CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32067/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato il 31/01/1999 avverso la sentenza del 20/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto con strappo di cui agli artt. 61, n. 7, 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta l'omessa riqualificazione del fatto nella forma tentata, è reiterativo nonché manifestamente infondato in quanto, con motivazione esente dai lamentati vizi logici, il giudice di merito ha correttamente affermato che il reato deve ritenersi consumato. Il ricorrente, infatti, sottratto l'orologio al suo legittimo proprietario, si è dato a precipitosa fuga conseguendo, pertanto, l'impossessamento del bene, a prescindere dalla circostanza che la refurtiva sia stata poi recuperata nell'immediatezza grazie all'intervento di alcuni testimoni e della Polizia di Stato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M