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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03599/2026

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 3 ottobre 2024 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 10 novembre 2022 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato in concorso a lei ascritto ( artt. 110, 624 e 625, commi 2 e 4, cod.pen.) e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate ed alla recidiva qualificata, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con i benefici di legge, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. ed ha riqualificato l’aggravante della destrezza in quella di minorata difesa, confermando la sentenza nel resto. 2.All’imputata era stato contestato il fatto, asseritamente commesso in [OSCURATO:PERSONA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente ad altre due complici, di aver prelevato all’interno del centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, occultandoli in grossi borsoni, n. 4 completi da letto nel negozio Kisené, n. 5 capi di abbigliamento del negozio Stradivarius, n. 5 capi di abbigliamento del negozio Piazza Italia, n. 2 paia di pantofole nel negozio Tiger e n. 4 pentole del negozio Kasanova.

Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità dell’imputata sulla base di quanto direttamente osservato dalla Polizia giudiziaria che, allertata dalla vigilanza del centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva sorpreso due donne in strada mentre cercavano di avvicinarsi ad un’auto parcheggiata all’esterno del centro all’interno della quale venivano rinvenuti alcuni beni già sottratti.

L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava conferma nella sentenza d’appello, tranne che per la diversa valutazione in ordine alle aggravanti contestate.

3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’improcedibilità dell’azione penale.

Si assume che la denuncia in atti, formalizzata dalla dipendente del negozio di abbigliamento, non presenta le caratteristiche proprie della denuncia-querela, sia sotto il profilo del soggetto che del contenuto dell’atto e che sulla questione proposta nei motivi di appello il giudice del gravame non si é pronunciato.

Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione sul motivo di appello n. 4 afferente al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale dilieve entità ex art. 62 n. 4 cod.pen. 3.

Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.

Va in primo luogo rilevato che a seguito dell’entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 della c.d. [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto di cui all’art. 624 cod.pen. aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 cod.pen., escluse alcune limitate eccezioni nella specie non ricorrenti, é divenuto perseguibile a querela.

Stante la natura mista, sostanziale e processuale della querela, trova applicazione l’art. 2, comma 4, cod.pen. secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”.

Nella specie la ricorrente lamenta la mancata pronuncia da parte della Corte di merito in ordine alla dedotta improcedibilità sopravvenuta dell’azione penale ex art. 529 cod.proc.pen. stante la mancanza di una valida querela da parte della persona offesa.

Ebbene, deve ritenersi che tale prospettazione sia stata correttamente disattesa, pur se implicitamente,dalla Corte di merito.

Avuto riguardo al capo di imputazione, il reato contestato é un unico furto perpetrato all’interno del centro Commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” sito in [OSCURATO:PERSONA] tanto che non risultacontestata la continuazione tra più reati di furto.

Peraltro, nel porre il tema della procedibilità, la ricorrente non ha mosso censure alla sentenza nella parte in cui le attribuisce un solo furto, nei termini indicati dalla imputazione.

Ne deriva, pertanto, che in ragione della contestazione di un unico reato, trova applicazione l’art. 122 cod.pen. secondo cui “il reato commesso in danno di più persone é punibile anche se la querela é proposta da una soltanto di esse”.

Ne consegue che nel caso all’esame é sufficiente rilevare che in atti risulta il verbale di ricezione della querela sporta in data 26.2.2018 presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal Direttore del negozio Piazza Italia il quale ha espressamente chiesto la punizione degli autori del furto.

Ed invero con riguardo alla legittimazione del medesimo, va rilevato che ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, si è ritenuto legittimato a proporrequerela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale sia in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/ 2018, dep. 2019,) Rv. 275342) sia la cassiera ( Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 19/02/2024, Rv. 285824), sia il Direttore dell’esercizio (Sez. 4, n.8094 del 29/01/2014, dep. 2014, Rv. 259289).

Quanto al contenuto, dal tenore dell’atto emergono chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, risultando la censura proposta a riguardo del tutto generica.

2. Il secondo motivo di ricorso é invece fondato.

Ed invero la Corte di merito non ha risposto in ordine alla questione devoluta con il motivo n. 4 dell’atto di appello in cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. né la censura é stata riportata nella sentenza tra i motivi di gravame.

3. In conclusione la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla predetta questione, dovendo il ricorso essere rigettato per il resto.

P.Q.M annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Rigetta il ricorso nel resto.

Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2024 la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia con cui il locale Tribunale in data 10 novembre 2022 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto aggravato in concorso a lei ascritto ( artt. 110, 624 e 625, commi 2 e 4, cod.pen.) e concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate ed alla recidiva qualificata, l’aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia con i benefici di legge, ha escluso l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod.pen. ed ha riqualificato l’aggravante della destrezza in quella di minorata difesa, confermando la sentenza nel resto. 2.All’imputata era stato contestato il fatto, asseritamente commesso in [OSCURATO:PERSONA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], unitamente ad altre due complici, di aver prelevato all’interno del centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]”, occultandoli in grossi borsoni, n. 4 completi da letto nel negozio Kisené, n. 5 capi di abbigliamento del negozio Stradivarius, n. 5 capi di abbigliamento del negozio Piazza Italia, n. 2 paia di pantofole nel negozio Tiger e n. 4 pentole del negozio Kasanova. Il giudice di primo grado ha ritenuto la responsabilità dell’imputata sulla base di quanto direttamente osservato dalla Polizia giudiziaria che, allertata dalla vigilanza del centro commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], aveva sorpreso due donne in strada mentre cercavano di avvicinarsi ad un’auto parcheggiata all’esterno del centro all’interno della quale venivano rinvenuti alcuni beni già sottratti. L’impianto motivatorio della sentenza di primo grado trovava conferma nella sentenza d’appello, tranne che per la diversa valutazione in ordine alle aggravanti contestate. 3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’improcedibilità dell’azione penale. Si assume che la denuncia in atti, formalizzata dalla dipendente del negozio di abbigliamento, non presenta le caratteristiche proprie della denuncia-querela, sia sotto il profilo del soggetto che del contenuto dell’atto e che sulla questione proposta nei motivi di appello il giudice del gravame non si é pronunciato. Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza di motivazione sul motivo di appello n. 4 afferente al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale dilieve entità ex art. 62 n. 4 cod.pen. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiestoil rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va in primo luogo rilevato che a seguito dell’entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 della c.d. [OSCURATO:PERSONA] di cui al d.lgs. n. 150 del 2022 il reato di furto di cui all’art. 624 cod.pen. aggravato dalle circostanze di cui all’art. 625 cod.pen., escluse alcune limitate eccezioni nella specie non ricorrenti, é divenuto perseguibile a querela. Stante la natura mista, sostanziale e processuale della querela, trova applicazione l’art. 2, comma 4, cod.pen. secondo cui “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo”. Nella specie la ricorrente lamenta la mancata pronuncia da parte della Corte di merito in ordine alla dedotta improcedibilità sopravvenuta dell’azione penale ex art. 529 cod.proc.pen. stante la mancanza di una valida querela da parte della persona offesa. Ebbene, deve ritenersi che tale prospettazione sia stata correttamente disattesa, pur se implicitamente,dalla Corte di merito. Avuto riguardo al capo di imputazione, il reato contestato é un unico furto perpetrato all’interno del centro Commerciale “[OSCURATO:PERSONA]” sito in [OSCURATO:PERSONA] tanto che non risultacontestata la continuazione tra più reati di furto. Peraltro, nel porre il tema della procedibilità, la ricorrente non ha mosso censure alla sentenza nella parte in cui le attribuisce un solo furto, nei termini indicati dalla imputazione. Ne deriva, pertanto, che in ragione della contestazione di un unico reato, trova applicazione l’art. 122 cod.pen. secondo cui “il reato commesso in danno di più persone é punibile anche se la querela é proposta da una soltanto di esse”. Ne consegue che nel caso all’esame é sufficiente rilevare che in atti risulta il verbale di ricezione della querela sporta in data 26.2.2018 presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal Direttore del negozio Piazza Italia il quale ha espressamente chiesto la punizione degli autori del furto. Ed invero con riguardo alla legittimazione del medesimo, va rilevato che ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, si è ritenuto legittimato a proporrequerela, anche quando non sia munito dei poteri di rappresentanza del proprietario, il responsabile della sicurezza dell'esercizio commerciale sia in quanto titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 3736 del 04/12/ 2018, dep. 2019,) Rv. 275342) sia la cassiera ( Sez. 4, n. 7193 del 20/12/2023, dep. 19/02/2024, Rv. 285824), sia il Direttore dell’esercizio (Sez. 4, n.8094 del 29/01/2014, dep. 2014, Rv. 259289). Quanto al contenuto, dal tenore dell’atto emergono chiari elementi sintomatici della volontà di perseguire il responsabile del reato, risultando la censura proposta a riguardo del tutto generica. 2. Il secondo motivo di ricorso é invece fondato. Ed invero la Corte di merito non ha risposto in ordine alla questione devoluta con il motivo n. 4 dell’atto di appello in cui si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di lieve entità di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. né la censura é stata riportata nella sentenza tra i motivi di gravame. 3. In conclusione la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio limitatamente alla predetta questione, dovendo il ricorso essere rigettato per il resto. P.Q.M annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Visto l’art. 624 cod.proc.pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata. Così
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