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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2025

Cassazione n. 09951/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16226-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] E CANNESE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] part- time R.G.N.16226/2019 Cron.

Rep.

Ud.25/02/2025 CC avverso la sentenza n. 48/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Inps e avente ad oggetto l’omessa contribuzione su lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time in numero eccedente il limite del 3% fissato dal CCNL Edilizia rispetto al totale dei lavoratori occupati.

Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che l’obbligo contributivo sui lavoratori assunti oltre il limite del 3%, andasse calcolato sulla retribuzione virtuale parametrata all’orario di lavoro a tempo pieno, secondo quanto desumibile dall’art.29, co.1 d.l. n.244/95 sul minimale contributivo dei lavoratori del settore edile.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono per un motivo, illustrato da memoria.

L’Inps resiste con controricorso.

All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29 d.l.n.244/95, 78 CCNL Edilizia del 18.6.2008, con riferimento alla disciplina del part-time contenuta nel d.lgs. n.61/00.

Osservano i ricorrentiche la violazione dell’art.78 CCNL Edilizia e il superamento del limite del 3% non determina la nullità dei contratti di lavoro part-time stipulati in eccesso, né la loro conversione in contratti a tempo pieno.

Il motivo è infondato.

Come già ritenuto da questo Corte (Cass.8794/20, Cass.29413/22, Cass.26832/23) con orientamento cui va data continuità, nel settore edile, l ’ istituto del minimale contributivo, previsto dall’art.29 d.l. n.244/95 conv. in l. n.341/95, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contrattipart-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa; valore economicoche, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche riguardo ai lavoratori assunti part - time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.Ne consegue che, come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata, i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto dalla disposizione del contratto collettivo sonoassoggettati al regime della contribuzione virtuale, che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste(v.

Cass.7872/23).

Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16226-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], entrambi in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] E CANNESE, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] part- time R.G.N.16226/2019 Cron. Rep. Ud.25/02/2025 CC avverso la sentenza n. 48/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 220/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Inps e avente ad oggetto l’omessa contribuzione su lavoratori assunti con contratto di lavoro part-time in numero eccedente il limite del 3% fissato dal CCNL Edilizia rispetto al totale dei lavoratori occupati. Riteneva la Corte, per quanto qui d’interesse, che l’obbligo contributivo sui lavoratori assunti oltre il limite del 3%, andasse calcolato sulla retribuzione virtuale parametrata all’orario di lavoro a tempo pieno, secondo quanto desumibile dall’art.29, co.1 d.l. n.244/95 sul minimale contributivo dei lavoratori del settore edile. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quali legali rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA]., ricorrono per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’odierna adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.29 d.l.n.244/95, 78 CCNL Edilizia del 18.6.2008, con riferimento alla disciplina del part-time contenuta nel d.lgs. n.61/00. Osservano i ricorrentiche la violazione dell’art.78 CCNL Edilizia e il superamento del limite del 3% non determina la nullità dei contratti di lavoro part-time stipulati in eccesso, né la loro conversione in contratti a tempo pieno. Il motivo è infondato. Come già ritenuto da questo Corte (Cass.8794/20, Cass.29413/22, Cass.26832/23) con orientamento cui va data continuità, nel settore edile, l ’ istituto del minimale contributivo, previsto dall’art.29 d.l. n.244/95 conv. in l. n.341/95, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contrattipart-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa; valore economicoche, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche riguardo ai lavoratori assunti part - time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti.Ne consegue che, come rettamente rilevato dalla sentenza impugnata, i contratti stipulati in sovrannumero rispetto al limite previsto dalla disposizione del contratto collettivo sonoassoggettati al regime della contribuzione virtuale, che non è calcolata in ragione della retribuzione percepita per le ore di lavoro effettivamente lavorate ma sulla base di quelle previste dal CCNL per il lavoro a tempo pieno, salvo le deroghe espressamente previste(v. Cass.7872/23). Conclusivamente il ricorso va respinto con condanna alle spese di lite secondo soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido a pagare le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in €3000 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
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