CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2022
Cassazione n. 09945/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ORDINANZA sul ricorso 22523/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Societa' a [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.10 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, giuste procure in calce al ricorso; -ricorrenti - contro F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro Numero di raccolta generale 9945/2022tempore, Data pubblicazione 28/03/2022 elettivamente domiciliata in Roma, Viale di [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio n. 1/a, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], in persona dei commissari liquidatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1445/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 Numero di raccolta generale 9945/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] La ingg. Ettore e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:SOCIETA]. , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16118/2011 con cui il Tribunale di Roma ha intimato loro (il primo quale debitore, gli altri come fideiussori) il pagamento della somma di € 1.109.108,00, oltre interessi, dovuta quale saldo passivo del c/c bancario n. 0385720943. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., rilevando che gli opponenti avevano sollevato tardivamente, solo con le memorie ex art. 183 comma 6° n. 2 cod. proc. civ., l’eccezione di illecita applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali da parte dell’istituto bancario e osservando, nel merito, che le parti avevano convenuto l’applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi con pari reciprocità e che solo genericamente la parte opponente aveva dedotto violazioni relative all’applicazione di interessi oltre soglia. La Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello. In particolare, per quanto ancora rileva, il giudice di secondo grado, dopo aver premesso che il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità deve essere sempre coordinato con il principio della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., ha osservato che il primo giudice non avrebbe potuto rilevare la questione d’ufficio, in difetto di un’eccezione, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente avrebbe potuto introdurre solo con l’atto di opposizione e non successivamente. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandolo a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria ex art. 58 TUB dei crediti vantati dall’istituto di credito verso i ricorrenti) hanno resistito in giudizio con controricorso.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 Numero di raccolta generale 9945/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in l.c.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato le memorie Data pubblicazione 28/03/2022 ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art.1421 cod. civ.. Deducono i ricorrenti che la Corte d’Appello non ha considerato che l’opposizione a decreto ingiuntivo determina l’instaurazione di un giudizio ordinario di cognizione nel quale il debitore, pur rivestendo formalmente la qualità di attore, assume, in realtà, la posizione di convenuto sostanziale. Ne consegue che le eccezioni e deduzioni del convenuto, non potendosi configurare come domande giudiziali, non potranno porsi in rapporto genetico con il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di alcune clausole contrattuali. I ricorrenti sostengono quindi che sia il primo giudice che la Corte d’Appello ben avrebbero potuto d’ufficio rilevare la nullità, fondandosi quest’ultima su elementi acquisiti in giudizio. In particolare, con riferimento alla dedotta applicazione di interessi usurari da parte della banca, dalla relazione tecnica allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma 6° cod. proc. civ., era possibile evincere i i trimestri in cui vi era stato il superamento del tasso soglia. Sempre nella stessa relazione tecnica era stato, inoltre, evidenziato che Carifac aveva illegittimamente applicato commissioni di massimo scoperte nulle per indeterminatezza dell’oggetto. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n.55, per avere la Corte d’Appello liquidato il compenso per una fase (quella istruttoria) che non era mai stata svolta. 3. Va preliminarmente dichiarata l’improcedibilità, ex art. 83 comma 3° TUB, dell’azione promossa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per effetto dell’assoggettamento del predetto istituto bancario alla procedura della liquidazione coatta amministrativa (vedi sul punto Cass. n. 9461/2020).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 Numero di raccolta generale 9945/2022 Deve, inoltre, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:SOCIETA]., avendo il predetto istituto bancario dimostrato che il credito di cui al rapporto bancario di cui è causa, in quanto credito a “sofferenza”, è stato escluso dal contratto di cessione di ramo d’azienda stipulato il 26 giugno 2017. Deve, invece, dichiararsi la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA]. - intervenuta nel presente giudizio di legittimità - quale cessionario del credito di cui è causa, con contratto di cessione dei crediti in blocco, ex art. 58 T.U.B., del 29.12.2016. 4. Quanto al merito, il primo motivo è fondato. Vanno preliminarmente rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da [OSCURATO:SOCIETA]. In proposito, è stato dedotto dalla predetta società che il ricorso per cassazione difetterebbe del requisito di autosufficienza sul rilievo che i ricorrenti avrebbero omesso di indicare e trascrivere da quali elementi acquisiti al giudizio il Giudice avrebbe potuto e/o dovuto accertare l’asserita nullità delle clausole, non individuando e trascrivendo le clausole negoziali del contratto di conto corrente bancario asseritamente formulate in violazione delle norme sull’anatocismo e della legge antiusura, e non chiarendo se gli stessi ricorrenti avessero mai individuato tali clausole e in quale atto ciò sarebbe avvenuto. Tale eccezione non è fondata. In primo luogo i ricorrenti hanno dedotto di aver fornito nella memoria ex art. 183 comma 2° cod. proc. civ., depositata in primo grado, tutti gli elementi idonei a consentire il rilievo da parte del giudice delle eccepite nullità, essendo state indicate le pagine della consulenza contabile (allegata alla stessa memoria) nelle quali era stata evidenziata l’applicazione di interessi usurari nonché l’applicazione di commissioni di massimo scoperto nulle per indeterminatezza dell’oggetto. In ogni caso, è indubitabile che la concreta individuazione, in questa fase del procedimento, da parte dei ricorrenti, delle clausole asseritamente viziate da nullità, non fosse indispensabile, non avendo la Corte esaminato il merito delle questioni sottoposte al suo esame, avendo definito il giudizio con una statuizione F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 Numero di raccolta generale 9945/2022 di natura strettamente processuale, ovvero che “il primo giudice non avrebbe Data pubblicazione 28/03/2022 potuto rilevare la questione d’ufficio, in difetto di un’eccezione, che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente avrebbe potuto introdurre solo con l’atto di opposizione e non successivamente”. Una tale affermazione è giuridicamente erronea. In proposito, va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. S.U. n. 7294/2017; Cass. n. 19251/2018; Cass. n. 19161/2020) che in una controversia avente ad oggetto il riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – come il rapporto bancario di cui è causa - afferendo la questione della nullità ai fatti costitutivi della domanda, trattasi di eccezione in senso lato, come tale rilevabile d'ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c.. Tale impostazione è coerente con quanto già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 26242/2014, secondo cui nel giudizio di appello ed in quello di cassazione, il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa, in primo grado, di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Nella predetta sentenza, questa Corte ha, altresì, osservato che la "rilevazione" "ex officio" delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte, ed altresì per le ipotesi di nullità speciali o "di protezione") è sempre obbligatoria, purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; la loro "dichiarazione", invece, ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa (salvo per le nullità speciali, che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione. Va, inoltre, rilevato che, in ogni caso, è giuridicamente erroneo il richiamo effettuato dalla sentenza impugnata all’affermazione di questa Corte (Cass. n. 23656/2011) secondo cui il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità di un contratto ex art. 1421 cod. civ. va sempre coordinato con il principio della domanda fissato dagli artt. 99 e 112 cod. proc. civ..F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 Numero di raccolta generale 9945/2022 Nel caso di specie, gli odierni ricorrenti, nel giudizio di opposizione a decreto Data pubblicazione 28/03/2022 ingiuntivo dai medesimi instaurato, pur rivestendo formalmente la qualità di attori, erano, in realtà, convenuti sostanziali. Gli odierni ricorrenti hanno proposto una domanda di restituzione dell’indebito, ma hanno sollevato l’eccezione di nullità del contratto bancario al solo scopo di paralizzare la pretesa della banca. Ne consegue che l’assunto della Corte di merito in ordine all'intempestività della deduzione da parte degli opponenti della nullità contrattuale – come già illustrato, ad avviso della sentenza impugnata, tale eccezione avrebbe dovuto essere necessariamente sollevata nell’atto di citazione in opposizione – è errato proprio perché gli stessi rivestivano la posizione di convenuti, in senso sostanziale, rispetto alla pretesa azionata in via monitoria dalla banca. 5. Il secondo motivo, concernente la statuizione sulle spese nel giudizio di appello, è assorbito. Ne consegue che, nei rapporti tra gli odierni ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA], la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Infine, deve disporsi la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a., essendosi il predetto istituto inutilmente difeso anche nel merito e comunque con il patrocinio dello stesso legale di [OSCURATO:SOCIETA]. Deve disporsi, altresì, la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra i ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non essendo emersa un’evidenza inoppugnabile della mancata ricomprensione del credito bancario di cui è causa tra quelli ceduti con il contratto di cessione di ramo d’azienda del 25 giugno 2017. P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso verso [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a.; dichiara il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; dichiara la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA].;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 22523/2017 Numero sezionale 463/2022 Numero di raccolta generale 9945/2022 compensa integralmente le spese di lite tra gli odierni ricorrenti, da un lato, e Data pubblicazione 28/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] in l.c.a e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dall’altro; nei rapporti tra gli odierni ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA]., accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 4.02.2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : S