CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA ! ricorso 22886-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente - legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ope legis presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 17/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, in parziale riforma del Tribunale della stessa sede che aveva respinto tutte le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la Comunità al solo risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, liquidato equitativamente sulla base del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016 e facendo applicazione dei parametri previsti dall'art. 28 del 71 .1gs. n. 81/2015, che ha abrogato e sostituito l'art. 32 della legge n. 3/2010; 2. la Corte territoriale ha premesso in punto di fatto che l'appellante aveva svolto l'attività di infermiera professionale presso la Residenza per [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell'ordinanza del Sindaco di Cortaccia, emessa ai sensi dell'art. 18 della [OSCURATO:PERSONA], con la quale la [OSCURATO:PERSONA] era stata precettata a svolgere l'attività in questione dal 6 novembre 2017 al 31 gennaio 2018, con retribuzione a carico della [OSCURATO:PERSONA]; 3. la prestazione, peraltro, era stata resa solo sino al 30 novembre 2017 perché con provvedimento n. 36 del 27 novembre 2017 l'ordinanza era stata revocata e la Comunità non aveva ottemperato alla diffida della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva invano chiesto di essere riammessa in servizio; 4. la Corte territoriale, rilevata la singolarità della fattispecie, ha ritenuto, in sintesi, che l'ordinanza comunale, adottata su sollecitazione della stessa Comunità che aveva rappresentato di non essere in grado di assicurare il servizio necessario agli ospiti della casa di riposo, costituiva solo il presupposto per la valida instaurazione del rapporto, pur in assenza di procedura di selezione e del necessario possesso da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell'attestato di bilinguismo, ma non esonerava l'ente dal rispetto delle ulteriori condizioni richieste dalla legge e, quindi, dalla formalizzazione scritta del contratto, nel quale doveva essere anche previsto il periodo di prova; 5. ha aggiunto che la risoluzione del rapporto era avvenuta in via di mero fatto, tanto che la Comunità non era stata neppure in grado di precisare quale ne fosse stata la causa, e, pertanto, ha ritenuto violata la normativa nazionale e regionale che impone la stipulazione per iscritto del contratto e l'apposizione del termine finale; )..920 n. 22886 sez. ML - ud. 23-11-2021 6. richiamati i principi affermati da Cass. S.U. n. 5072/2016 e da Cass. n. 21065/2017, ha quantificato il danno nella misura minima pari a 2,5 mensilità perché nessuna reiterazione abusiva era stata realizzata ed inoltre la ricorrente non poteva neanche far valere un'aspettativa di stabilizzazione non essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge provinciale; 7. infine il giudice d'appello ha respinto le ulteriori domande risarcitorie perché non provate; 8. per la cassazione della sentenza la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi, ai quali ha replicato con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 9. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 10. entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] i. il primo motivo del ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge regionale [OSCURATO:PERSONA] n. 1/1993 e addebita alla sentenza impugnata di avere erroneamente ritenuto che l'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco del Comune di Cortaccia costituisse solo un presupposto legittimante l'instaurazione del rapporto a tempo determinato in deroga alla normativa sul bilinguismo e sulle forme di reclutamento quando, in realtà, l'atto d'imperio conteneva in sé tutti gli elementi necessari per l'espletamento dei servizio presso la Casa di cura e, pertanto, nessun altro adempimento era posto a carico della Comunità; 2. la seconda censura, ricondotta sempre al vizio di cui al n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ., denuncia la violazione degli artt. 2, 35, 26 del d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 19 del d.lgs. n. 81/2015, dell'art. 18 della legge regionale n. 1/1993, dell'art. 7 della legge della Provincia di Bolzano n. 7/1991; la ricorrente sostiene, in sintesi, l'inapplicabilità della legge regionale citata dalla Corte territoriale e ribadisce che non era necessario alcun contratto scritto, perché l'ordinanza derogava a tutte le formalità richieste dal d.lgs. n. 165/2001 e dal d.lgs. n. 81/2015; 3. con la terza critica si addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del d.P.R. n. 756/2976 e si sostiene che il Ric. 2020 n. 22886 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- contratto di lavoro sarebbe stato comunque nullo per violazione della disciplina di attuazione dello statuto speciale che richiede, quale requisito per le assunzioni, la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, requisito, questo, non in possesso della [OSCURATO:PERSONA]; 4. il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 19 e 28 del d.lgs. n. 81/2015 perché non poteva la Corte territoriale applicare il principio affermato da Cass. S.U. 5072/2016 per l'ipotesi della abusiva reiterazione del contratto a termine; 5. infine con il quinto motivo è denunciata la violazione dell'art. 91 cod. proc.civ. e dell'art. 5 del d.m. n. 55/2014 in quanto le spese di lite dovevano essere liquidate tenendo conto della somma attribuita e non di quella domanda e, quindi, dello scaglione 5.200,01/26.000,00 e non di quello 26.000,01/52.000,00; 6. occorre premettere che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'orientamento secondo cui, in applicazione del principio processuale della «ragione più liquida», desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. fra le tante Cass. n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 9671/2018; Cass. n. 23531/2016; Cass. n. 17214/2016; Cass. n. 12002/2014; Cass. S.U. n. 9936/2014); 7. nella specie, poiché si è formato giudicato interno sulla infondatezza della domanda di conversione del rapporto e di risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli liquidati facendo applicazione del principio di diritto affermato da Cass. S.U. n. 5072/2016, è sufficiente per accogliere il ricorso la fondatezza del quarto motivo di gravame, con il quale, appunto, è stata contestata la ritenuta applicabilità di quel principio; 8. a partire da Cass. n. 4632/2017 è stato affermato che qualora, come nella fattispecie, si discuta della legittimità di un unico contratto a termine, non è neppure ipotizzabile la necessità che la misura risarcitoria prevista :all'ordinamento per il caso che il lavoratore illegittimamente assunto a Ric. 2020 n. 22886 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- termine lamenti danni da perdita di chance o di altro genere sia affiancata da una disciplina agevolatrice dell'onere probatorio analoga a quella che le Sezioni Unite di questa Corte hanno rinvenuto nell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010: detta disciplina di favore, infatti, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell'Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016) e, concernendo quest'ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine, non può logicamente trovare applicazione alcuna nell'ipotesi in cui l'illegittimità concerna l'apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro»; 8.1. in detta ipotesi, infatti, non vi è ragione alcuna che possa portare a disattendere la regola, immanente nel nostro ordinamento e richiamata -che dalle Sezioni Unite, in forza della quale il danno deve essere allegato provato dal soggetto che assume di averlo subito; 8.2. il richiamato orientamento è stato ribadito da numerose pronunce successive ( cfr. fra le tante Cass. n. 9565/2021, Cass. n. 3558/2021, Cass.n. 3662/2019, Cass. n. 7430/2018, Cass. n. 6818/2018) mentre del tutto isolata è rimasta la pronuncia, sulla quale fa leva la controricorrente, che ha esteso l'agevolazione probatoria riconosciuta dalle S.U. anche alla stipulazione di un unico contratto flessibile che non abbia dato luogo ad alcuna violazione della clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA]; 9. osserva al riguardo il Collegio che non si ravvisa ragione alcuna di disporre il rinvio pregiudiziale invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. perché sull'interpretazione e sull'ambito di applicabilità della clausola 5 la Corte di Giustizia si è più volte pronunciata, escludendo che gli obblighi imposti agli Stati membri, in quanto finalizzati a -:revenire l'abuso nella reiterazione dei contratti a termine, possano essere ,stesi anche al primo ed unico contratto a tempo determinato ( Corte di Giustizia 11.11.2010, in causa C- 20/10, Vino, e la giurisprudenza ivi richiamata al punto 58); 9.1. va ribadito che «il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere alla Corte di giustizia la questione di interpretazione di una norma comunitaria quando non la ritenga rilevante ai fini della decisione o quando ritenga di essere in presenza di un acte claire che, in ragione dell'esistenza di precedenti pronunce della Corte ovvero dell'evidenza dell'interpretazione, rende inutile (o non obbligato) il rinvio pregiudiziale» ( Cass. n. 14828/2018 e la giurisprudenza ivi richiamata); Ric. 2020 n. 22886 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- 10. la fondatezza del quarto motivo è, dunque, assorbente ed esime dall'esaminare le ulteriori censure posto che, una volta esclusi danni diversi ed ulteriori rispetto a quelli liquidati equitativamente, la domanda - sarcitoria non può che essere rigettata nella sua interezza, non essendovi spazio nella fattispecie per il ritenuto ricorso a detta liquidazione; 11. la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto ( con assorbimento delle ulteriori censure) e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di risarcimento del danno; 12. l'esito alterno dei gradi del giudizio di merito, la particolarità della fattispecie nella quale si discute di rapporto di lavoro costituito sulla base di un atto di imperio, la novità delle questioni giuridiche attinenti ai riflessi dell'ordinanza contingibile e urgente, giustificano l'integrale compensazione delle spese dell'intero processo; 13 non sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. -a Corte accoglie il quarto motivo di ricorso ed assorbe le ulteriori censure. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta la domanda di risarcimento del danno. Compensa fra le parti le spese dell'intero processo. Cos