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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36152/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 5.000,00 di ammenda in relazione all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, per il trasporto di rottami ferrosi senza autorizzazione.

Fatto commesso il 12/10/2010.

2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in presenza di un unico trasporto di rifiuti e, con il secondo motivo, chiede l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3.

Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), così come il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angelone, Rv. 270947 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8979 del 02/10/2014, Rv. 262514 - 01).

Si è chiarito che è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale, occasionalità esclusa in presenza di elementi quali l'ingente quantità di rifiuti e la presenza di un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali.

La sentenza impugnata ha dato atto che, pur in presenza di un unico trasporto, ricorreva l'ipotesi di reato avuto riguardo alla consistenza dei rifiuti e all'organizzazione seppur minima (cfr. pag. 3).

4. La richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., posto che la predetta disposizione non era in vigore alla data della pronuncia della sentenza impugnata.

Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 12 marzo 2013, dunque, antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28.

In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.,quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d.

Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett l), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01).Nel caso di specie, l'applicabilità dell'istituto per effetto dello ius superveniens è dunque rilevabile e sussistono ì presupposti affinché il giudice di merito verifichi, in concreto, se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, posto che tale accertamento richiede apprezzamenti fattuali e che ogni valutazione al riguardo è preclusa in sede di legittimità.

Peraltro, l'annullamento, in questo caso, va disposto senza rinvio poiché nelle more è maturata la prescrizione del reato al 12/10/2015.

Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, Fregolent) per gli effetti negativi che produce per l'imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza dei reato e della sua attribuibilità all'imputato.

E ciò spiega la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc.

Sorbara, Rv. 263885).

Perciò, la questione del concorso tra le due cause di estinzione del reato e non punibilità può porsi solo quando le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili "in partenza", con la conseguenza che - quando, come nella specie, la Corte di cassazione rileva che è maturata la prescrizione del reato, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'annullamento con rinvio al fine di verificare i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2013 del TRIB.SEZ.DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], alla pena di C 5.000,00 di ammenda in relazione all'art. 256 d.lgs n. 152 del 2006, per il trasporto di rottami ferrosi senza autorizzazione. Fatto commesso il 12/10/2010. 2. Ricorre per cassazione l'imputato a mezzo del difensore e deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità penale in presenza di un unico trasporto di rifiuti e, con il secondo motivo, chiede l'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. 3. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato perché contrario all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. Il reato contravvenzionale previsto dall'art. 256, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (vigente in tutto il territorio nazionale), così come il delitto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. 6 novembre 2008, n. 172 (conv. in legge 30.12.2008, n. 210), applicabile per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, costituisce reato istantaneo per la cui integrazione è sufficiente un unico trasporto abusivo di rifiuti (Sez. 3, n. 41529 del 15/12/2016, Angelone, Rv. 270947 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 8979 del 02/10/2014, Rv. 262514 - 01). Si è chiarito che è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma, purchè costituisca un'attività di gestione di rifiuti e non sia assolutamente occasionale, occasionalità esclusa in presenza di elementi quali l'ingente quantità di rifiuti e la presenza di un "minimum" di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali. La sentenza impugnata ha dato atto che, pur in presenza di un unico trasporto, ricorreva l'ipotesi di reato avuto riguardo alla consistenza dei rifiuti e all'organizzazione seppur minima (cfr. pag. 3). 4. La richiesta di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. è proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., posto che la predetta disposizione non era in vigore alla data della pronuncia della sentenza impugnata. Nel caso in esame la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 12 marzo 2013, dunque, antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28. In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen.,quando la sentenza impugnata è anteriore alla entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, l'applicazione dell'istituto nel giudizio di legittimità va ritenuta o esclusa senza rinvio del processo nella sede di merito e se la Corte di cassazione, sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione, riconosce la sussistenza della causa di non punibilità, la dichiara d'ufficio, ex art. 129 cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, a norma dell'art. 620, comma primo lett l), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594 - 01).Nel caso di specie, l'applicabilità dell'istituto per effetto dello ius superveniens è dunque rilevabile e sussistono ì presupposti affinché il giudice di merito verifichi, in concreto, se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'invocata causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, posto che tale accertamento richiede apprezzamenti fattuali e che ogni valutazione al riguardo è preclusa in sede di legittimità. Peraltro, l'annullamento, in questo caso, va disposto senza rinvio poiché nelle more è maturata la prescrizione del reato al 12/10/2015. Questa Corte ha già affermato che la particolare tenuità del fatto costituisce una causa di non punibilità atipica (Sez. 3, n. 21014 del 07/05/2015, Fregolent) per gli effetti negativi che produce per l'imputato (anzitutto la possibile rilevanza nei giudizi civili ed amministrativi ed, ancora, l'iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale) e la sua applicazione presuppone, tra l'altro, l'accertamento della responsabilità penale ossia l'accertamento dell'esistenza dei reato e della sua attribuibilità all'imputato. E ciò spiega la ragione per la quale la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché diverse sono le conseguenze che scaturiscono dai due istituti, sia perché il primo di essi estingue il reato, mentre il secondo lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 3, n. 27055 del 26/05/2015, P.C. in proc. Sorbara, Rv. 263885). Perciò, la questione del concorso tra le due cause di estinzione del reato e non punibilità può porsi solo quando le stesse siano entrambe contemporaneamente applicabili "in partenza", con la conseguenza che - quando, come nella specie, la Corte di cassazione rileva che è maturata la prescrizione del reato, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sull'annullamento con rinvio al fine di verificare i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma
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