CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38473/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lai:é avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLOvSEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte d'appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 2 nGQ„.-,r,r febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto il 29 Dovembre [2-017j con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv cod. pen., 147, comma 4, d.lgs. 219/06, 348 cod. pen., 445 cod. pen., 56 - 640, comma secondo n. 2 bis, cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto vizi della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Le doglianze difensive concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato reiterano censure già disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione. Nella sentenza impugnata, la Corte d'appello ha valorizzato le ammissioni di responsabilità dell'imputato, la creazione di un sito di vendita ad hoc, la reale potenzialità ingannatrice della condotta (atteso che si pubblicizzava un kit per diagnosticare l'infezione da COVID- 19, facendo presumere che vi fosse stata una preventiva autorizzazione pubblica all'uopo) e i proventi economici illeciti realizzati. A fronte delle argomentazioni della Corte del merito le deduzioni del ricorrente sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e sono prive di specificità, posto che esse non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838). 3.2 II secondo e il terzo motivo sono del tutto generici, essendosi il ricorrente limitato a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto, senza indicare specificamente le ragioni per cui si sarebbero dovuti applicare gli artt. 62 bis e 131 bis cod. pen. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della sanzione pecuniaria di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, udienza del 14 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] D E F-- ) O i Sergi i Paola (4 iN