CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12215/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata 1'11 maggio 2021 dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che — quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha rigettato l'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i seguenti delitti: - delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso dall'anno 2001 al 2008 ed oggetto della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 27 febbraio 2016, irrevocabile il 14 marzo 2017; - delitto di cui all'art. 390 cod. pen., commesso il 23 febbraio 2006 ed il 30 novembre 2005, oggetto della sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 5 giugno 2021, irrevocabile il 20 agosto 2012. L'annullamento della prima sezione penale del primo provvedimento emesso ex art. 671 cod. proc. pen. — che aveva respinto la domandata continuazione — fondava sulla necessità di: - prescindere dall'esclusione, nel processo per procurata inosservanza di pena, della circostanza aggravante di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella I. 12 luglio 1991, n. 203; - verificare il tempus commissi delicti del reato ex art. 390 cod. pen. rispetto all'adesione di Ficarra al sodalizio e non già alla costituzione di quest'ultimo; - enucleare, nell'ambito del tempus commissi delicti del reato di cui all'art.390 cod. pen. (indicato in imputazione "dal 19.4.2000 sino al 7.6.2006"), specifici episodi. 2. Contro l'ordinanza di cui sopra il condannato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. L'unico motivo di ricorso lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'ordinanza impugnata avrebbe disatteso i dicta della sentenza di annullamento e non avrebbe considerato che l'agevolazione della latitanza del fratello Vincenzo da parte del ricorrente era stata considerata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] come sintomatica della sua appartenenza 'ndranghetista. Non potrebbe pretendersi — prosegue il ricorso — che tutti i singoli reati siano stati progettati in dettaglio ab initio, ma sarebbe stato necessario investigare circa l'esistenza di indici sintomatici rivelatori dell'ideazione e della determinazione volitiva unitaria dei reati. La motivazione dell'ordinanza impugnata sarebbe soltanto apparente in quanto fondata su argomentazioni generiche e meramente assertive oltre che errata in diritto, in quanto l'aiuto prestato alla latitanza del fratello costituiva una manifestazione tipica del fenomeno associativo. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. La Corte di appello aveva compiutamente spiegato — sostiene il Procuratore generale — che la procurata inosservanza di pena era frutto di una deliberazione contingente. Né il ricorrente ha provato — neppure in via indiziaria o logica — che la condotta associativa e il reato di procurata inosservanza di pena fossero espressione di una previa e unitaria risoluzione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Per chiarire le ragioni dell'odierna decisione, occorre precisare che la Corte di appello, nel dare seguito al mandato della sentenza rescindente, ha svolto due operazioni preliminari. Da una parte, ha individuato quale fosse l'epoca di commissione del delitto associativo. Ed è così che, rievocate le fonti di prova del processo "Reggio sud", la Corte territoriale ha collocato la partecipazione 'ndranghetista di Ficara "formalmente", sulla scorta della delimitazione temporale del Giudice di prime cure, a partire dal 9 maggio 2001. Tuttavia, ad onta dell'assoluzione per il delitto associativo nel processo "Valanidi" quanto al periodo precedente, la Corte distrettuale ha tratto da una serie di fonti di prova che la militanza associativa potesse risalire finanche alla metà degli anni '90. Altra operazione svolta dalla Corte territoriale è quella che ha condotto a ritenere che i due episodi rilevanti ex art. 390 cod. pen. si collocano il 30 novembre 2006 e il 23 febbraio 2006, quindi ben oltre l'adesione alla compagine come sopra precisata. Nell'ambito di questa lettura delle risultanze processuali, la Corte di appello ha altresì osservato che l'ordine di esecuzione nei confronti del fratello del ricorrente è del 4 febbraio 2003, sicché, per riconoscere la continuazione, sarebbe stato necessario ritenere che, all'atto dell'adesione al sodalizio, il ricorrente si fosse non solo prefigurato di favorire la latitanza del congiunto, ma ancor prima, che questi sarebbe stato destinatario di un ordine di esecuzione e che avrebbe poi deciso di sottrarvisi. Si tratta di un'argomentazione solida, che risponde alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334- 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato e altri, Rv. 259481). Tale logica decisoria non è stata attaccata dal ricorrente, che non ha proprio affrontato questo snodo motivazionale, perdendosi in una serie di considerazioni generiche, che non hanno colto la reale ratio decidendi del provvedimento impugnato. Peraltro, un indice esteriore di inammissibilità del ricorso è anche costituito dal fatto che la parte — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/2/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]