Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 37419/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 7/5/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 7 maggio 2024, la Corte di appello di Genova, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3 n. 3-ter, cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio.

I \

2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena nonché sulla eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva la Corte che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).

2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] assistito e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso la sentenza in data 7/5/2024 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ALMA; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 7 maggio 2024, la Corte di appello di Genova, in accoglimento del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., in parziale riforma della sentenza in data 13 dicembre 2023 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della medesima città, ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di rapina aggravata (art. 628, commi 1 e 3 n. 3-ter, cod. pen.) procedendo alla sola rideterminazione del relativo trattamento sanzionatorio. I \ 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo con motivo unico: nullità ex art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 133 cod. pen., 544 e 546 cod. proc. pen. per omessa motivazione in punto di quantificazione della pena nonché sulla eventuale applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva la Corte che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170). 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ex art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 (tremila) a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 37419/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris