Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2025

Cassazione n. 36931/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di CATANIA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 marzo 2025, depositata in data 3 maggio 2025, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 28 gennaio 2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 4 e 6 cod. pen. (capo 1); al reato di cui all’art.416-tercod. pen. (capo 14): - per avere partecipato all’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] operante nella provincia di Catania, famiglia Ramacca (capo 1); - per il delitto di scambio elettorale politico mafioso in occasione della competizione elettorale delle elezioni amministrative nel Comune di Ramacca nell’ottobre 2021 (capo 14).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, mediante atto sottoscritto daidifensori di fiducia, articolato ne l motiv o di seguito esposti.

2.1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di autonoma valutazione.

La difesa lamenta che l’ordinanza genetica risulta essere sovrapponibile alla richiesta cautelare del Pubblico ministero senza alcuna valutazione e considerazione critica sia in punto di gravi indizi che di esigenze cautelari.

A fronte della specifica censuramossa attraverso il deposito di una memoria in data 18 marzo 2025, il Tribunale non ha fornito rispostaadeguata.

Nella memoria, infatti, la difesa aveva specificamente indicato i passi dell’ordinanza genetica affetti da nullità insanabile ce, se diversamente valutati rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, avrebbero condotto ad esiti processuali diversi.

2.2. Analoghe considerazioni valgono per le esigenze cautelari: l’ordinanza genetica si è limitata ad una valutazione cumulativa di tutte le posizioni senza soffermarsi sulla singola posizione del ricorrente che avrebbe necessitato di un giudizio individualizzante in relazione alla contestazione cautelare associativa chiusa e limitata daluglio 2021 ad agosto 2022 e a quella del capo 14 ) compresa tra agosto ed ottobre 2021, avuto riguardo al tempo trascorso.

L’ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione ai fini delle esigenze cautelari e si limita a richiamare la presunzione di legge in relazione alle contestazioni associative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. L’unico motivo è infondato.

Questa Corte, in punto di autonoma valutazione, ha costantemente evidenziato che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse daquelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep.2019, Esposito, Rv. 274760 -01) Ha ulteriormente chiarito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30774 del 20/06/2018, Pm. in proc.

Vizzì,Rv. 273658).

Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risponde alla specifica censura facendo buon governo dei principi ora richiamati.

In particolare,il Tribunale chiarisce che il Giudice per le indagini preliminari dell’ordinanza genetica ha commentato in modo sintetico gli elementi fattuali e valutativi contenuti nella richiesta cautelare dimostrando in tal modo di averli condivisi.

A fronte di un’ordinanza genetica particolarmente corposa - ove sono raccolte e correlate plurime intercettazioni di conversazioni con altre innumerevoli fonti di prova costituenti i gravi indizi di colpevolezza -la censura non chiarisce in maniera sufficientemente specifica a quali diversi esiti avrebbe dovuto condurre un’autonoma lettura di distinte fonti di prova.

Sul punto l’ordinanza impugnata, nel respingere la censura fornisce una motivazione immune da vizi: non è sufficiente indicare punti e brani del provvedimento impugnato coincidenti graficamente con quanto affermato nella richiesta cautelare, ma è necessario spiegare perché quei punti avrebbero dovuto essere diversamente valutati e per quale ragione tale diversa valutazione avrebbe condotto il giudice a conclusioni diverse.

2. Analoghe considerazioni possono essere espresse sotto il profilo delle esigenze cautelari.

La valutazione “asseritamente cumulativa” in punto di esigenze cautelari è smentita nel richiamo all’ordinanza genetica alla doppia presunzione di cui all’art.275 cod. proc. pen. in ragione della contestazione associativa e non può per siffatta ragione ritenersi che il giudice dell’ordinanza genetica abbia recepito acriticamente le ragioni e le richieste della pubblica accusa.

3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANIA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 marzo 2025, depositata in data 3 maggio 2025, il Tribunale di Catania, sezione del riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cittadino emessa in data 28 gennaio 2025 con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 416-bis, commi 1, 4 e 6 cod. pen. (capo 1); al reato di cui all’art.416-tercod. pen. (capo 14): - per avere partecipato all’associazione a delinquere di stampo mafioso denominata [OSCURATO:PERSONA] operante nella provincia di Catania, famiglia Ramacca (capo 1); - per il delitto di scambio elettorale politico mafioso in occasione della competizione elettorale delle elezioni amministrative nel Comune di Ramacca nell’ottobre 2021 (capo 14). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’indagato, mediante atto sottoscritto daidifensori di fiducia, articolato ne l motiv o di seguito esposti. 2.1. Con l’unico motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancanza di autonoma valutazione. La difesa lamenta che l’ordinanza genetica risulta essere sovrapponibile alla richiesta cautelare del Pubblico ministero senza alcuna valutazione e considerazione critica sia in punto di gravi indizi che di esigenze cautelari. A fronte della specifica censuramossa attraverso il deposito di una memoria in data 18 marzo 2025, il Tribunale non ha fornito rispostaadeguata. Nella memoria, infatti, la difesa aveva specificamente indicato i passi dell’ordinanza genetica affetti da nullità insanabile ce, se diversamente valutati rispetto alla richiesta del Pubblico ministero, avrebbero condotto ad esiti processuali diversi. 2.2. Analoghe considerazioni valgono per le esigenze cautelari: l’ordinanza genetica si è limitata ad una valutazione cumulativa di tutte le posizioni senza soffermarsi sulla singola posizione del ricorrente che avrebbe necessitato di un giudizio individualizzante in relazione alla contestazione cautelare associativa chiusa e limitata daluglio 2021 ad agosto 2022 e a quella del capo 14 ) compresa tra agosto ed ottobre 2021, avuto riguardo al tempo trascorso. L’ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione ai fini delle esigenze cautelari e si limita a richiamare la presunzione di legge in relazione alle contestazioni associative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. L’unico motivo è infondato. Questa Corte, in punto di autonoma valutazione, ha costantemente evidenziato che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse daquelle adottate (Sez. 1, n. 46447 del 16/10/2019, Firozpoor, Rv. 277496; Sez. 1, n. 333 del 28/11/2018, dep.2019, Esposito, Rv. 274760 -01) Ha ulteriormente chiarito che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purché dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (Sez. 6 n. 30774 del 20/06/2018, Pm. in proc. Vizzì,Rv. 273658). Nel caso in esame, l’ordinanza impugnata risponde alla specifica censura facendo buon governo dei principi ora richiamati. In particolare,il Tribunale chiarisce che il Giudice per le indagini preliminari dell’ordinanza genetica ha commentato in modo sintetico gli elementi fattuali e valutativi contenuti nella richiesta cautelare dimostrando in tal modo di averli condivisi. A fronte di un’ordinanza genetica particolarmente corposa - ove sono raccolte e correlate plurime intercettazioni di conversazioni con altre innumerevoli fonti di prova costituenti i gravi indizi di colpevolezza -la censura non chiarisce in maniera sufficientemente specifica a quali diversi esiti avrebbe dovuto condurre un’autonoma lettura di distinte fonti di prova. Sul punto l’ordinanza impugnata, nel respingere la censura fornisce una motivazione immune da vizi: non è sufficiente indicare punti e brani del provvedimento impugnato coincidenti graficamente con quanto affermato nella richiesta cautelare, ma è necessario spiegare perché quei punti avrebbero dovuto essere diversamente valutati e per quale ragione tale diversa valutazione avrebbe condotto il giudice a conclusioni diverse. 2. Analoghe considerazioni possono essere espresse sotto il profilo delle esigenze cautelari. La valutazione “asseritamente cumulativa” in punto di esigenze cautelari è smentita nel richiamo all’ordinanza genetica alla doppia presunzione di cui all’art.275 cod. proc. pen. in ragione della contestazione associativa e non può per siffatta ragione ritenersi che il giudice dell’ordinanza genetica abbia recepito acriticamente le ragioni e le richieste della pubblica accusa. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-te
Sentenza Cassazione n. 36931/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris