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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024

Cassazione n. 14320/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1905-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -E.N.S.

ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrente e controricorrente incidentale - nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.1905/2019 Cron.

Rep.

Ud.13/03/2024 CC e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2760/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 2636/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. La Corte di appello di Roma con sentenza non definitiva n. 4987/2017 ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato che tra i medesimi e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei Sordi – Onuls (ENS) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel primo livello del c.c.n.l.

Commercio, a far data, rispettivamente, dall’1.5.20018 e dall’1.4.2008 e fino alla scadenza, per entrambi, del 31.12.2012.

2. Con sentenza definitiva n. 2760/2018, la Corte d’appello ha condannato l’Ente al pagamento della somma di euro 36.926,13 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 77.869,26 in favore della Cuccurullo, oltre accessori.

3. Avverso la sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei Sordi – Onuls, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale articolando un unico motivo.

L’Inps non ha svolto difese.

4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Considerato che:

5. Preliminarmente, si dà atto che l’Ente ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale.

Le rinunce sono state reciprocamente accettate, anche dalla Cuccurullo.

6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce.

6. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente principale e il ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1905-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -E.N.S. ONLUS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 169, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrente e controricorrente incidentale - nonchécontro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato [OSCURATO:PERSONA] del processo R.G.N.1905/2019 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2760/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/07/2018 R.G.N. 2636/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma con sentenza non definitiva n. 4987/2017 ha accolto in parte l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ed ha dichiarato che tra i medesimi e l’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei Sordi – Onuls (ENS) è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e con inquadramento nel primo livello del c.c.n.l. Commercio, a far data, rispettivamente, dall’1.5.20018 e dall’1.4.2008 e fino alla scadenza, per entrambi, del 31.12.2012. 2. Con sentenza definitiva n. 2760/2018, la Corte d’appello ha condannato l’Ente al pagamento della somma di euro 36.926,13 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della somma di euro 77.869,26 in favore della Cuccurullo, oltre accessori. 3. Avverso la sentenza definitiva ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] per la Protezione dei Sordi – Onuls, affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso incidentale articolando un unico motivo. L’Inps non ha svolto difese. 4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Considerato che: 5. Preliminarmente, si dà atto che l’Ente ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia al ricorso e il [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato al ricorso incidentale. Le rinunce sono state reciprocamente accettate, anche dalla Cuccurullo. 6. Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 390 cod. proc. civ. perché sia dichiarata l'estinzione del processo, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese processuali ex art. 391, comma quarto, cod. proc. civ., per la reciproca adesione delle parti alle rinunce. 6. Pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, nr. 115, art. 13, comma 1-quater, la declaratoria di estinzione, non equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3688 del 2016; Cass. n. 23175 del 2015), esonera il ricorrente principale e il ricorrente incidentale dal versamento dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione da ciascuno proposta. P.Q.M.
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