CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30156/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 68 N. 8377/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582-585, in relazione all'art. 576, comma 5-bis, cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge per avere omesso la Corte di appello la declaratoria di estinzione dei reati per decorso del termine massimo di prescrizione, è generico e manifestamente infondato posto che nel calcolo della prescrizione prospettato dal ricorrente non si è tenuto conto dei 612 giorni di sospensione disposti nel corso de giudizio di primo grado (sospensione evocata nella sentenza impugnata), con la conseguenza che, avuto riguardo alla data di consumazione dei reati (5/07/2017), il termine di prescrizione massima non risulta, ad oggi, decorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichi P.Q.M