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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20323/2026

Testo disponibile della fonte

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omiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –controC.E.R.C. [OSCURATO:PERSONA]’ S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro-tempore, con sede inNapoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7 – n. 390/2018, depositata il 18gennaio 2018;Numero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi: [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a.) cartella di pagamento n. 071-2015-0076351653, con laquale chiedeva il pagamento della somma di € 315.783,77 atitolo di IRES per l’anno 2011, oltre sanzioni ed interessi, aseguito di controllo formale ex artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulladichiarazione Mod.

CNM/2012 ([OSCURATO:PERSONA] annod’imposta 2011).In precedenza, in data 15 settembre 2014 era stata notificataalla società comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5,l. 27 luglio 2000, n. 212, con la quale venivano liquidati gliimporti dovuti, in forza di controllo automatizzato.A seguito di tale comunicazione, la società provvedeva allapresentazione di un piano rateale, ripartendo il debito in 20rate di € 13.081,28 (ciascuna riportante il codice tributocapitale 9001, oltre i relativi interessi da rateazione, codicetributo 9002).Poiché il primo versamento veniva eseguito tardivamente indata 16 ottobre 2014, anziché alla scadenza del 15 ottobre2014, la contribuente decadeva dal beneficio, con conseguenteiscrizione a ruolo dell’intero importo e notificazione dellacartella di pagamento in questione.2.

Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaR.G.

N. 20613/2018 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4408/2016,depositata il 9 marzo 2016, lo accoglieva, annullando la cartellain oggetto e compensando le spese di lite.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 7,con sentenza n. 390/2018, pronunciata il 5 dicembre 2017, edepositata in segreteria il 18 gennaio 2018, dichiaravainammissibile l’appello, con compensazione delle spese di lite.5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 3 luglio 2018).La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 18dicembre 1997, n. 462, in combinato disposto con l’art. 36-bisd.P.R. n. 600/1973 e con l’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che, avendo ilcontribuente optato per il pagamento rateale, le impostepreviste avrebbero dovuto essere versate alle scadenzepattuite, nel mentre, nel caso di specie, il pagamento dellaprima rata era avvenuto in ritardo (sia pure di un solo giorno),con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero, ed applicazionedelle relative sanzioni.R.G.

N. 20613/2018 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/20262.

Il motivo è fondato.La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appelloproposto dall’Agenzia, in quanto «non allineato sulle statuizionicompendiate nella decisione di prime cure», che aveva accoltoil ricorso proposto dalla società contribuente, considerando chetrattavasi di lieve inadempimento, secondo quanto previstodall’art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (inseritodall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159),che, seppur non applicabile al caso di specie, avrebbe costituitocomunque un criterio di valutazione per operare la distinzionetra “mancato pagamento” e “tardivo pagamento”.In realtà, l’Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, ha sìcontestato l’applicazione del citato art. 15-ter d.P.R. n.602/1973 (che non riguarda l’annualità 2011, trattandosi dirateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, e che come tale siapplica alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corsoal 31 dicembre 2012 e successivi: cfr. art. 15, comma 4, d.lgs.n. 159/2015), ma lo ha fatto proprio per escludere lalegittimità, nel caso di specie, della distinzione tra “omessopagamento” e “tardivo pagamento”, e per escludere la nozionedi lieve inadempimento idonea ad escludere la legittimità delladecadenza dal beneficio della rateazione.Ciò posto, è noto che, secondo l’art. 3-bis, comma 4, d.lgs.n. 462/1997, nel testo vigente ratione temporis, «il mancatopagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3,ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro iltermine di pagamento della rata successiva, comporta ladecadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,R.G.

N. 20613/2018 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, èiscritto a ruolo».Nel caso di specie, è pacifico che il pagamento della primarata sia avvenuto il giorno successivo alla relativa scadenza, eciò giustifica pienamente l’intervenuta decadenza dellacontribuente dal beneficio della rateazione, e l’applicazionedelle relative sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997.Invero, nel caso di rateizzazione del debito fiscale previstadall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, il termine per lanotificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alleiscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamentorateale - deve intendersi previsto a pena di decadenza dellapotestà di riscossione (Cass. 16 luglio 2025, n. 19703).Conseguentemente, non potendosi configurare, nella specie,una distinzione tra “omesso pagamento” e “tardivopagamento”, anche il ritardo di un solo giorno determina ilmancato pagamento nei termini, e la decadenza dal beneficiodella rateazione.3.

Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigettodel ricorso originario proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]4.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellacontroricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito.

P.Q.MR.G.

N. 20613/2018 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dallaC.E.R.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spesedel presente giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi dimerito.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 20613/2018 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
omiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –controC.E.R.C. [OSCURATO:PERSONA]’ S.P.A., inpersona del legale rappresentante pro-tempore, con sede inNapoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 32, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,– controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7 – n. 390/2018, depositata il 18gennaio 2018;Numero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera diconsiglio del 21 aprile 2026 dal consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA];1. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi: [OSCURATO:SOCIETA].s.p.a.) cartella di pagamento n. 071-2015-0076351653, con laquale chiedeva il pagamento della somma di € 315.783,77 atitolo di IRES per l’anno 2011, oltre sanzioni ed interessi, aseguito di controllo formale ex artt. 36-bis d.P.R. 29 settembre1973, n. 600 e 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sulladichiarazione Mod. CNM/2012 ([OSCURATO:PERSONA] annod’imposta 2011).In precedenza, in data 15 settembre 2014 era stata notificataalla società comunicazione di irregolarità ex art. 6, comma 5,l. 27 luglio 2000, n. 212, con la quale venivano liquidati gliimporti dovuti, in forza di controllo automatizzato.A seguito di tale comunicazione, la società provvedeva allapresentazione di un piano rateale, ripartendo il debito in 20rate di € 13.081,28 (ciascuna riportante il codice tributocapitale 9001, oltre i relativi interessi da rateazione, codicetributo 9002).Poiché il primo versamento veniva eseguito tardivamente indata 16 ottobre 2014, anziché alla scadenza del 15 ottobre2014, la contribuente decadeva dal beneficio, con conseguenteiscrizione a ruolo dell’intero importo e notificazione dellacartella di pagamento in questione.2. Avverso tale cartella di pagamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaR.G. N. 20613/2018 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 4408/2016,depositata il 9 marzo 2016, lo accoglieva, annullando la cartellain oggetto e compensando le spese di lite.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Campania – sez. n. 7,con sentenza n. 390/2018, pronunciata il 5 dicembre 2017, edepositata in segreteria il 18 gennaio 2018, dichiaravainammissibile l’appello, con compensazione delle spese di lite.5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 3 luglio 2018).La [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.Con decreto del 19 gennaio 2026 è stata quindi fissata per ladiscussione del ricorso dinanzi a questa sezione l’adunanza incamera di consiglio del 21 aprile 2026, ai sensi degli artt. 375,secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 3 d.lgs. 18dicembre 1997, n. 462, in combinato disposto con l’art. 36-bisd.P.R. n. 600/1973 e con l’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che, avendo ilcontribuente optato per il pagamento rateale, le impostepreviste avrebbero dovuto essere versate alle scadenzepattuite, nel mentre, nel caso di specie, il pagamento dellaprima rata era avvenuto in ritardo (sia pure di un solo giorno),con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero, ed applicazionedelle relative sanzioni.R.G. N. 20613/2018 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/20262. Il motivo è fondato.La Corte regionale ha dichiarato inammissibile l’appelloproposto dall’Agenzia, in quanto «non allineato sulle statuizionicompendiate nella decisione di prime cure», che aveva accoltoil ricorso proposto dalla società contribuente, considerando chetrattavasi di lieve inadempimento, secondo quanto previstodall’art. 15-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (inseritodall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 159),che, seppur non applicabile al caso di specie, avrebbe costituitocomunque un criterio di valutazione per operare la distinzionetra “mancato pagamento” e “tardivo pagamento”.In realtà, l’Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, ha sìcontestato l’applicazione del citato art. 15-ter d.P.R. n.602/1973 (che non riguarda l’annualità 2011, trattandosi dirateazione ex art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997, e che come tale siapplica alle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corsoal 31 dicembre 2012 e successivi: cfr. art. 15, comma 4, d.lgs.n. 159/2015), ma lo ha fatto proprio per escludere lalegittimità, nel caso di specie, della distinzione tra “omessopagamento” e “tardivo pagamento”, e per escludere la nozionedi lieve inadempimento idonea ad escludere la legittimità delladecadenza dal beneficio della rateazione.Ciò posto, è noto che, secondo l’art. 3-bis, comma 4, d.lgs.n. 462/1997, nel testo vigente ratione temporis, «il mancatopagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3,ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro iltermine di pagamento della rata successiva, comporta ladecadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte,R.G. N. 20613/2018 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, èiscritto a ruolo».Nel caso di specie, è pacifico che il pagamento della primarata sia avvenuto il giorno successivo alla relativa scadenza, eciò giustifica pienamente l’intervenuta decadenza dellacontribuente dal beneficio della rateazione, e l’applicazionedelle relative sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471/1997.Invero, nel caso di rateizzazione del debito fiscale previstadall'art. 3-bis del d.lgs. n. 462/1997, il termine per lanotificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alleiscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamentorateale - deve intendersi previsto a pena di decadenza dellapotestà di riscossione (Cass. 16 luglio 2025, n. 19703).Conseguentemente, non potendosi configurare, nella specie,una distinzione tra “omesso pagamento” e “tardivopagamento”, anche il ritardo di un solo giorno determina ilmancato pagamento nei termini, e la decadenza dal beneficiodella rateazione.3. Il ricorso deve quindi essere accolto; la sentenzaimpugnata deve quindi essere cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può esseredecisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigettodel ricorso originario proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dellacontroricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito. P.Q.MR.G. N. 20613/2018 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20613/2018Numero sezionale 3385/2026Numero di raccolta generale 20323/2026Data pubblicazione 17/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto dallaC.E.R.C. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Condanna la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spesedel presente giudizio, che si liquidano in € 7.800,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi dimerito.Così deciso in Roma, 21 aprile 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 20613/2018 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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