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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30457/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 05/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 02/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era stato riconosciuto in quella sede responsabile del reato di cui all'ad. 646 cod. pen. e condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'ad. 124 cod. pen. per tardività della querela, è inammissibile perché, di fatto, è finalizzato a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazione estranee al sindacato di legittimità, in ordine ai presupposti circa la acquisita consapevolezza, in capo alla persona offesa, della rilevanza penale della condotta; ed è appena il caso di ribadire il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'ad 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero all'esito del sopravvenire di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere; Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi); ricorrente e condivisa dal collegio è, inolltre, l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc.

Moggi ed altri ma, anche, Cass.

SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri); • rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 05/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Trani in data 02/05/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che era stato riconosciuto in quella sede responsabile del reato di cui all'ad. 646 cod. pen. e condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui la difesa deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'ad. 124 cod. pen. per tardività della querela, è inammissibile perché, di fatto, è finalizzato a sollecitare una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti probatorie, operazione estranee al sindacato di legittimità, in ordine ai presupposti circa la acquisita consapevolezza, in capo alla persona offesa, della rilevanza penale della condotta; ed è appena il caso di ribadire il pacifico e consolidato il principio per cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (cfr., tra le tante, Cass. Pen., 2, 5.7.2019 n. 37.584, [OSCURATO:PERSONA]; Cass. Pen., 5, [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 14.660, Carniato che, infatti, aveva correttamente precisato che il termine di cui all'ad 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, né da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall'esito di tali indagini ovvero all'esito del sopravvenire di eventi che abbiano consentito di acquisire contezza del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva così consentendo alla persona offesa di determinarsi liberamente sulle iniziative da assumere; Cass. Pen., 5, 13.12.2000 n. 12.634, Bechis; Cass. Pen., 5, 25.6.2001 n. 31.964, Bianchi; Cass. Pen., 5, 9.7.2008 n. 33.466, Ladogana; Cass. Pen., 20.6.2014 n. 46.485, Lezzi); ricorrente e condivisa dal collegio è, inolltre, l'affermazione secondo cui, in tema di querela, l'onere della prova della intempestività della stessa è a carico del querelato che la deduce e, nella eventuale situazione di incertezza, va risolta a favore del querelante (cfr., in tal senso, ad esempio, Cass. Pen., 5, 17.1.2013 n. 13.335, PM e p.o. in proc. Moggi ed altri ma, anche, Cass. SS.UU., 21.12.2017 n. 12.213, Zucchi ed altri); • rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06
Sentenza Cassazione n. 30457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris