CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, ricorrendo ad un apparato argonnentativo completo e logico, perché il vincolo della continuazione non possa essere riconosciuto, rilevando, a tal fine, che, nel procedimento relativo all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], è stato accertato, con la forza del giudicato, che il delitto ha costituito la reazione all'estemporanea iniziativa della vittima, che aveva richiesto a Frasca, titolare di una pizzeria e genero del boss [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione di una somma di denaro a titolo estorsivo, e non già espressione, come riferito da alcuni collaboratori di giustizia, della contrapposizione tra clan camorristici rivali; che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, che trovano riscontro nell'esclusione, all'esito di quel processo, della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo o incentrate su circostanze — quali l'attribuzione a Frasca del ruolo, tra l'altro, di componente del «gruppo di fuoco» del sodalizio criminale, nell'espletamento del quale avrebbe ucciso Bave, o la successione cronologica tra l'ingresso nella compagine e la commissione dell'omicidio — che non valgono in alcun modo a comprovare l'illegittimità delle pertinenti argomentazioni del giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi la riconducibilità delle condotte criminose ad un'unica, originaria deliberazione, in tal senso militando, carne detto, l'esito dell'accertamento compiuto in ordine al gravissimo fatto di sangue; che, al riguardo, deve, peraltro, ulteriormente aggiungersi — con riferimento all'ipotesi in cui si mutuasse la prospettiva del ricorrente circa la genesi dell'omicidio Bove — che il riconoscimento della continuazione tra il reato associativo ed un delitto costituente momento attuativo della strategia della societas sceleris presuppone che tale iniziativa sia stata prefigurata, almeno a grandi linee, all'atto dell'adesione del partecipe che, nel caso di specie, precede la commissione del reato di circa un anno, lasso temporale da reputarsi, diversamente da quanto indicato da Frasca, tutt'altro che nninimale e, in assenza di più precise informazioni in merito all'epoca di insorgenza dei contrasti tra Mazzarella e Bave, difficilmente conciliabile con l'anticipata ed unitaria programmazione dei diversi crimini;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre