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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06795/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la mancanza, l'I'illogicità manifesta e la contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata in ordine all'omessa applicazione dell'attenuante di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha congruamente escluso la ricorrenza di un lucro di particolare tenuità in ragione dell'entità del corrispettivo, pari a circa cento euro, ricavato dall'imputato dalle cessioni di sostanza stupefacente accertate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce la mancanza, l'I'illogicità manifesta e la contraddittorietà motivazione della sentenza impugnata in ordine all'omessa applicazione dell'attenuante di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata che ha congruamente escluso la ricorrenza di un lucro di particolare tenuità in ragione dell'entità del corrispettivo, pari a circa cento euro, ricavato dall'imputato dalle cessioni di sostanza stupefacente accertate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobre
Sentenza Cassazione n. 06795/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris