CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022
Cassazione n. 12076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso N. 16109/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] della Valle n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] soc. coop.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti n. 4 (Studio avv. [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso - controricorrente - e nei confronti di N. 16109/19 R.G. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - e di [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 174/2019 del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 21.2.2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 24.1.2022 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto qualificato come reclamo ex art. 591-ter c.p.c. e opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., [OSCURATO:SOCIETA]. contestò l'aggiudicazione di un immobile di sua proprietà nell'ambito di una procedura esecutiva pendente (anche) a suo carico dinanzi al Tribunale di Pesaro, esponendo che detta aggiudicazione era stata pronunciata dal professionista delegato, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], in favore della creditrice pignorante [OSCURATO:PERSONA]. Con detto atto, la società esecutata si dolse, tra l'altro, della erroneità della stima, che assumeva eccessivamente volta al ribasso e distante dal reale valore di mercato del bene, con conseguente incongruità del prezzo di aggiudicazione, nonché della legittimazione alla partecipazione al subprocedimento di vendita da parte della creditrice pignorante, e ancora del mancato rispetto, da parte della stessa banca procedente, di un accordo transattivo intervenuto tra le parti. L'adito Tribunale, nel contraddittorio con il creditore procedente (gli altri esecutati, [OSCURATO:PERSONA] e Paola N. 16109/19 R.G. Giambartolomei rimasero contumaci), con sentenza del 21.2.2019 rigettò tutte le domande, previamente qualificando l'atto introduttivo come opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., nella parte in cui si contestava la congruità della stima, la legittimazione del creditore alla partecipazione alla vendita, nonché l'ordinanza del giudice dell'esecuzione ex art. 586 c.p.c., con cui era stata rigettata la richiesta di sospensione; il Tribunale qualificò la domanda, invece, come opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., nella parte in cui si lamentava la violazione dell'accordo transattivo da parte della banca stessa. Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., affidandosi a tre motivi, cui resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., che ha incorporato l'originaria pignorante; gli altri intimati non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 — Non mette conto esaminare partitamente i singoli motivi di doglianza in quanto la ricorrente, con atto del 4.1.2022, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Tale dichiarazione deve ritenersi regolare, in quanto tempestivamente proposta, proveniente dal procuratore speciale, nonché notificata e accettata dalla controricorrente; non occorrono, inoltre, ulteriori adempimenti, quali la notifica alle altre parti intimate, giacché esse non hanno svolto difese in questa sede di legittimità, come già evidenziato. Tanto consente anche di non provvedere sulle spese di lite e di limitare la pronuncia all'estinzione del giudizio di legittimità, ai sensi degli artt. 390 ss. c.p.c.; il tenore della pronuncia esclude anche la sussistenza dei presupposti per N. 16109/19 R.G. l'applicazione dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, co. 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (Cass. n. 19560/2015). P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno 24.1.2022. [OSCURATO:PERSONA]