CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29130/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 13964/25 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 3689/25 Tribunale di Napoli ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati di cui agli artt. 81, 337, 582, 576 co.5-bis c.p. Con il ricorso si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del reato di lesioni volontarie e dell'aggravante prevista dall'art. 576-comma 5-bis c.p. per il mancato assorbimento nel reato di cui all'art. 337 c.p. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento all' aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., si deve ribadire che la stessa è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale (Sez. 6, 09/11/2017, Rv. 272203; Sez. 6, n.19262 del 20/04/2022, Rv. 283159). 2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento Ile spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll lug