CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 03701/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20190/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.1273/2022 depositata il 02/02/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che occorre statuire sulle spese; Numero registro generale 20190/2022 Numero sezionale 375/2026 Numero di raccolta generale 3701/2026 Data pubblicazione 18/02/2026 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio che si liquidano in euro mille per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 17/02/2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 20190/2022 Numero sezionale 375/2026 Numero di raccolta generale 3701/2026 Data pubblicazione 18/02/2026