CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la relazione dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. f [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 16/10/2013, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 110, 61 cod. pen., 2 e 4 legge 02 ottobre 1967, n. 895, nonché 110, 56 e 629, primo e secondo comma, in relazione all'art. 628, terzo comma cod. pen. [rispettivamente ascritti ai capi j) e k) della rubrica] e per l'effetto - ritenuta la continuazione fra gli stessi, nonché riconosciuta la contestata recidiva, nella forma reiterata e specifica - lo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione ed euro 1.900,00 di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicandogli anche le pene accessorie dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante il tempo di espiazione della pena, nonché adottando i conseguenti provvedimenti in ordine a quanto caduto in sequestro e, infine, assoggettando l'imputato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per il periodo di anni tre. 2. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, previa riqualificazione del reato sub k) ai sensi degli artt. 110, 81 e 393 cod. pen., ha dichiarato non doversi procedere in relazione a tale imputazione e in ordine al reato di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967 contestato sub j), per essere i medesimi reati estinti per intervenuta prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, con riferimento alla residua imputazione ex artt. 81 cod. pen. e 4 legge n. 895 del 1967, nella misura di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, riducendo, inoltre, la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata ad anni uno e mesi sei e, infine, confermando nel resto la gravata decisione. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4, primo e secondo comma legge n. 895 del 1967, nonché per difetto di motivazione. La Corte di appello - in ipotesi difensiva - non ha effettuato una attenta analisi del compendio probatorio, ritenuto atto ad attribuire all'imputato l'organizzazione e l'esecuzione degli attentati esplosivi. Vi è contraddizione nella sentenza impugnata, laddove da una parte viene esclusa l'ingiustizia del profitto con riferimento all'imputazione sub k), come riqualificata e viene consequenzialmente dichiarata l'intervenuta prescrizione, mentre - sotto diverso e concorrente profilo - si perviene all'affermazione di responsabilità, relativamente al reato di cui al capo j). Risulta apparente, inoltre, la motivazione della sentenza impugnata, quanto alla responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all'art. 4 legge n. 895 del 1967. Nella sentenza avversata, infatti, viene menzionata solo una telefonata, laddove vi è il riferimento all'uso di esplosivo al fine di convincere il debitore a pagare (conversazione riportata alla pagina numero 12 della sentenza avversata); tale telefonata viene ricollegata, dalla Corte di appello di Roma, ad altra conversazione, intercorsa fra Fasciani e Angeletti e riportata in sentenza alla pagina numero 3. Contraddittorio è poi il passaggio della decisione impugnata, nel quale si ritiene che la minaccia portata dal Fasciani alla persona offesa sia stata confermata dalla Tunetti (pagina numero 4 della sentenza). La minaccia telefonica appare generica, non contiene alcun riferimento a un attentato al bar Pegaso e, peraltro, non è stata ripetuta, all'indomani dei primi due attentati. È inverosimile che Angeletti possa aver riconosciuto Fasciani quale l'ignoto telefonista che, qualificatosi come Carmine, ebbe a proferire le minacce telefoniche, in epoca antecedente rispetto alla prima esplosione. Lo stesso Angeletti, infatti, non è stato in grado di riconoscere il Fasciani, né in fotografia, né nel corso dell'udienza. Ha affermato di avergli attribuito la paternità del fatto sin dalla prima esplosione in data 15/12/1998; sul punto si è però contraddetto, dato che, aveva fatto il nome dell'imputato agli inquirenti solo dopo la deflagrazione avvenuta il 27/12/1998, ossia due settimane dopo la prima esplosione. 3.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, 99 e 133 cod. pen., nonché per difetto di motivazione. La Corte territoriale ha disapplicato la recidiva quanto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], considerando che i precedenti da questi annoverati fossero particolarmente risalenti nel tempo; non ha adottato il medesimo parametro di giudizio, però, anche con riferimento al Fasciani, nonostante questi risultasse parimenti pregiudicato per fatti molto risalenti (l'imputato è gravato da precedenti collocabili, rispetto all'epoca dei fatti per i quali si procede, a un periodo variabile fra i sette e i trenta anni addietro). La Corte di appello, inoltre, non ha tenuto conto della isolata partecipazione dell'imputato alle condotte contestate sub j), elemento che avrebbe dovuto determinare il contenimento della pena al minimo edittale. Riducendo la pena inflitta in relazione al singolo episodio, oltre che disapplicando la recidiva ed escludendo, infine, l'aumento operato per continuazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto revocare le pene accessorie applicate. 4. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile. 2. In linea generale, occorre infatti ricordare come - stando al costante insegnamento di questa Corte regolatrice - siano per un verso inammissibili le doglianze costituenti mera replica delle censure già dedotte in appello e, in tal sede, puntualmente disattese dalla Corte di merito, in quanto motivi siffatti non possono ritenersi specifici, risultando invece soltanto apparenti, dal momento che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, si evidenzia che «la riproduzione, totale o parziale, del motivo d'appello ben può essere presente nel motivo di ricorso (ed in alcune circostanze costituisce incombente essenziale dell'adempimento dell'onere di autosufficienza del ricorso), ma solo quando ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma specifica ed esaustiva argomentazione, che, ancora indefettibilmente, si riferisce al provvedimento impugnato con il ricorso e con la sua integrale motivazione si confronta. A ben vedere, si tratta dei principi consolidati in materia di "motivazione per relazione" nei provvedimenti giurisdizionali e che, con la mera sostituzione dei parametri della prima sentenza con i motivi d'appello e della seconda sentenza con i motivi di ricorso per cessazione, trovano piena applicazione anche in ordine agli atti di impugnazione» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. n. 254584). 2.1. Per altro verso, sono inammissibili quelle doglianze che non denuncino violazioni di legge penale o processuale, ovvero mancanze argomentative e illogicità ictu °cui/ percepibili dell'apparato argomentativo, ma tendano a ottenere un non consentito sindacato in ordine a scelte valutative compiute dai giudici della cognizione. La Corte di legittimità, infatti, deve limitarsi a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito, al fine di verificarne la completezza e sincerarsi dell'insussistenza di vizi logici ictu ocu/i percepibili, senza però avere la possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). 2.2. Ancora in via generale, mette conto ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo e in secondo grado (c.d. doppia conforme), a mezzo del ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ovvero quando OP‘ entrambi i Giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, purché ciò sia avvenuto in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni, di entrambe le sentenze di merito, rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438). 2.3. Va inoltre sottolineato che - come pure ripetutamente affermato da questa Corte - ai fini del controllo di legittimità in ordine alla ricorrenza del vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per andare a comporre un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i Giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Siffatta integrazione, tra le due motivazioni, si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei, rispetto a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). In altre parole, in tema d'integrazione delle motivazioni, tra le conformi sentenze di primo e di secondo grado, se l'appellante si limita alla riproposizione di questioni di fatto o di diritto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure prospetta critiche generiche, superflue o palesemente infondate, il giudice dell'impugnazione ben può motivare "per relazione" e trascurare di esaminare argomenti sovrabbondanti, non inerenti, di vaga significazione o manifestamente infondati (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, Rv. 257056; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, Santapaola, Rv. 256435; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Baretti, Rv. 239735). Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata mediante il gravame non rileva, qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, in quanto non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi, nella sentenza, una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. / 6, n. 5777 del 28/09/2006, dep. 2007, Ferrante, rv. 236060-01; Sez. 2, n. 12303 del 10/12/2009, dep. 2010, Ascone, n.m.). Quando invece sono formulate censure o contestazioni specifiche, introduttive di rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore o contenenti argomenti che pongano in discussione le valutazioni in esso compiute, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione la decisione di appello che si limiti a respingere le deduzioni proposte ricorrendo a formule di stile, o in base ad assunti meramente assertivi o distonici dalle risultanze istruttorie (Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 01/07/2013, Santapaola, Rv. 25643501). 3. Tanto chiarito, al fine di delineare il contesto dogmatico di riferimento, il primo motivo è inammissibile, in quanto interamente versato in fatto; trattasi di doglianza che spende argomentazioni di tenore meramente reiterativo e si risolve - attraverso la prospettazione di censure già formulate in sede di gravame - nella sola contestazione delle conclusioni alle quali è giunta la Corte territoriale. 3.1. La difesa, in primo luogo, contesta la genuinità del riconoscimento fotografico posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità a carico del ricorrente, peraltro soffermandosi esclusivamente su quello effettuato da Angeletti e dimenticando, in tal modo, la presenza di una individuazione de visu ad opera di Tunetti. Sul punto specifico, la sentenza impugnata si affida a una motivazione coerente e dettagliata, oltre che priva del pur minimo spunto di contraddittorietà, esponendo in modo analitico le ragioni in base alle quali sia stato reputato prevalente il riconoscimento di carattere positivo, rispetto alle due precedenti individuazioni fotografiche, che avevano sortito esito negativo (nella terza occasione, sottolinea la Corte, è stata mostrata alla persona offesa una fotografia di Fasciani risalente a epoca molto più recente). E a fronte di una motivazione articolata e coerente, la difesa si limita sostanzialmente a contestare e ripetere argomenti già spesi in sede di gravame. 3.2. La difesa formula obiezioni, inoltre, circa la ritenuta valenza dimostrativa riconnessa, da parte dei Giudici di merito: - "alla affermazione telefonica di utilizzare l'esplosivo per convincere il debitore a pagare" (atto di impugnazione, pag. 7); - alla risposta fornita da Angeletti alla minaccia telefonica rivoltagli dall'interlocutore (pag. 8, ibidem); - alla telefonata ricevuta dalla persona offesa, da parte di un soggetto di nome Carmine. 3.3. Oltre ad effettuare un invito sia alla rilettura delle dichiarazioni unite all'incarto processuale, sia alla rivisitazione del contenuto intrinseco delle stesse, però, la difesa non ha dedotto illogicità evidenti, desumibili dal testo stesso della sentenza impugnata, né ha assolto il peculiare onere di rappresentare in modo adeguato l'eventuale vizio di travisamento della prova (Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, dep. 03/10/2008, Buzi, Rv. 241023). Si è invece limitata, come detto, ad invocare una diversa lettura delle prove dichiarative e del significato alle stesse attribuito nel provvedimento impugnato, al fine di ricavarne esiti difformi. Operazione, come già ricordato, non consentita in sede di legittimità. 4. Il secondo motivo, che censura l'entità della pena e la mancata disapplicazione della ritenuta recidiva, deve essere parimenti dichiarato inammissibile, atteso che il giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo anzi valorizzato - anche ai fini dell'utilizzo dei parametri di commisurazione dettati dall'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato. La Corte di merito, con motivazione ampia, congruente, logica e non contraddittoria, ha dunque esposto ampiamente gli elementi in forza dei quali ha esercitato i propri poteri di quantificazione della pena. 4.1. È, in particolare, inammissibile, perché risolventesi in censure su valutazioni di merito (insuscettibili, come tali, di aver seguito nel presente giudizio di legittimità) il motivo di ricorso concernente la misura della pena, giacché la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae a ogni sindacato, per avere adeguatamente valorizzato la gravità della condotta e il comportamento dell'imputato - elementi sicuramente rilevanti in punto di dosimetria sanzionatorìa - nonché per le connotazioni di complessiva coerenza dei suoi contenuti nell'apprezzamento della gravità dei fatti. 4.2. Nell'ambito della medesima doglianza, viene anche lamentata la mancata disapplicazione della contestata recidiva e, comunque, l'asserita adozione - a fondamento di tale decisione - di moduli espressivi meramente di stile, dunque sforniti di un reale substrato contenutistico. 4.2.1. Va allora ricordato l'approdo ermeneutico, secondo il quale l'apprezzamento di tale circostanza, nella sua portata di amplificazione sanzionatoria, deve essere effettuato in concreto, alla stregua dei criteri espressi da Sez. U. n. 35738 del 27.5.2010, Calibè, rv 247838 (e successivi arresti sul tema, fra i quali Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713; Sez. 6, n. 43438 del 23/11/2010, Manco, Rv. 248960). In tali decisioni, è stato evidenziato il dovere di verificare se la reiterazione dell'illecito sia, o meno, da ritenersi sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di potenziata pericolosità del suo autore, avuto \"à>" riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi costituiscono l'epifenomeno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti accertati, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, nonché all'eventuale occasionalità della ricaduta e, comunque, ad ogni altro parametro individualizzante, atto ad essere significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza dello stesso, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale circa l'esistenza di precedenti penali. 4.2.2. Nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Corte territoriale risulta in linea con tale radicato insegnamento, essendo stati valorizzati alcuni tratti, ritenuti idonei a sostenere le conclusioni di persistenza e operatività della particolare aggravante. La Corte distrettuale, in particolare, ha effettuato una comparazione con la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], ponendo però in risalto le palesi difformità esistenti fra le stesse. Contrariamente agli auspici difensivi, non è stata disapplicata la recidiva con riferimento a Fasciani, in quanto questi - al tempo in cui commetteva i reati per i quali ora si procede - annoverava già plurime condanne per una ricettazione e un furto (fatti risalenti agli anni settanta), per reati, anche di natura associativa, attinenti al traffico di sostane stupefacenti (fatti risalenti al marzo del 1980), per il delitto di usura collocabile al 1992 e, ancora, per il delitto di ricettazione risalente al 1984. Reati di variegata e allarmante tipologia, dunque, che si sono dipanati in maniera costante entro un lunghissimo arco temporale, per giungere, infine, ad epoca prossima rispetto a quella in cui si collocano i fatti ora da giudicare; condotte che, secondo un ineccepibile argomentare giuridico, la Corte di appello ha reputato evocative della rinnovata pericolosità dell'imputato e che, quindi, hanno fondatamente dato origine alla contestazione di recidiva. 4.3. Per contrastare tale apparato motivazionale logico ed esaustivo, del resto, il ricorrente non riesce a oltrepassare, anche in questo caso, il mero stadio delle asserzioni indimostrate, fondate semplicemente su una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata, operazione che è radicalmente incompatibile con la fase di legittimità, essendo precluso l'esame del merito lì dove non emergano, come in questo caso, evidenti vizi logici. Il motivo, quindi, non può che essere ritenuto inammissibile. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma, che si stima equo fissare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza