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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2021

Cassazione n. 26993/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza impugnata e pronunciarsi sul ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 33593/2021 pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 10/02/2021, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso presentato avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di Appello di Cagliari, sez.dist. di Sassari; tale ultima sentenza aveva confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro, con la quale il Curreli era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 589, comma 1, cod.pen. (capo A) e 367, 61 n. 2, cod.pen. (capo B).

2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce omesso esame del quarto motivo di ricorso, lamentando che, come evincibile dal raffronto tra l'atto di impugnazione e la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, le doglianze mosse con il predetto motivo, relative ai presupposti del riconoscimento della responsabilità colposa, non erano state oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità; la Corte di legittimità era, dunque, incorsa in un errore percettivo su un motivo di ricorso decisivo.

Con il secondo motivo deduce parziale omissione dell'esame del quinto motivo di ricorso, lamentando che i giudici di legittimità avevano analizzato il motivo in questione solo in termini di accertamento della penale responsabilità, tralasciando il riflesso sul risvolto delle statuizioni civili e l'entità delle stesse, parimenti sollevato dal ricorrente.

Chiede, quindi, per la revoca della sentenza impugnata e la pronuncia sui motivi di ricorso omessi.

3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va dato atto della tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 625 bis, comma 2, cod.proc.pen. 2.

Va, poi, ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto.La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.

L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821).

In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).

Inoltre, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod.proc.pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, in quanto le censure formulate con il relativo motivo sono state esaminate con altro motivo ritenuto assorbente (Sez.

Un. n.16103 del 30/04/2002, rv. 221283; Sez 2 n. 46044 del 3.11.2004, Rv 230584; Sez.5, n.11752 del 16/12/2008, dep.17/03/2009, Rv.243773; Sez.6, n.16287 del 10/02/2015, Rv.263113).

3. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati i motivi di ricorso.Osserva il Collegio che, pur in presenza di una omessa espressa disamina, il quarto motivo di ricorso, deve considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura della motivazione.

Il tema oggetto del quarto motivo di ricorso relativo alla violazione della regola cautelare da parte dell'imputato (non aver adottato le opportune cautele nel custodire i cavalli in suo uso e, in particolare, nel non aver predisposto una recinzione di altezza sufficiente ad impedire lo sconfinamento degli stessi) è stato, infatti, implicitamente esaminato dalla Corte di cassazione laddove si è rimarcato che "risultava inequivoca la circostanza dell'abituale sconfinamento dei cavalli" e che la Corte di appello "considerate le dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e della difesa, di cui dà dettagliatamente conto, è pervenuta, con un ragionamento logico che si sottrae a qualunque censura prospettabile in questa sede, alla conclusione che il fuoco era stato appiccato dopo l'incidente".

Tale motivazione costituisce adeguata argomentazione per ritenere esaminata e disattesa la doglianza relativa alla individuazione della regola cautelare violata dall'imputato e, cioè, aver realizzato una recinzione di altezza inidonea ad impedire Io sconfinamento che, abitualmente la superavano e sconfinavano sulla pubblica via; irrilevante ai fini della verificazione dell'evento, poi, era l'incendio del podere in quanto verificatosi dopo l'evento oggetto di processo.

Indi, nel prosieguo della motivazione, è stato esaminato anche l'ulteriore profilo, concernente la deduzione di un eventuale concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento; in particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto ragionevole il giudizio della Corte di appello sulla irrilevanza di una perizia, ritenendo adeguate le argomentazioni relative alla valutazione di completezza del materiale istruttorio, in quanto, emergeva chiaramente che "la causa del sinistro è, dunque, da rinvenirsi nell'improvvisa comparsa sulla strada del cavallo", dimodochè anche nel caso la vittima avesse violato le regole del codice della strada, l'evento mortale si sarebbe comunque verificato.

Neppure può ritenersi omessa la considerazione di una parte del quinto motivo di ricorso per cassazione, concernente i risvolti sul danno civile dell'eventuale concorso di colpe.

Va considerato, infatti, che i Giudici di merito hanno liquidato solo una provvisionale, nei limiti del danno di cui hanno ritenuto raggiunta la prova.

La motivazione sui profili civilistici, pertanto, risulta implicita nella parte della sentenza in cui è stato affermato che l'eventuale contributo del comportamento colposo della vittima non avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato né concorso a determinare l'evento.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di revocare la sentenza impugnata e pronunciarsi sul ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 33593/2021 pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 10/02/2021, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso presentato avverso la sentenza del 17/12/2019 della Corte di Appello di Cagliari, sez.dist. di Sassari; tale ultima sentenza aveva confermato la sentenza del Tribunale di Nuoro, con la quale il Curreli era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 589, comma 1, cod.pen. (capo A) e 367, 61 n. 2, cod.pen. (capo B). 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce omesso esame del quarto motivo di ricorso, lamentando che, come evincibile dal raffronto tra l'atto di impugnazione e la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Cassazione, le doglianze mosse con il predetto motivo, relative ai presupposti del riconoscimento della responsabilità colposa, non erano state oggetto di esame da parte dei giudici di legittimità; la Corte di legittimità era, dunque, incorsa in un errore percettivo su un motivo di ricorso decisivo. Con il secondo motivo deduce parziale omissione dell'esame del quinto motivo di ricorso, lamentando che i giudici di legittimità avevano analizzato il motivo in questione solo in termini di accertamento della penale responsabilità, tralasciando il riflesso sul risvolto delle statuizioni civili e l'entità delle stesse, parimenti sollevato dal ricorrente. Chiede, quindi, per la revoca della sentenza impugnata e la pronuncia sui motivi di ricorso omessi. 3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in I. n. 176/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va dato atto della tempestività del ricorso, che risulta depositato nel rispetto del termine di cui all'art. 625 bis, comma 2, cod.proc.pen. 2. Va, poi, ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto.La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna. L'errore di fatto - qui dedotto - viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821). In particolare, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, Rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686). Inoltre, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod.proc.pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima, ovvero quando l'omissione sia soltanto apparente, in quanto le censure formulate con il relativo motivo sono state esaminate con altro motivo ritenuto assorbente (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, rv. 221283; Sez 2 n. 46044 del 3.11.2004, Rv 230584; Sez.5, n.11752 del 16/12/2008, dep.17/03/2009, Rv.243773; Sez.6, n.16287 del 10/02/2015, Rv.263113). 3. Alla luce di queste necessarie premesse vanno esaminati i motivi di ricorso.Osserva il Collegio che, pur in presenza di una omessa espressa disamina, il quarto motivo di ricorso, deve considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura della motivazione. Il tema oggetto del quarto motivo di ricorso relativo alla violazione della regola cautelare da parte dell'imputato (non aver adottato le opportune cautele nel custodire i cavalli in suo uso e, in particolare, nel non aver predisposto una recinzione di altezza sufficiente ad impedire lo sconfinamento degli stessi) è stato, infatti, implicitamente esaminato dalla Corte di cassazione laddove si è rimarcato che "risultava inequivoca la circostanza dell'abituale sconfinamento dei cavalli" e che la Corte di appello "considerate le dichiarazioni dei testimoni dell'accusa e della difesa, di cui dà dettagliatamente conto, è pervenuta, con un ragionamento logico che si sottrae a qualunque censura prospettabile in questa sede, alla conclusione che il fuoco era stato appiccato dopo l'incidente". Tale motivazione costituisce adeguata argomentazione per ritenere esaminata e disattesa la doglianza relativa alla individuazione della regola cautelare violata dall'imputato e, cioè, aver realizzato una recinzione di altezza inidonea ad impedire Io sconfinamento che, abitualmente la superavano e sconfinavano sulla pubblica via; irrilevante ai fini della verificazione dell'evento, poi, era l'incendio del podere in quanto verificatosi dopo l'evento oggetto di processo. Indi, nel prosieguo della motivazione, è stato esaminato anche l'ulteriore profilo, concernente la deduzione di un eventuale concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento; in particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto ragionevole il giudizio della Corte di appello sulla irrilevanza di una perizia, ritenendo adeguate le argomentazioni relative alla valutazione di completezza del materiale istruttorio, in quanto, emergeva chiaramente che "la causa del sinistro è, dunque, da rinvenirsi nell'improvvisa comparsa sulla strada del cavallo", dimodochè anche nel caso la vittima avesse violato le regole del codice della strada, l'evento mortale si sarebbe comunque verificato. Neppure può ritenersi omessa la considerazione di una parte del quinto motivo di ricorso per cassazione, concernente i risvolti sul danno civile dell'eventuale concorso di colpe. Va considerato, infatti, che i Giudici di merito hanno liquidato solo una provvisionale, nei limiti del danno di cui hanno ritenuto raggiunta la prova. La motivazione sui profili civilistici, pertanto, risulta implicita nella parte della sentenza in cui è stato affermato che l'eventuale contributo del comportamento colposo della vittima non avrebbe escluso la responsabilità dell'imputato né concorso a determinare l'evento. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp
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