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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40438/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17829/24 Nasto + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la doglianza contenuta nell'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attinente al difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (e quindi all'eccessività del trattamento sanzionatoriol oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, giacché, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

Detto principio, peraltro, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 17829/24 Nasto + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che la doglianza contenuta nell'unico motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attinente al difetto di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche (e quindi all'eccessività del trattamento sanzionatoriol oltre che generico, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Ritenuto, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, giacché, secondo consolidato indirizzo di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. Detto principio, peraltro, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 40438/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris