CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44483/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova confermava la decisione emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione a plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso la sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 62- bis cod. pen., avendo la Corte di merito negato il riconoscimento delle attenuanti generiche senza valutare le condizioni personali e familiari dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile, perché censura il trattamento punitivo, il quale, diversamente da quanto prospettato, è sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte di merito, infatti, ha correttamente negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non solo evidenziando l'insussistenza di elementi valutabili a tale scopo, peraltro nemmeno puntualmente indicati sdal ricorrente, ma individuando, quale elemento ostativo, il precedente penale specifico di cui è gravato l'imputato. Si tratta di una valutazione di fatto logicamente motivata e conforme ai principi costantemente predicati da questa Corte di legittimità in ordine alle valutazioni che il giudice di merito è chiamato a compiere ai fili del riconoscimento ovvero del diniego delle circostanze attenuanti generiche. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della cauEa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quela al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentc , delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 12/11/2021. Il Consigliere est