CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 28307/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sulricorso propost o d a : [OSCURATO:PERSONA] ANGELOnato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso la sentenza in data 23/04/2025della [OSCURATO:PERSONA]- NIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e ilricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale,impu- gna la sentenza in data 23/04/2025 della Corte di appello di Catania, che ha ap- plicato la pena indicata dalle parti, così come da loro determinata con l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi d’impu- gnazione. 1.1.Con un unico motivo di ricorso si duole dell’omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento. 2. Ciò premesso, ilricorso è inammissibil e perché propon e questioni non consentite avverso una sentenza pronunciata a seguito di rinuncia ai motivi di gravame, dovendosi richiamare il consolidato insegnamento della Corte di cassazione secondo il quale «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato,al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rien- trante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 2020, M., Rv. 278170). L’omessa motivazione in punto di sussistenza di cause di proscioglimento è una questione che si poneal di fuori delle ipotesi per cui è consentita l’impugna- zione in cassazione nei confronti di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delricorso. Vale la pena rimarcare come la pena irrogata sia quella determinata dalle stesse parti e che l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la ri- nuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, an- che se relativaa questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irroga- zione di una pena illegale. Ipotesi che non ricorre né viene dedotta con i ricorsi in esame. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria d’inammissibilità delricorso e la conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedi- mento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricorso e condanna i l ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così è decisoil 09/07/2025 Il Consigliere estensore LaPr