delle imputazioni. Dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, emerge, che tutti gli elementi, in fatto e in diritto, valutati dal Tribunale siano stati oggetto di espresso richiamo ad opera della Corte territoriale, che ha anche confermato e condiviso la valutazione delle prove svolta dal primo giudice, con svolgimento, questo sì, di una motivazione solo diversamente articolata, in ragione della necessità di svolgere argomenti di risposta alle censure formulate con l'atto di appello. La circostanza del pagamento prezzo della prima cessione dell'imbarcazione mediante compensazione del debito, in particolare, è stata considerata e valutata da entrambi i giudici di merito ed oggetto di contraddittorio (come comprovano le stesse deduzioni svolte dal ricorrente anche attraverso la trasposizione in ricorso delle schede contabili relative al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], prodotte dal PM nel giudizio di primo grado). Dalla lettura della sentenza di primo grado, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, risulta che il Tribunale abbia tenuto conto del debito del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] (come emerge dal relativo espresso riferimento contenuto a pagina 8 della sentenza di primo grado, nonché dalla successi 8valutazione compiutamente espressa alle pagine 17-18) e che, ciononostante, atteso il ruolo di "schermo giuridico" svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] nella vicenda in esame abbia ritenuto simulata la vendita nei termini riepilogati al precedente punto 1 e, quindi, con pagamento del corrispettivo non mediante versamento di una somma bensì mediante compensazione del prezzo della cessione con il debito vantato dalla [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti dell'imputato. Sotto tale profilo, pertanto, la censura di nullità della sentenza per diversità del fatto non si confronta con la motivazione svolta sul punto dalla Corte territoriale (pagina 25 della sentenza impugnata). Quanto alle ulteriori asserite ragioni di contrasto fra il fatto ritenuto dalla Corte di appello e quello descritto nell'imputazione, si osserva che il motivo è infondato: le circostanze utilizzate dalla Corte di appello in motivazione costituiscono tutti elementi costitutivi dell'ipotesi contestata come sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: si osserva che la imputazione, necessariamente, costituisce addebito sintetico, laddove, ai fini della verifica dell'effettività del contraddittorio, si osserva che tutte le circostanze valorizzate dalla Corte di appello erano già oggetto di prova, ricostruzione e valutazione nel giudizio di primo grado. Giova richiamare sul punto la costante giurisprudenza di questa Corte per la quale la locuzione "fatto nuovo", di cui all'art. 518 cod. proc. pen., denota un accadimento assolutamente difforme da quello contestato, e l'emergere in dibattimento di accuse in nessun modo rintracciabili nel decreto di rinvio o di citazione a giudizio. Per "fatto diverso" - che, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., consente la modifica dell'imputazione - deve, invece, intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato. (Sez. 2, n. 18868 del 10/02/2012, Osmenaj, Rv. 252822 - 01). Nel caso di specie, a fronte della contestazione di cui al capo b), necessariamente sintetica, entrambi i giudici di merito hanno motivato la affermazione di penale responsabilità previa ricostruzione della complessa vicenda negoziale in tutti i suoi aspetti particolari emersi nel dibattimento, con conseguente possibilità per l'imputato di esercitare le proprie prerogative difensive. Quanto alla censura svolta con riferimento alla formulazione della imputazione, si osserva che la tecnica sintetica di contestazione del fatto ammette che lo stesso sia riportato nell'imputazione in termini speculari alla norma: nel caso di specie, peraltro, il fatto contestato come da imputazione includeva l'indicazione delle date della prima e della seconda alienazione della stessa imbarcazione e puntualizzava che il corrispettivo monetario fosse stato versato solo dalla terza acquirente (posto che nell'imputazione si parla di versamento di corrispettivo, sia con riferimento all 9prima cessione - per la quale come detto un versamento non vi sarebbe stato, bensì un pagamento mediante compensazione -, che alla seconda, con riferimento alla quale il versamento è stato eseguito). Conclusivamente, quindi, non si ravvisano profili di diversità tra il fatto contestato e quello ritenuto dai giudici, né delle ricostruzioni e valutazioni del fatto svolte nei due gradi di giudizio. Peraltro, in proposito, si osserva che la giurisprudenza di questa Corte, quanto alle deduzioni di nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., ha chiaramente affermato che non sussiste la relativa violazione nei casi in cui l'imputato abbia comunque potuto esercitare, come nel caso di specie, le proprie prerogative difensive sul nucleo essenziale del fatto: detto altrimenti, il nucleo storico del fatto contestato e valutato da entrambe le sentenze di merito è rimasto il medesimo, e, per quanto sopra detto, anche le correlate valutazioni giuridiche. Si osserva , infine, che in sede di appello l'imputato, quanto al capo b), ha articolato le proprie censure di appello (paragrafo 2 della sentenza impugnata, contenente il relativo riepilogo) con riferimento: alla sussistenza del debito verso [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], alla effettività sia della compensazione che della operazione di vendita dall'imputato alla [OSCURATO:PERSONA] ITALIA [OSCURATO:SOCIETA], che in relazione alla contestata continua confusione tra i patrimoni dell'imputato e della più volte menzionata società che con riferimento alla seconda cessione dell'imbarcazione, che all'impiego della provvista rinveniente da tale seconda cessione (paragrafo 2 della sentenza impugnata, articolato in numerosi sottopunti), con ciò dando concreta prova di aver potuto svolgere le prerogative difensive in relazione a tutti i punti della contestazione. 4. Anche il quarto motivo è infondato, articolando una censura con la quale si chiede, nella sostanza, una rivalutazione delle emergenze probatorie, anche di natura documentale, conformemente valutate da entrambi i giudici del merito con argomenti scevri dai lamentati profili di irragionevolezza. Questa Corte è costante nel ritenere l'inammissibilità di tali censure, avendo più volte affermato che è preclusa al giudice di legittimità la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, 4 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del .12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10 P.Q.M