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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 1971

Cassazione n. 18375/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1971 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 23 febbraio 2016, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di appropriazione indebita aggravata, a lui ascritto, perché il fatto non sussiste e, invece, ravvisando gli estremi della fattispecie delittuosa contestata, ne ha dichiarato la penale responsabilità condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, che invoca l'estinzione del reato per prescrizione, è privo dei requisiti di specificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata che (cfr., pag. 4) ha puntualmente affrontato la questione e specificamente motivato sul momento consumativo del reato individuandolo nella ricezione della missiva con cui era stata sollecitata la restituzione degli utensili e, a séguito della omessa loro riconsegna, quello in cui si era manifestata l'interversio possessionis, palesatasi proprio con la intenzione del ricorrente di trattenerli nonostante al formale intimazione ricevuta; considerato che la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, avendo la corte di appello (cfr., pag. 5) congruamente giustificato l'esclusione del beneficio sulla base del comportamento serbato dall'imputato, ritenuto, anche sotto il profilo temporale, di gravità tale da non consentire la formulazione di una prognosi positiva ex art. 164 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/06/1971 avverso la sentenza del 07/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce ha riformato la sentenza con cui il Tribunale di quella stessa città, in data 23 febbraio 2016, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di appropriazione indebita aggravata, a lui ascritto, perché il fatto non sussiste e, invece, ravvisando gli estremi della fattispecie delittuosa contestata, ne ha dichiarato la penale responsabilità condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; rilevato che il primo motivo di ricorso, che invoca l'estinzione del reato per prescrizione, è privo dei requisiti di specificità, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata che (cfr., pag. 4) ha puntualmente affrontato la questione e specificamente motivato sul momento consumativo del reato individuandolo nella ricezione della missiva con cui era stata sollecitata la restituzione degli utensili e, a séguito della omessa loro riconsegna, quello in cui si era manifestata l'interversio possessionis, palesatasi proprio con la intenzione del ricorrente di trattenerli nonostante al formale intimazione ricevuta; considerato che la seconda doglianza, con cui si censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondata, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); osservato che anche l'ultimo motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere del tutto generico, è manifestamente infondato, avendo la corte di appello (cfr., pag. 5) congruamente giustificato l'esclusione del beneficio sulla base del comportamento serbato dall'imputato, ritenuto, anche sotto il profilo temporale, di gravità tale da non consentire la formulazione di una prognosi positiva ex art. 164 cod. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estenso
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